Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05093/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta„ ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna, alla pena sospesa di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., emessa in data 26 novembre 2019 dal Tribunale di Trani, divenuta irrevocabile in data 12 giugno 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo l'inosservanza delle «norme in ordine alla effettiva conoscenza dell'imputato della sua vocatio in iudicium, del diritto di difesa e del diritto al giusto processo».

Il difensore premette che Altamura ha avuto conoscenza della predetta sentenza di condanna solo per effetto della notifica della cartella volta ad ottenere il pagamento delle spese di giustizia.

Il difensore rileva, inoltre, che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, in quanto l'imputato avrebbe avuto conoscenza del processo per effetto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, eseguite, rispettivamente nelle date del 29 novembre 2017 e del 15 maggio 2018, al difensore domiciliatario a mezzo di posta elettronica certificata.

Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello ha violato il principio dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; la notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita a mezzo posta elettronica, sarebbe, infatti, nulla, in quanto la consegna della mail non sarebbe avvenuta a causa della «casella piena» e non vi sarebbe stata la prova certa della ricezione della notifica.

Il difensore segnala, inoltre, l'evoluzione della giurisprudenza civile sulla questione dell'efficacia della notifica a mezzo posta elettronica non ricevuta per effetto della saturazione della casella di posta elettronica e l'orientamento che rileva come tale evenienza non esoneri dall'eseguire la notifica in forma cartacea presso il domicilio fisico.

Rileva, inoltre, il difensore come non sussista alcun onere del destinatario della pec di mantenere la casella libera; non spetterebbe, inoltre, all'istante dimostrare il malfunzionamento della posta elettronica, ma all'autorità giudiziaria provare di aver informato l'accusato, ai sensi dell'art. 6, § 3, della CEDU, e che il medesimo sia stato a conoscenza dell'accusa rivolta nei suoi confronti.

La Corte di appello di Bari avrebbe, dunque, invertito l'onere probatorio, in quanto sarebbe stata raggiunta solo la prova dell'invio del decreto di citazione a giudizio mediante posta elettronica certificata, senza alcuna certezza della sua avvenuta consegna.

Ad avviso del ricorrente, il principio dell'effettiva consegna (e, dunque, della certezza della conoscenza dell'atto) sarebbe, invece, inviolabile, in considerazione della necessità di tutelare i diritti di difesa e del contraddittorio.3.

Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 dicembre 2023, il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce l'inosservanza delle «norme in ordine alla effettiva conoscenza dell'imputato della sua vocatio in iudicium, del diritto di difesa e del diritto al giusto processo».

La notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, infatti, non si sarebbe validamente perfezionata a causa della saturazione della casella di posta elettronica del proprio difensore e, dunque, non vi sarebbe stata per l'imputato la conoscenza effettiva della pendenza del processo.

3. Il motivo è fondato.

3.1. La Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, ritenendo la notifica del decreto di citazione a giudizio ritualmente eseguita per effetto della saturazione della casella di posta elettronica del difensore domiciliatario.

3.2. Dagli atti trasmessi alla Corte di cassazione, tuttavia, non è possibile affermare che la ricezione dell'atto sia stata impedita dalla saturazione della casella di posta elettronica del difensore.

Manca, infatti, l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale (Sez. 6, n. 9363 del 26/19/2020, N., Rv. 280713-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268816 - 01) e che l'atto notificato a mezzo di messaggio di posta elettronica sia stato restituito al mittente con l'indicazione «casella piena».

Non può, peraltro, ritenersi integrato il perfezionamento della notifica a mezzo pec secondo la disciplina di legge.

L'art. 16, comma 6, del D.L. 179/2012, infatti, prevede che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario».Nell'ipotesi in cui la notificazione non si sia potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, ai sensi del comma 8 del citato art. 16, dunque, «si applicano gli articoli 148 e seguente del codice di procedura penale» e la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie previste dal codice di rito (Cfr., sul punto, Sez. 5, n. 41697 del 13 maggio 2019, Carbone, Rv. 277640- 01; Sez. 5, n. 45384 del 13 settembre 2018, n. 45384, M, Rv. 274125-01; Sez. 3, n. 54141 del 24 novembre 2017, Mariani, Rv. 271834-01).

Essendo, dunque, la saturazione della casella di posta elettronica imputabile al destinatario, la notifica al difensore deve considerarsi regolarmente perfezionata con la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277670-01; Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M., Rv. 274125-01; Sez. 4, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834-01).

3.3. La verifica del valido perfezionamento della notifica all'imputato, peraltro, non esaurisce i profili che la Corte di appello deve verificare al fine di verificare la fondatezza della istanza di rescissione del giudicato.

Le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento», alla quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella prevígente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione, hanno statuito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).

Le Sezioni Unite hanno dunque affermato, anzitutto, la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale conl:enga l'indicazione dell'accusa formulatagli nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.

Inoltre, hanno statuito che tale conoscenza debba essere effettiva e non soltanto presunta né, men che mai, meramente legale; il processo può, dunque, ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato in quei dettagliati termini, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso.

3.4. La Corte di appello di Bari, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, limitandosi a ritenere, peraltro erroneamente, validamente eseguita la notifica nei confronti del difensore domiciliatario, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato senza effettuare alcuna verifica della conoscenza effettiva dell'accusa e della pendenza del processo da parte dell'imputato.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, poiché emessa in violazione cli legge.

