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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09991/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2753/2025depositata il 06/05/2025.Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Con lodo del 12/4/2010 il Collegio arbitrale investito a seguito domanda diarbitrato proposta il 7/10/2008 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delComune di Catanzaro, che aveva a sua volta proposto domandariconvenzionale, con riferimento ad un contratto di appalto del 27/7/2005dichiarava risolto il contratto per inadempimento del Comune e lo avevacondannato in conseguenza a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di Euro31.512,51, a titolo di indennizzo pari a 1/10 dei lavori non eseguiti, e lasomma di Euro 355.386,25, quale pagamento dei lavori eseguiti ai prezzidi mercato, dichiarando assorbita in tale pronuncia la richiesta dipagamento dei lavori non previsti dal contratto originario; riteneva chel'andamento anomalo dei lavori fosse imputabile al Comune,condannandolo di conseguenza al risarcimento dei danni; infinerespingeva le domande riconvenzionali del Comune.Il Comune di Catanzaro impugnava il predetto lodo ex art. 829 c.p.c.,dinanzi alla Corte di appello di Roma, deducendo plurime violazioni dinorme di diritto.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. , resistendo alle avverse censure.Con sentenza del 14/10/2015 la Corte di appello di Roma respingeval'impugnazione, gravando il Comune di Catanzaro delle spese.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il11/4/2016 proponeva ricorso per cassazione il Comune di Catanzaro,svolgendo cinque motivi.Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con ordinanza nr 8090/2021 la Corte di cassazione accoglieva il secondo eil terzo motivo di ricorso, dichiarava inammissibili il primo e il quarto,assorbito il quinto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti.Rilevava che la decisione impugnata era affetta da motivazione apparentein ordine al prospettato concorso di colpa del danneggiato nellaproduzione dei danni, eccepito ai sensi dell’art ex art. 1227 c.c. dalComune di Catanzaro sotto vari profili, e con il quarto motivo avevalamentato la mancata applicazione di tale norma da parte degli arbitri.Analogamente riteneva affetta da vizio motivazionale che non superava ilvaglio di inammissibilità la risposta fornita dalla Corte distrettuale almotivo del Comune con cui era stata denunciata la violazione degli artt.1225 e 1458 c.c., nella parte del lodo con cui era stato liquidato allaEdilbotro il corrispettivo delle opere eseguite con riferimento ai valori dimercato anziché a quelli previsti dal contratto di appalto.Il giudizio veniva riassunto dal Comune di Catanzaro.Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la conferma delle statuizionidel lodo arbitrale.Con sentenza nr 2753/2025 la Corte di appello di Roma dichiarava lanullità del lodo limitatamente al capo che ha condannato il Comune diCatanzaro al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dellasomma di € 355.386,25, nonché al capo che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA], in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al pagamento dellasomma complessiva di € 14.283,61 per interessi legali, sull'importoriconosciuto per i lavori eseguiti a prezzi di mercato, quantificati dalla datadella domanda arbitrale al 12.04.2010; rigettava la domanda propostadalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. volta ad ottenere la condanna del Comune diNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Catanzaro al pagamento, in suo favore, della somma di € 355.386,25,oltre interessi legali dalla domanda arbitrale al saldo; condannava ilComune di Catanzaro al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,della somma di € 58.691,79, oltre oneri di legge e interessi legali dalladomanda di arbitrato al saldo.Rilevava che in merito alla dedotta operatività dell’art. 1227 c.c per laquale era stato accertato dalla Suprema Corte il difetto di motivazione nonsussistevano i presupposti per l’operatività del richiamato articolo, nonavendo la società appaltatrice concorso colpevolmente a cagionare i danniné tantomeno avrebbe potuto evitarli usando la normale diligenza.Con riguardo all’altro motivo che doveva essere nuovamente scrutinatoalla luce della pronuncia rescindente vale a dire quello con cui era statacensurata la liquidazione da parte del collegio arbitrale in favore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] del corrispettivo delle opere eseguite con riferimento aivalori di mercato anziché a quelli previsti dal contratto di appalto il Giudicedel rinvio ne rilevava la fondatezza.Osservava che il collegio arbitrale aveva regolato gli obblighi restitutorialla luce del principio secondo cui in caso di risoluzione del contratto diappalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, è obbligato,per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altrocontraente, a