Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41469/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /2 Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari, riconosciuto il caso di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, parte II, L. 110/1975, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 1 e 3 L. 110/1975 in relazione al porto di un coltello a serramanico.

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; Rilevato che le doglianze oggetto dei tre motivi di ricorso sono manifestamente infondata in quanto il Tribunale, con il riferimento al verbale di sequestro e alle dichiarazioni rese dagli operanti, ha dato adeguato conto della riferibilità del coltello al ricorrente, ciò anche tenuto conto che l'arma, seppure non rinvenuta addosso allo stesso era sul sedile occupato dal ricorrente e che questo vi era appunto seduto sopra, circostanza questa coerentemente ritenuta significativa della riconducibilità ad Arrai della condotta sanzionata dalla norma; in ordine a tale elemento, d'altro canto, non risulta esserci stato alcun travisamento poiché il primo giudice ha posto alla base della propria conclusione esattamente quanto dichiarato dal teste Ligios e che risulta nelle pagine 6 e 7 del verbale allegato al ricorso Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore — della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /2 Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari, riconosciuto il caso di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, parte II, L. 110/1975, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 1 e 3 L. 110/1975 in relazione al porto di un coltello a serramanico. Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; Rilevato che le doglianze oggetto dei tre motivi di ricorso sono manifestamente infondata in quanto il Tribunale, con il riferimento al verbale di sequestro e alle dichiarazioni rese dagli operanti, ha dato adeguato conto della riferibilità del coltello al ricorrente, ciò anche tenuto conto che l'arma, seppure non rinvenuta addosso allo stesso era sul sedile occupato dal ricorrente e che questo vi era appunto seduto sopra, circostanza questa coerentemente ritenuta significativa della riconducibilità ad Arrai della condotta sanzionata dalla norma; in ordine a tale elemento, d'altro canto, non risulta esserci stato alcun travisamento poiché il primo giudice ha posto alla base della propria conclusione esattamente quanto dichiarato dal teste Ligios e che risulta nelle pagine 6 e 7 del verbale allegato al ricorso Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore — della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 41469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris