CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01GUE8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 7 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, cod. pen., 337 e 339 cod. pen. e 81 cpv., 582 e 61 n. 2 cod. pen., ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva, specifica ed infraquinquennale, assolvendolo dal delitto di cui agli artt. 2 e 4 della L. 895/1967 e, per l'effetto, rideterminando la pena inflittagli; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della contestata recidiva, con conseguente prescrizione dei reati maturata già nel giudizio di appello, è manifestamente infondato, in quanto la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale è stata correttamente ritenuta, posto che al momento della commissione, in data 25 gennaio 2014, del fatto per cui si procede, il ricorrente risultava essere stato già condannato in via definitiva, con sentenza irrevocabile il 1 ottobre 2013, per il delitto ex artt. 81 cpv, 110 e 624-bis cod. pen., commesso il 29 maggio 2013; - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate ed astratte, atteso che, già nell'atto di appello, nessun elemento di segno positivo era stato allegato a sostegno della richiesta (essendosi limitato, l'appellante, a valorizzare la sola buona condotta tenuta nel processo); conclamata genericità che viene reiterata anche con il presente motivo di ricorso; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consig re es