La Corte di appello di Bari in tale giudizio provvederà a verificare se la notifica eseguita nei confronti del difensore domiciliatario sia stata validamente eseguita, se abbia conseguito l'effetto della effettiva conoscenza della pendenza del processo per l'imputato o se lo stesso si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza dello stesso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta„ ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna, alla pena sospesa di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., emessa in data 26 novembre 2019 dal Tribunale di Trani, divenuta irrevocabile in data 12 giugno 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo l'inosservanza delle «norme in ordine alla effettiva conoscenza dell'imputato della sua vocatio in iudicium, del diritto di difesa e del diritto al giusto processo». Il difensore premette che Altamura ha avuto conoscenza della predetta sentenza di condanna solo per effetto della notifica della cartella volta ad ottenere il pagamento delle spese di giustizia. Il difensore rileva, inoltre, che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato, in quanto l'imputato avrebbe avuto conoscenza del processo per effetto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, eseguite, rispettivamente nelle date del 29 novembre 2017 e del 15 maggio 2018, al difensore domiciliatario a mezzo di posta elettronica certificata. Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello ha violato il principio dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; la notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita a mezzo posta elettronica, sarebbe, infatti, nulla, in quanto la consegna della mail non sarebbe avvenuta a causa della «casella piena» e non vi sarebbe stata la prova certa della ricezione della notifica. Il difensore segnala, inoltre, l'evoluzione della giurisprudenza civile sulla questione dell'efficacia della notifica a mezzo posta elettronica non ricevuta per effetto della saturazione della casella di posta elettronica e l'orientamento che rileva come tale evenienza non esoneri dall'eseguire la notifica in forma cartacea presso il domicilio fisico. Rileva, inoltre, il difensore come non sussista alcun onere del destinatario della pec di mantenere la casella libera; non spetterebbe, inoltre, all'istante dimostrare il malfunzionamento della posta elettronica, ma all'autorità giudiziaria provare di aver informato l'accusato, ai sensi dell'art. 6, § 3, della CEDU, e che il medesimo sia stato a conoscenza dell'accusa rivolta nei suoi confronti. La Corte di appello di Bari avrebbe, dunque, invertito l'onere probatorio, in quanto sarebbe stata raggiunta solo la prova dell'invio del decreto di citazione a giudizio mediante posta elettronica certificata, senza alcuna certezza della sua avvenuta consegna. Ad avviso del ricorrente, il principio dell'effettiva consegna (e, dunque, della certezza della conoscenza dell'atto) sarebbe, invece, inviolabile, in considerazione della necessità di tutelare i diritti di difesa e del contraddittorio.3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 dicembre 2023, il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce l'inosservanza delle «norme in ordine alla effettiva conoscenza dell'imputato della sua vocatio in iudicium, del diritto di difesa e del diritto al giusto processo». La notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, infatti, non si sarebbe validamente perfezionata a causa della saturazione della casella di posta elettronica del proprio difensore e, dunque, non vi sarebbe stata per l'imputato la conoscenza effettiva della pendenza del processo. 3. Il motivo è fondato. 3.1. La Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, ritenendo la notifica del decreto di citazione a giudizio ritualmente eseguita per effetto della saturazione della casella di posta elettronica del difensore domiciliatario. 3.2. Dagli atti trasmessi alla Corte di cassazione, tuttavia, non è possibile affermare che la ricezione dell'atto sia stata impedita dalla saturazione della casella di posta elettronica del difensore. Manca, infatti, l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale (Sez. 6, n. 9363 del 26/19/2020, N., Rv. 280713-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268816 - 01) e che l'atto notificato a mezzo di messaggio di posta elettronica sia stato restituito al mittente con l'indicazione «casella piena». Non può, peraltro, ritenersi integrato il perfezionamento della notifica a mezzo pec secondo la disciplina di legge. L'art. 16, comma 6, del D.L. 179/2012, infatti, prevede che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario».Nell'ipotesi in cui la notificazione non si sia potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, ai sensi del comma 8 del citato art. 16, dunque, «si applicano gli articoli 148 e seguente del codice di procedura penale» e la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie previste dal codice di rito (Cfr., sul punto, Sez. 5, n. 41697 del 13 maggio 2019, Carbone, Rv. 277640- 01; Sez. 5, n. 45384 del 13 settembre 2018, n. 45384, M, Rv. 274125-01; Sez. 3, n. 54141 del 24 novembre 2017, Mariani, Rv. 271834-01). Essendo, dunque, la saturazione della casella di posta elettronica imputabile al destinatario, la notifica al difensore deve considerarsi regolarmente perfezionata con la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277670-01; Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, M., Rv. 274125-01; Sez. 4, n. 54141 del 24/11/2017, Mariani, Rv. 271834-01). 3.3. La verifica del valido perfezionamento della notifica all'imputato, peraltro, non esaurisce i profili che la Corte di appello deve verificare al fine di verificare la fondatezza della istanza di rescissione del giudicato. Le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento», alla quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella prevígente formulazione (introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione, hanno statuito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Le Sezioni Unite hanno dunque affermato, anzitutto, la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale conl:enga l'indicazione dell'accusa formulatagli nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Inoltre, hanno statuito che tale conoscenza debba essere effettiva e non soltanto presunta né, men che mai, meramente legale; il processo può, dunque, ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato in quei dettagliati termini, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso. 3.4. La Corte di appello di Bari, tuttavia, non ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, limitandosi a ritenere, peraltro erroneamente, validamente eseguita la notifica nei confronti del difensore domiciliatario, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato senza effettuare alcuna verifica della conoscenza effettiva dell'accusa e della pendenza del processo da parte dell'imputato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, poiché emessa in violazione cli legge. La Corte di appello di Bari in tale giudizio provvederà a verificare se la notifica eseguita nei confronti del difensore domiciliatario sia stata validamente eseguita, se abbia conseguito l'effetto della effettiva conoscenza della pendenza del processo per l'imputato o se lo stesso si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza dello stesso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza im
Sentenza Cassazione n. 05093/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris