CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, a seguito di richiesta della Procura generale di Bari, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (detenuto con decorrenza pena dal 5 gennaio 2007 e fine pena al 10 marzo 2027) la riduzione di pena per liberazione anticipata concessagli dal magistrato di sorveglianza dell'Aquila con ordinanza del 6 giugno 2003 (per complessivi 135 giorni, relativamente ai semestri di detenzione sofferta dal 15 giugno 2000 al 15 dicembre 2000 e dal 15 dicembre 2001 al 15 dicembre 2002), poi con ordinanza del 4 febbraio 2005 (per complessivi 90 giorni, relativamente ai semestri dal 15 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004), nonché dal magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 7 marzo 2006 (per complessivi 90 giorni, in relazione ai semestri di carcerazione dal 15 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004). La revoca del beneficio veniva disposta in considerazione del passaggio in giudicato, il 12 gennaio 2022, della condanna pronunciata nei confronti del detenuto dalla Corte di appello di Bari 1per il reato di associazione mafiosa commesso con ruolo apicale dal 2004 al 5 gennaio 2007, mentre si trovava in stato di detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza motivava il provvedimento rilevando che il reato associativo, commesso mentre [OSCURATO:PERSONA] era in detenzione (sempre per reato associativo mafioso) si era protratto anche in epoca successiva ai semestri per i quali era stata concessa la riduzione della pena e dimostrava che, nel corso della carcerazione, il detenuto aveva continuato a delinquere mantenendo nel gruppo criminale il suo ruolo di vertice. A riprova della mancata adesione del detenuto al percorso rieducativo, evidenziava la mancata rescissione dei legami che il condannato aveva con il clan di riferimento, di cui risulta (da fonti aperte) il capo sin dagli anni '90, malgrado in quegli anni fosse accaduto un fatto particolarmente grave: l'uccisione di due giovanissimi ragazzi, del tutto estranei al sistema mafioso, in occasione della guerra di mafia tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e quelli rivali. Anche a fronte di quella tragedia, non solo il condannato non aveva preso le distanze dal suo passato criminale, ma, anzi, aveva proseguito la sua attività associativa anche all'interno del carcere ancora per alcuni anni, condotta dinanzi alla quale risultava irrilevante il dato neutro della sua regolare condotta in carcere. Ha presentato ricorso il condannato, tramite il suo difensore, affidandolo a tre motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 54, comma terzo, legge n. 354 del 1975, nel testo risultante dall'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 1995. A suo avviso, il Tribunale non avrebbe correttamente dato applicazione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cita la motivazione della sentenza Sez. 1, n. 7 del 2/01/2025, Quaranta, n.m.), secondo cui, a seguito della sentenza costituzionale, alla condanna riportata dal detenuto per nuovi delitti commessi durante o dopo la detenzione non può conseguire automaticamente il diniego o la revoca del beneficio già concesso, dovendosi invece operare una valutazione individualizzata che tenga conto della partecipazione all'opera di rieducazione svolta. A suo dire, lungi dal considerare la partecipazione all'opera di rieducazione di [OSCURATO:PERSONA], e la sua attuale pericolosità, l'ordinanza avrebbe valorizzato solo la gravità del reato e il ruolo apicale da lui ricoperto in passato, senza tener conto della condotta successiva. Tale errata valutazione riguarderebbe in particolare la revoca del periodo di 135 giorni concesso con ordinanza del 2003, riferibile a semestri precedenti al 2004, data iniziale di commissione del reato associativo per il quale era intervenuta la condanna. Con il secondo motivo, denunciava la violazione del principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost. Con il terzo motivo, censurava la motivazione dell'ordinanza, in quanto "apparente, illogica e inconferente". In realtà il motivo è incentrato sulla mancata valutazione da parte del Tribunale dell'attività lavorativa e del percorso svolto, nonché del distacco dai circuiti criminali originari dimostrato dall'assoluzione nel 2019 nel processo Agorà. Il giudice avrebbe invece fondato la decisione su episodi in cui il condannato non era coinvolto, dall'assenza di "travaglio interiore" e sulla mera natura dei reati commessi in epoca remota. 2La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta in cui chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, per aspecificità. Osserva, in particolare, che il fatto che la revoca disposta si riferisca ad un epoca precedente alla condotta per cui il ricorrente ha riportato la condanna è ininfluente, non avendo il ricorrente mai smesso di rendersi responsabile del delitto ex art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In particolare, il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 27 Cost. non è ammissibile, in quanto l'inosservanza di una norma della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto essere posta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni su cui si fonda la decisione. (Sez. 4, n. 39770 del 26/11/2025, Terlizzi, Rv. 288813 - 01) 2. I restanti motivi possono essere trattati congiuntamente, riguardando, nel loro complesso, la corretta applicazione della disciplina sulla revoca della liberazione anticipata a seguito di una condanna definitiva. 2.1. Essi sono, da un lato, generici, e, dall'altro, manifestamente infondati, posto che non si confrontano con le reali motivazioni sottese al provvedimento impugnato che, per quanto sintetico, appare compiuto e rispettoso della norma, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. In corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995, il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, ancorato la revoca della liberazione anticipata ex art. 54, comma terzo, ord. pen. non al fatto in sé dell'intervenuta condanna del ricorrente per reati commessi successivamente alla concessione del beneficio, ma alla ritenuta incompatibilità del suo mantenimento con la condotta in concreto tenuta dal soggetto (e che ha dato luogo alla condanna da parte della Corte d'Assise d'appello di Bari), valorizzando - con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici, che si sottrae a censura in sede di legittimità - la specifica gravità dei reati commessi sotto il profilo dell'idoneità di tale comportamento a dimostrare l'insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata. Al riguardo, il provvedimento impugnato ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], già detenuto per aver ricoperto posizioni apicali in reato di associazione mafiosa, pur formalmente osservando le regole carcerarie, non solo ha commesso gravi reati in costanza di esecuzione, ma è rimasto organicamente inserito nel contesto associativo di tipo mafioso, conservando la sua posizione di vertice. 32.2. Per ciò che concerne il periodo 2000-2001, poi, il Tribunale ha dato rilevo alla prosecuzione della condotta criminale malgrado le morti innocenti causate dalla guerra tra clan in quel periodo, segno di atteggiamento refrattario a forme di resipiscenza o a qualsiasi sintomo di dissociazione. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento risalente ma richiamato da pronunce molto recenti (Sez.1, n. 32922 del 16/09/2025, Nardino, n.m.) secondo cui, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, l'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, tale da comportare una revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a scelte criminali non contingenti, specie in caso di adesione ad associazioni criminose di stampo mafioso, deve necessariamente trovare riscontro non in una semplice condotta carceraria nella norma atteso che tale osservanza delle regole carcerarie è preciso dovere di ogni detenuto, ma in un particolare impegno che, pur nelle diverse realtà carcerarie, segnali un distacco anche psicologico dal crimine, ed individui così la meritevolezza del beneficio nella prospettiva della rieducazione, fine del trattamento. (Sez. 1, n. 1181 del 10/03/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 197208 - 01). 2.3. Pienamente legittima è anche la revoca della detrazione di pena concessa a titolo di liberazione anticipata con riguardo all'intero arco temporale della pena già espiata dal ricorrente (e dunque estesa ai 135 giorni concessi con ordinanza del 6 giugno 2003), e non limitata a una parte della stessa o ai semestri in cui è stata posta in essere la condotta che ne giustifica la revoca, in quanto l'art. 54 ord. pen., fa riferimento ai singoli semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare per effetto della concessione del beneficio. Infatti, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude, infatti, che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01). P.Q.M. Dic P.Q.M