CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] — quale rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione (oltre alle pene accessorie fallimentari nella stessa misura) per i delitti di: a) bancarotta fraudolenta documentale; b) bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata dal danno di rilevante entità (mediante, tra l'altro, prelevamenti annotati quali finanziamenti ai soci); c) bancarotta societaria da operazioni dolose, attraverso le condotte distrattive contestate anche autonomamente al capo b, il rimborso di finanziamenti precedentemente effettuati in violazione dell'obbligo di postergazione di cui all'art. 2647 cod. civ. e l'omesso versamento dell'IVA, tale da determinare debiti con l'erario per euro 1.211.305,17. 2. L'imputato ricorre contro la citata pronuncia d'appello, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. La prima argomentazione difensiva eccepisce il vizio di motivazione manifestamente illogica e carente, nonchè il travisamento delle prove in relazione a tutti capi di imputazione, eccependo anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo. La tesi del ricorrente, in particolare, si incentra sull'erronea valutazione della vicenda che ha fornito il perito nominato dal Tribunale, inducendo in errore i giudici di merito, che si sono appiattiti sul suo elaborato, non valutando correttamente le prove raccolte nel dibattimento, soprattutto testimoniali (che il ricorso ripercorre): - in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, contestazione che doveva essere esclusa, vista la regolarità della tenuta delle scritture contabili e dei bilanci, confermata anche dagli accertamenti del curatore; -in relazione al capo B ed alla bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorso, quanto al capo A ed alla bancarotta fraudolenta documentale, invoca anche la riqualificazione della sua condotta nell'ipotesi meno grave di bancarotta semplice, visto che non sussisterebbe né l'elemento oggettivo né quello soggettivo del reato, avendo l'imputato dato incarico della tenuta della contabilità ad un consulente esterno, il dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista qualificato, e potendo, quindi, essergli contestata soltanto la non completa ed efficace vigilanza sul delegato, quale amministratore di diritto della società fallita. Quanto al capo B, ripercorsi gli esiti della perizia disposta in giudizio e data una lettura in chiave difensiva di quest'ultima, il ricorso rappresenta la mancanza di nesso di causalità tra le operazioni distrattive contestate al ricorrente ed il fallimento. Partendo dall'opzione ermeneutica secondo cui la sentenza dichiarativa del fallimento piuttosto che essere condizione obiettiva di punibilità ha natura di elemento costitutivo 2 ag del reato, il ricorrente fa discendere da tale assunto la necessità che il fallimento, o quanto meno lo stato di insolvenza che del fallimento è il presupposto, deve essere previsto e voluto dall'agente quanto meno a titolo di dolo eventuale. L'autore della condotta distrattiva dovrà prefigurarsi, cioè, che il suo comportamento depauperativo porterà verosimilmente al dissesto ed accettarne il rischio. Inoltre, mancherebbe anche l'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 223 e 216, comma primo, n. 1, I. fall., anzi si evoca la configurabilità dì un'ipotesi di bancarotta riparata in favore dell'imputato. Il ricorso denuncia anche l'erroneità dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo C, evidenziando che, al contrario di quanto è stato accertato dal perito, il quale si è basato su criteri contabili inesatti, dalla documentazione contabile della società si evince un risultato positivo in termini di capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni in termini di assolvimento delle posizioni debitorie. Inoltre, sempre in relazione allo stesso capo C, si censura la mancanza di prova del nesso causale tra la condotta ed il dissesto economico della società, nonché l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta impropria societaria da operazioni dolose; si evoca, altresì, l'assorbimento del reato in quello di cui al capo B. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; si rappresenta, in particolare, la debolezza degli argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello per sostenere la valutazione negativa sulla meritevolezza del beneficio e, d'altra parte, l'emergere in atti della volontà del ricorrente di aver agito solo nell'interesse della fallita, immettendo nelle casse sociali anche capitale personale a ridosso del fallimento ed affidando la tenuta della contabilità ad un professionista esterno. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso. 3.1. In vista dell'udienza, sono state depositate conclusioni scritte da parte della difesa del ricorrente, con le quali si contesta la richiesta di inammissibilità avanzata dal PG presso la Corte di cassazione e si ribadisce il nucleo essenziale del ricorso, vale a dire la contestazione di inesattezze nell'accertamento peritale e la mancanza dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Al di là della sintesi logica con cui, nel "ritenuto in fatto", si è cercato di riassumere le ragioni di ricorso, l'impugnazione proposta è strutturata con rime evidentemente M inammissibili, che scontano una prospettazione di motivi formulati in fatto - sottratta al sindacato di legittimità, a meno che non refluisca in vizi di manifesta illogicità della sentenza (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) - e, a tratti, anche poco comprensibili nella finalità degli argomenti enunciati in molte pagine, inutilmente dedicate a ricostruire alcuni passaggi delle testimonianze assunte in dibattimento, senza che si comprenda neppure la rilevanza di ciascuna di tali citazioni. Le asserzioni difensive poi, oltre a caratterizzarsi per tali modalità, sono anche apodittiche ed assertive nel loro nucleo essenziale, volte a negare, tout court, la credibilità degli accertamenti peritali, quanto al capo C dell'imputazione, oppure a