corrispondergli il valore venale dell'opus predetto conriferimento al momento della pronuncia di risoluzione nella quale l'obbligotrova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opereeseguite.Il giudice del rinvio riteneva invece che secondo il più recente indirizzo dilegittimità l’obbligo restitutorio gravante sul committente andavaNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026commisurato al corrispettivo pattuito nel contratto e non al valore venaledell’opera realizzata (Cassazione ordinanza n. 2638/2025).Su queste basi ha quindi dichiarato la nullità del lodo limitatamente alcapo che aveva condannato il Comune di Catanzaro al pagamento, infavore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di € 355.386,25, a titolodi tutti i lavori eseguiti ai prezzi di mercato, nonché al capo che avevacondannato il Comune di Catanzaro, in favore della Impresa EdilbotroS.r.l., al pagamento della somma complessiva di € 14.283,61 per interessilegali, sull'importo riconosciuto per i lavori eseguiti a prezzi di mercato,quantificati dalla data della domanda arbitrale al 12.04.2010.Osservava la Corte che il Collegio arbitrale, avendo liquidato i lavorieseguiti ai prezzi correnti di mercato, aveva ritenuto assorbita la domandadell’impresa volta ad ottenere la condanna al pagamento dei lavori nonprevisti dal progetto originario, ma eseguiti su ordine della Committente.Pertanto, in forza di quanto sopra disposto (nullità del lodo sul punto erigetto della domanda tesa ad ottenere la condanna al pagamento deilavori eseguiti secondo i prezzi di mercato), doveva accogliersi la domandadi condanna al pagamento dei lavori non previsti dal progetto originario,ma eseguiti su ordine della Committente, accertata, con il concorde pareredei consulenti di parte, nella misura di € 58.691,79.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo cui ha replicato il Comune di Catanzaro concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1225, 1458, 1472 e 2058 codice civile in relazione all’art. 360, co. 1,Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026n. 3 c.p.c. – l’erronea determinazione del valore dell'obbligazionerestitutoria con riferimento al prezzo contrattualmente concordato,anziché al valore venale dell'opus con riferimento al momento dellapronuncia di risoluzione – la violazione dei principi posti da Cass., sez. 1,10/3/1992, n. 2871 e Cass., sez. 1, 24/5/2007, con riferimento ai criteridi determinazione della restitutio in integrum dell’appaltatore.Preliminarmente non ricorrono i presupposti per la rimessione alle S.U.dovendo il collegio giudicante rimarcare che non si tratta di una questionedi diritto su cui è sorto il contrasto fra le sezioni semplici all'interno dellaCorte.Ciò posto il motivo è infondato.Per costante orientamento di legittimità il contratto di appalto non è adefficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazionicontinuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione "noncontinuata", ma "prolungata" (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225;Cass., sez. 3, 19/2/1968, n. 574), con conseguente efficacia retroattivadella risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574).L'art. 1458 c.c. prevede che "la risoluzione del contratto perinadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contrattiad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto dellarisoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite".Il contratto d'appalto è ad efficacia "prolungata", sicché l'effettorestitutorio opera a pieno regime, facendo "saltare" il vincolo contrattuale(Cass., sez. 1, 22 2015, n. 3455; Cass., sez. 1, 5/3/2008, n. 5951; Cass.,sez. 1, 3/11/2016, n- 22275).Infatti, si è affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive laretroattività (art. 1458, primo comma, c.c.) della pronuncia costitutiva diNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causagiustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comportal'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a caricodi ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a luieventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suoequivalente (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass.,sez. 2, 17 luglio 2023, n. 20460).La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimentoproduce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni daeseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni giàeseguite (Cass., sez. 2, 3 ottobre 2018, n. 27640).Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva dellastessa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti edindipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, che rileva ad altrifini, una totale "restitutio in integrum" (Cass., sez. 1, 12/7/2022, n.22065).Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti idiritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entratinella sfera giuridica dei contraenti stessi.

