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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2021

Cassazione n. 42193/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 02/03/2020 la Corte d'appello di L'Aquila, salvo rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di amministratore di diritto e di fatto della Ricci s.r.I., poi trasformata nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita còn sentenza del 19/06/2012 - 28/06/2012, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo, che pure nella rubrica fa riferimento soltanto all'attribuzione della bancarotta fraudolenta documentale, si lamentano vizi motivazionalì e violazione di legge con riguardo all'affermazione di responsabilità nella sua interezza.

In particolare, si sostiene che la Corte territoriale, nel disattendere la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, quanto al fatto che proprio per le ingenti perdite registrate la società era stata trasformata e ceduta al Damian, non avrebbe fatto buon governo della valutazione degli indizi raccolti.

3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati fallimentari commessi con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e oggetto della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si rileva che la Corte d'appello erroneamente aveva dato rilievo ai mero dato temporale di commissione dei fatti - peraltro travisando la data di dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risalente al 2009 e non al 2007 - senza considerare l'evidente continuità tra quest'ultima e la [OSCURATO:SOCIETA].

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in termini sostanzialmente sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e alla determinazione della pena.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, esaminabile congiuntamente per la sostanziale sovrapponibilità delle censure, è inammissibile per assenza di specificità, in quanto, attraverso un generico riferimento al necessario metodo bifasico di valutazione degli indizi si sottrae all'articolata valutazione espressa dai giudici di merito, quanto al carattere fittizio della cessione operata in favore del Damian, al solo fine di sottrarre gli imputati alle loro responsabilità.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Per completezza, va aggiunto, con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il suo ruolo di amministratore di fatto non è oggetto di contestazione alcuna, almeno sino al momento della cessione delle quote e della trasformazione della società.

Per questa ragione, l'analisi che precede si è concentrata sui rilievi che investono la natura fittizia di siffatte operazioni, quale ritenuta dai giudici di merito.

2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, in quanto la Corte d'appello non ha affatto valorizzato, al fine di escludere la continuazione, la mera distanza temporale tra i reati oggetto del primo processo e quelli di cui al presente procedimento, ma ha sottolineato come le vicende distrattive che hanno riguardato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che hanno comportato il trasferimento delle attività in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. non risultavano essere state poste in essere nel quadro di una ideazione unitaria che includeva anche il fallimento della seconda società e la programmazione di condotte distrattive in pregiudizio dei creditori di quest'ultima.

Siffatto profilo della valutazione espressa dai giudici di merito è completamente trascurato dal ricorrente.

In questa prospettiva, non assumono rilievo le date delle dichiarazioni dei fallimenti, ma quelle in cui sono state poste in essere le condotte contestate.

Questa Corte, infatti, proprio alla luce dell'oggetto dell'indagine sull'unicità del disegno criminoso, ha concluso nel senso che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194 - 01).

Siffatta premessa spiega il cenno al 2007, in cui, secondo la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], erano iniziate le condotte distrattive finalizzate a "porre rimedio" alle perdite registrate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2006, condotte proseguite sino alla dichiarazione di fallimento, e il cenno al 2011, in cui gli odierni ricorrenti, attraverso la fittizia cessione al Damian hanno tentato di sottrarsi alle loro responsabilità in ordine agli atti distrattivi posti in essere in danno dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), alla luce delle modalità del fatto.

Quanto poi all'asserita carenza di motivazione, in punto di graduazione della pena, essa scaturisce dalla circostanza che la Corte territoriale ha utilizzato una tecnica sintetica di apprezzamento delle censure comuni, talché la motivazione esibita riguarda entrambi gli imputati.

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 02/03/2020 la Corte d'appello di L'Aquila, salvo rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di amministratore di diritto e di fatto della Ricci s.r.I., poi trasformata nella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita còn sentenza del 19/06/2012 - 28/06/2012, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse degli imputati. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, che pure nella rubrica fa riferimento soltanto all'attribuzione della bancarotta fraudolenta documentale, si lamentano vizi motivazionalì e violazione di legge con riguardo all'affermazione di responsabilità nella sua interezza. In particolare, si sostiene che la Corte territoriale, nel disattendere la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, quanto al fatto che proprio per le ingenti perdite registrate la società era stata trasformata e ceduta al Damian, non avrebbe fatto buon governo della valutazione degli indizi raccolti. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i reati fallimentari commessi con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e oggetto della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si rileva che la Corte d'appello erroneamente aveva dato rilievo ai mero dato temporale di commissione dei fatti - peraltro travisando la data di dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risalente al 2009 e non al 2007 - senza considerare l'evidente continuità tra quest'ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ai seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in termini sostanzialmente sovrapponibili al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e alla determinazione della pena. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, esaminabile congiuntamente per la sostanziale sovrapponibilità delle censure, è inammissibile per assenza di specificità, in quanto, attraverso un generico riferimento al necessario metodo bifasico di valutazione degli indizi si sottrae all'articolata valutazione espressa dai giudici di merito, quanto al carattere fittizio della cessione operata in favore del Damian, al solo fine di sottrarre gli imputati alle loro responsabilità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Per completezza, va aggiunto, con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il suo ruolo di amministratore di fatto non è oggetto di contestazione alcuna, almeno sino al momento della cessione delle quote e della trasformazione della società. Per questa ragione, l'analisi che precede si è concentrata sui rilievi che investono la natura fittizia di siffatte operazioni, quale ritenuta dai giudici di merito. 2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, in quanto la Corte d'appello non ha affatto valorizzato, al fine di escludere la continuazione, la mera distanza temporale tra i reati oggetto del primo processo e quelli di cui al presente procedimento, ma ha sottolineato come le vicende distrattive che hanno riguardato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che hanno comportato il trasferimento delle attività in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. non risultavano essere state poste in essere nel quadro di una ideazione unitaria che includeva anche il fallimento della seconda società e la programmazione di condotte distrattive in pregiudizio dei creditori di quest'ultima. Siffatto profilo della valutazione espressa dai giudici di merito è completamente trascurato dal ricorrente. In questa prospettiva, non assumono rilievo le date delle dichiarazioni dei fallimenti, ma quelle in cui sono state poste in essere le condotte contestate. Questa Corte, infatti, proprio alla luce dell'oggetto dell'indagine sull'unicità del disegno criminoso, ha concluso nel senso che, in tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194 - 01). Siffatta premessa spiega il cenno al 2007, in cui, secondo la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], erano iniziate le condotte distrattive finalizzate a "porre rimedio" alle perdite registrate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2006, condotte proseguite sino alla dichiarazione di fallimento, e il cenno al 2011, in cui gli odierni ricorrenti, attraverso la fittizia cessione al Damian hanno tentato di sottrarsi alle loro responsabilità in ordine agli atti distrattivi posti in essere in danno dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), alla luce delle modalità del fatto. Quanto poi all'asserita carenza di motivazione, in punto di graduazione della pena, essa scaturisce dalla circostanza che la Corte territoriale ha utilizzato una tecnica sintetica di apprezzamento delle censure comuni, talché la motivazione esibita riguarda entrambi gli imputati. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p
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