CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Deposit.Lta in Cancelleria oggi, 3 o SETI 2025 /\.P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Avellino e appellata dall'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, che denuncia la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e relativo vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, motivo che era stato devoluto con l'appello e che la Corte di appello ha omesso di esaminare. 3. Il ricorso è fondato. 4. Si rileva che, effettivamente, con l'atto di appello il ricorrente aveva de- dotto, in maniera sufficientemente specifica, il difetto di dolo specifico, sostenendo di avere rilasciato delle mere fatture pro-forma, non quietanzate, su richiesta del cliente, senza mai annotarle in contabilità, sicché, secondo la prospettazione di- fensiva, sarebbe assente il dolo di evasione. Al riguardo, la Corte di merito ha omesso di prendere posizione rispetto al motivo in esame, ciò che integra il censurato vizio motivazionale. 5. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di merito, la quale, libera nel merito, dovrà colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Co