riscriverne le conclusioni in senso più favorevole al ricorrente, quanto al capo B. Ed invece, la sentenza impugnata ha molto ben spiegato i passaggi logici ed analitici che hanno consentito di confermare la condanna del ricorrente per i reati a lui contestati ed in relazione ai quali era già intervenuta pronuncia coerente di affermazione di responsabilità in primo grado. Procedendo con ordine, rispetto alle deduzioni svolte nell'unico, primo motivo di censura: a) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso ripropone la tesi della sua auspicata riqualificazione in bancarotta semplice, alla luce della considerazione che l'aver dato incarico della tenuta della contabilità ad un consulente esterno, il dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista qualificato, determinerebbe la mancanza della volontà dolosa dell'imputato, necessariamente sottesa alla più grave qualificazione giuridica; di conseguenza, la possibilità di applicargli il solo coefficiente colposo tipico del reato meno grave previsto dall'art. 217 I. fall. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata, oltre che generica poiché non si confronta realmente con la sentenza impugnata, che aveva già correttamente spiegato - seguendo le tracce della costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice - come, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (ex multis, Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947). Tale presunzione non soltanto non è stata superata, ma, anzi, a riprova della volontà dolosa del ricorrente, la sentenza richiama il fatto che taluni artifici contabili contenuti nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA], in ragione della loro rilevanza ai fini del prosieguo della vita sociale, non potevano che essere oggetto di uno specifico accordo tra il ricorrente ed il professionista delegato, volto ad impedire la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociali in danno dei creditori. L'obiettiva incongruenza dei dati 4 «a documentali e contabili, poi, è stata al centro di una puntuale ricostruzione da parte dei giudici d'appello (cfr. par. 2 della motivazione); b) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B, oltre quanto già evidenziato in termini di inammissibilità della quota di motivo di ricorso diretta ad ottenere una diversa lettura dei dati peritali, sì da escludere la responsabilità del ricorrente, va riaffermato il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804, con cui si è precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). E su tale vessillo ermeneutico dell'elaborazione sorta intorno al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nella giurisprudenza di legittimità non ha alcuna incidenza la concezione della sentenza dichiarativa di fallimento, se ritenuta condizione obiettiva di punibilità piuttosto che elemento costitutivo del reato. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, dalla scelta rispetto a tale dicotomia non deriva alcuna conseguenza in termini concettuali sul se rientri o meno, nel fuoco del dolo, il fallimento in sé considerato, che comunque viene escluso dall'area della volizione soggettiva, avendo natura, al più, di evento esterno o condizione di esistenza (cfr. Sez. U, n. 2 del 1958, Mezzo, Rv. 098004). Peraltro, le divisioni interpretative circa la natura della sentenza dichiarativa di fallimento rimangono prive di effetti anche nella stessa prospettazione difensiva, limitatasi ad adottare una generica opzione volontaristica rispetto all'accettazione del rischio di fallimento. Anche la deduzione, comunque generica, sulla mancanza dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta distrattiva si scontra con gli approdi della sentenza Passarelli delle Sezioni Unite, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto dì bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805). Tutti gli argomenti agitati dal ricorrente puntano, invece, ad evocare un deficit di consapevolezza sullo stato di insolvenza della fallita; c) le censure relative al capo C ripropongono lo stesso schema difensivo, strutturato su una generica contestazione della mancanza di nesso causale per il reato di bancarotta societaria, privo di riferimenti alle singole condotte generatrici o aggravatrici del dissesto (tutte specificamente descritte ai punti 4,5, e 6 della sentenza impugnata). Si rammenta, in proposito, che le opzioni stabili di ragionamento, in base alle quali si ritiene sussistente la responsabilità di chi sia imputato del reato di bancarotta impropria previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, concordano nel ritenere che non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 40998 del 20/5/2014, Concu, Rv. 262189 e Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051). Priva di specificità è la censura relativa all'auspicato assorbimento del reato di cui al capo C in quello di cui al capo B, tanto più che solo una parte della più ampia condotta di reato ritenuta accertata nel paradigma dell'art. 223 I. fall. potrebbe fondare un'interferenza con il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (come si evince dalle pagine 21 e ss. nonché dalle pagine 5 e ss. della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso, dedicato al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla denuncia di illegittimità della mancata concessione del beneficio rappresentato dalle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso inammissibile poiché rivalutativo di argomenti già presi in considerazione dalla Corte d'appello e ritenuti insufficienti a spostare l'ago della bilancia valutativa in favore del ricorrente, sia perché incentrati, nel loro nucleo ultimo, in una protesta di innocenza rispetto ai reati, sia perché illogici, elisi dall'incongruenza tra le asserite condotte volte a limitare i danni all'impresa e le accertate distrazioni. Infine, la Corte d'appello ha valorizzato l'intensità del dolo, desumibile dalla durata della condotta di reato e dalla sua insidiosità. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor