CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14818-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 3625/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. Oggetto R.G.N.14818/2024 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 Fatti di causa 1.- La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti n. 625/2024, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato improcedibile (per esistenza di giudicato) la domanda proposta dal lavoratore intesa ad ottenere il pagamento della somma lorda di € 314.891,10 a titolo di retribuzione non percepite, oltre interessi e spese per il periodo indicato, per il rifiuto della [OSCURATO:SOCIETA] di riammetterlo in servizio a seguito di illegittimità della cessione ex art. 2112. c.c. 2.- La Corte ha ricordato che il tribunale era pervenuto a tale decisione perché tra le parti era intervenuta una sentenza definitiva che aveva pronunciato l'illegittimità della cessione del contratto di lavoro del Brisciani dal datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ad una società terza per violazione dell'art. 2112 c.c. con ordine al datore di lavoro già cedente di riammettere il lavoratore in servizio. 3.- Con la sentenza n. 17185 del 2015 la Corte di cassazione aveva in seguito affermato che l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] al predetto ordine aveva fatto insorgere a suo carico soltanto un’obbligazione risarcitoria con onere per il Brisciani di dimostrare il pregiudizio ristorabile; tale sentenza aveva forza di giudicato tra le parti anche nel presente giudizio e il lavoratore non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico. 4.-La Corte d'appello ha quindi confermato la sentenza di primo grado in relazione alla statuizione circa l'esistenza di un giudicato esterno sulla domanda svolta; ed ha osservato che la Corte di cassazione era intervenuta sul medesimo rapporto giuridico dedotto in appello ed aveva risolto la questione giuridica incidente su un punto decisivo comune anche a questo giudizio stabilendo che la mancanza di prestazione determinava il difetto del sinallagma funzionale escludendo il diritto alla retribuzione corrispettiva, salvo il risarcimento del danno. 5.- Conseguiva da ciò, quale inevitabile corollario nel presente giudizio, che quelle questioni e quelle premesse non fossero più sindacabili e risultassero vincolanti avendo valore di legge tra le parti ex art. 2909 c.c. 6.-Né si poteva concludere in senso contrario, opponendosi che il rapporto obbligatorio in esame fosse un rapporto di durata, e che ciò avrebbe consentito, a fronte della permanenza dell'inadempimento datoriale all'ordine giudiziale di ripristino della sua funzionalità, di decidere in maniera diversa in relazione a segmenti temporali per i quali era domandata, via via, autonoma tutela. Infatti, poiché il giudicato copre anche la qualificazione giuridica della situazione negoziale tra le parti, è chiaro che, se detta qualificazione interviene in relazione ad un rapporto di durata, essa vincola i contraenti nel tempo, laddove si continui a questionare circa la natura del medesimo rapporto sinallagmatico. 7.-Non poteva condividersi, a giudizio della Corte di appello, la diversa soluzione presa dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 30091 del 30 ottobre 2023 in quanto il principio di diritto ivi affermato riposava su precedenti pronunce del giudice di legittimità concernenti fattispecie non comparabili a quella sub iudice rispetto alle quali, per il vero, la forza circoscritta del giudicato era affermazione ormai acquisita nell'ordinamento (in particolare si trattava di Cass. n. 37 del 2019 riferita ad obbligazioni tributarie e di Cass. n. 30853 del 2021 con riguardo alle obbligazioni contributive e ai diversi periodi di debenza). 8.-Avverso detta sentenza ha proposto il ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo di ricorso, illustrato da successiva memoria, al quale ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. Il procuratore generale ha comunicato memoria nella quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. All’esito della decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni, come previsto dalla legge. Ragioni della decisione 1.-Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione dell'art. 2909 ex art. 360 n.3 c.p.c. per come interpretato dalla Suprema Corte in Cass. n. 14265/2024 e le altre ad essa conformi che in identici casi hanno escluso il giudicato esterno sulla qualificazione della pretesa. 2.- Con la sentenza in oggetto, la Corte di appello si è pronunciata sulla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni in caso di protratta inosservanza datoriale all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro, a seguito di cessione, in un caso in cui, con riferimento ad un diverso precedente periodo del rapporto, era intervenuto un giudicato che aveva accolto la tesi della natura risarcitoria della domanda secondo una giurisprudenza che, come noto, risulta oramai del tutto superata ( a partire da Sez. Un. 2990 del 2018 ). 3.- La Corte territoriale ha affermato che, pur costituendo il rapporto di lavoro un rapporto di durata, ciò non consentirebbe, a fronte della permanenza dell'inadempimento datoriale all'ordine giudiziale di ripristino della sua funzionalità, di decidere in maniera diversa la domanda di danno in relazione a segmenti temporali per i quali viene domandata, via via, autonoma tutela; e ciò per il vincolo preclusivo derivante dal precedente giudicato esterno che aveva qualificato la pregressa pretesa come di natura risarcitoria. 4. Tanto premesso il Collegio ritiene che il ricorso sia invece fondato dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso con alcuni precedenti pronunce rese in controversie analoghe. Con la recente ordinanza n. 14265/2024 questa Corte ha cassato la sentenza della Corte di appello di Roma che, come nel caso che si giudica, aveva sostenuto che il giudicato formatosi sulla natura risarcitoria impediva il giudizio sulla natura retributiva del credito per periodi differenti. Secondo il chiaro principio ivi affermato invece il giudicato esterno si forma sul fatto costitutivo delle pretese creditorie tempo per tempo azionate dal lavoratore, consistente nell’accertamento della illegittimità della cessione di ramo d’azienda e nell’ordine alla società di ripristino del rapporto di lavoro; ma non anche sulla qualificazione delle suddette pretese, dipendenti dal fatto, variabile e diverso, della protrazione dell’inosservanza datoriale all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro, che integra, insieme con gli altri, tutti i presupposti della pretesa azionata nella loro compiutezza. Analogo principio aveva già espresso Cass. 30091/2023 disattesa dalla Corte territoriale allorchè ha affermato in una controversia assimilabile che “3.1. nel caso di specie, il giudicato esterno si è formato sul fatto costitutivo delle pretese creditorie tempo per tempo azionate dal lavoratore, consistente nell’accertamento di illegittimità della cessione di ramo d’azienda del 16 aprile 2003 da [OSCURATO:SOCIETA]. a HP –[OSCURATO:SOCIETA]. e nell’ordine alla società di ripristino del rapporto di lavoro; non anche sulla qualificazione delle suddette pretese, dipendenti dal fatto variabile e diverso, della protrazione dell’inosservanza datoriale all’ordine di ripristino del rapporto di lavoro, che integra, insieme con gli altri, tutti i presupposti della pretesaazionata nella loro compiutezza ”. Sbaglia perciò la Corte di appello ad affermare che il giudicato precedente sulla natura risarcitoria del credito possa riferirsi alle autonome conseguenze scaturenti, per periodi distinti e successivi, dalla protratta reiterazione della condotta di inadempimento di cui si discute nel presente giudizio, posto che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto con esclusione di quelli variabili (Cass.18 agosto 2020, n. 17223, in motivazione sub p.ti 2.2, 2.3; Cass. 19 aprile 2023, n. 10430). 5.- Pertanto, escluso il giudicato esterno sulla diversa qualificazione della pretesa come retributiva, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, per riesame della vicenda in conformità ai principi sopra espressi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. 6.- Non sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rin