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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28236/2026

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di appello di Caltanissettavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diGela, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 23 febbraio 2026 la Corte di appello di Caltanissetta,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela in data 7 aprile 2025,appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflittagli per il reato di cuiall’art. 335 cod. pen. a mesi quattro di reclusione e confermava nel resto.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione GravagnaSalvatore, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando plurimi motivi chesi sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 40, 42, 43 e 335 cod. pen.La Corte territoriale non ha fornito la prova del nesso di causalità tra lacondotta colposa e la sottrazione del bene sequestrato.

In particolare, non sarebbestata accertata alcuna modalità di sottrazione e non sarebbe stata verificatal’idoneità concreta delle misure di custodia adottate.

In definitiva, non sarebbestato accertato in che modo l’imputato avrebbe agevolato l’evento, fondandosi lamotivazione su una presunzione di responsabilità.2.2.

Con il secondo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione,avendo la Corte territoriale erroneamente valorizzato la mancata denuncia qualeprova di colpevolezza.2.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione, non avendo specificato la sentenza impugnata leregole cautelari violate, avendo concluso, con motivazione tautologica, che,essendosi accorto del furto e non avendolo denunciato, l’imputato è colpevole.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al tempus commissi delicti, che essendo prospettato in un arco di cinqueanni, violerebbe il diritto di difesa.2.5.

Con il quinto motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo al diniego del beneficio della sospensione condizionale, motivato, inmaniera stereotipata, solo sulla base dei precedenti penali.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo ladiscussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto ripropone, peraltro in manieragenerica, questioni già valutate dalla Corte distrettuale con motivazione congruae non manifestamente illogica.2.

Il ricorrente, con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo, non siconfronta, se non genericamente, con la motivazione della sentenza impugnata,che ha evidenziato come non ci si possa dolere del mancato accertamento dellemodalità di sottrazione del veicolo non avendone l’imputato, che ne aveva lacustodia, denunciato il furto.Anzi, proprio la mancata presentazione della denuncia di furto,contrariamente a quanto affermato dall’imputato agli inquirenti, costituisceviolazione del suo dovere di custodia e condotta agevolatrice della sottrazione delbene ad opera di ignoti, poiché, come ben motivato dalla Corte distrettuale, noninformando il [OSCURATO:PERSONA] la competente autorità del fatto che il bene non era piùnella sua disponibilità, ha impedito, consapevolmente e colposamente, lapossibilità di recuperarlo attraverso efficaci indagini.3.

Il quarto motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio didiritto, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, e ben richiamato dallaCorte di appello, secondo il quale il momento consumativo del reato previstodall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziarie considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quellodell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioniidonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca dicommissione del fatto (ex plurimis Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Rv. 278666-01 e , da ultimo Sez. 6, n. 31113 del 26/06/2025, non mass.), prova che, nel casodi specie, non risulta essere stata fornita.4.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale, ai fini del diniego del beneficio della sospensionecondizionale della pena, non si è limitata solo a richiamare i precedenti penalidell’imputato, come sostenuto dal ricorrente, ma ne ha apprezzato il numero el’entità della pena irrogata, giungendo alla conclusione della loro obbiettivaostatività al riconoscimento del beneficio, concedibile per non più di due volte eper un cumulo di pena detentiva non superiore ai due anni.Si tratta di motivazione congrua e per nulla illogica, rispetto alla quale ilricorrente si è limitato a riproporre una generica censura, senza alcun veroconfronto critico.5. in conclusione il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Caltanissettavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diGela, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 23 febbraio 2026 la Corte di appello di Caltanissetta,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gela in data 7 aprile 2025,appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflittagli per il reato di cuiall’art. 335 cod. pen. a mesi quattro di reclusione e confermava nel resto.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione GravagnaSalvatore, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando plurimi motivi chesi sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 40, 42, 43 e 335 cod. pen.La Corte territoriale non ha fornito la prova del nesso di causalità tra lacondotta colposa e la sottrazione del bene sequestrato. In particolare, non sarebbestata accertata alcuna modalità di sottrazione e non sarebbe stata verificatal’idoneità concreta delle misure di custodia adottate. In definitiva, non sarebbestato accertato in che modo l’imputato avrebbe agevolato l’evento, fondandosi lamotivazione su una presunzione di responsabilità.2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione,avendo la Corte territoriale erroneamente valorizzato la mancata denuncia qualeprova di colpevolezza.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione, non avendo specificato la sentenza impugnata leregole cautelari violate, avendo concluso, con motivazione tautologica, che,essendosi accorto del furto e non avendolo denunciato, l’imputato è colpevole.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al tempus commissi delicti, che essendo prospettato in un arco di cinqueanni, violerebbe il diritto di difesa.2.5. Con il quinto motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazionecon riguardo al diniego del beneficio della sospensione condizionale, motivato, inmaniera stereotipata, solo sulla base dei precedenti penali.3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo ladiscussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ripropone, peraltro in manieragenerica, questioni già valutate dalla Corte distrettuale con motivazione congruae non manifestamente illogica.2. Il ricorrente, con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo, non siconfronta, se non genericamente, con la motivazione della sentenza impugnata,che ha evidenziato come non ci si possa dolere del mancato accertamento dellemodalità di sottrazione del veicolo non avendone l’imputato, che ne aveva lacustodia, denunciato il furto.Anzi, proprio la mancata presentazione della denuncia di furto,contrariamente a quanto affermato dall’imputato agli inquirenti, costituisceviolazione del suo dovere di custodia e condotta agevolatrice della sottrazione delbene ad opera di ignoti, poiché, come ben motivato dalla Corte distrettuale, noninformando il [OSCURATO:PERSONA] la competente autorità del fatto che il bene non era piùnella sua disponibilità, ha impedito, consapevolmente e colposamente, lapossibilità di recuperarlo attraverso efficaci indagini.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio didiritto, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, e ben richiamato dallaCorte di appello, secondo il quale il momento consumativo del reato previstodall'art. 335 cod. pen. può essere ritenuto - anche sulla base di elementi indiziarie considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - coincidente con quellodell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioniidonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca dicommissione del fatto (ex plurimis Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Rv. 278666-01 e , da ultimo Sez. 6, n. 31113 del 26/06/2025, non mass.), prova che, nel casodi specie, non risulta essere stata fornita.4. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale, ai fini del diniego del beneficio della sospensionecondizionale della pena, non si è limitata solo a richiamare i precedenti penalidell’imputato, come sostenuto dal ricorrente, ma ne ha apprezzato il numero el’entità della pena irrogata, giungendo alla conclusione della loro obbiettivaostatività al riconoscimento del beneficio, concedibile per non più di due volte eper un cumulo di pena detentiva non superiore ai due anni.Si tratta di motivazione congrua e per nulla illogica, rispetto alla quale ilricorrente si è limitato a riproporre una generica censura, senza alcun veroconfronto critico.5. in conclusione il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 7 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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