L'obbligazione restitutoria nonha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal veniremeno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causadelle reciproche obbligazioni (Cass., n. 15705 del 2013).Nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deveessere accolta la richiesta di restituzione relativa al valore dellaprestazione già eseguita e che non sia stata restituita né offerta inrestituzione e della quale il committente si giova in quanto il dirittoNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026origina, in caso di risoluzione, dall'obbligo restitutorio che scaturisce,appunto, dalla risoluzione (Cass., n. 15705 del 2013).Nel caso in cui gli effetti restitutori non possano essere disposti in formaspecifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente.Pertanto, in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora larisoluzione consegua all'inadempimento del committente e non siaconfigurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice dellacostruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio acarico della committente va determinato con riferimento al momento dellapronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivooriginariamente pattuito (Cass., sez. 1, 24 maggio 2007, n. 12162).Si è dunque chiarito - anche recentemente - da parte di questa Corte(Cass 2025 nr2638; Cass.,. sez. 2, 17/7/2023, n. 20460; Cass., sez. 1,24/5/2007, n. 12162), richiamando un principio già enunciato in passato(Cass., n. 738 del 15/1/2007), che in tema di risoluzione di contratto diappalto (privato), qualora la risoluzione consegua all'inadempimento delcommittente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresaappaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenutodell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve esseredeterminato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamentepattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere ilcontratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi separtitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito(indipendentemente dal fatto - irrilevante - che i beni siano staticonsegnati, in tutto o in parte, al committente).Pertanto, è corretta l'affermazione del giudice del rinvio laddove haannullato il lodo nella parte in cui si è ritenuto che l'obbligo restitutorio, aNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026carico della stazione appaltante, in relazione al valore delle opererealizzate dall'appaltatrice, fosse da determinare in base al prezzo dimercato.

Viene, dunque, superata altra giurisprudenza di legittimità percui, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento delcommittente, quest'ultimo, non potendo restituire l'opus parzialmenteeseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato per l'esigenza direintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, acorrispondergli il valore venale dell'"opus" predetto con riferimento almomento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la suafonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite(Cass., sez. 1, 10/3/1992, n. 2871; Cass., sez. 1, 24/5/2007, n. 12162).Del resto, il valore venale del bene realizzato va determinato, in materiadi appalto pubblico, come quello accertato sulla base di una procedura adevidenza pubblica.

Sarebbe, del resto, paradossale che l'appaltatore - intesi inadempiente - finisca per avvantaggiarsi facendo pagare le opereeseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellasomma di € 3500,00 oltre ad € 200,00 per esborsi e al 15% per spesegenerali ed accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso in Roma 10.04.2026Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2753/2025depositata il 06/05/2025.Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Con lodo del 12/4/2010 il Collegio arbitrale investito a seguito domanda diarbitrato proposta il 7/10/2008 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti delComune di Catanzaro, che aveva a sua volta proposto domandariconvenzionale, con riferimento ad un contratto di appalto del 27/7/2005dichiarava risolto il contratto per inadempimento del Comune e lo avevacondannato in conseguenza a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di Euro31.512,51, a titolo di indennizzo pari a 1/10 dei lavori non eseguiti, e lasomma di Euro 355.386,25, quale pagamento dei lavori eseguiti ai prezzidi mercato, dichiarando assorbita in tale pronuncia la richiesta dipagamento dei lavori non previsti dal contratto originario; riteneva chel'andamento anomalo dei lavori fosse imputabile al Comune,condannandolo di conseguenza al risarcimento dei danni; infinerespingeva le domande riconvenzionali del Comune.Il Comune di Catanzaro impugnava il predetto lodo ex art. 829 c.p.c.,dinanzi alla Corte di appello di Roma, deducendo plurime violazioni dinorme di diritto.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. , resistendo alle avverse censure.Con sentenza del 14/10/2015 la Corte di appello di Roma respingeval'impugnazione, gravando il Comune di Catanzaro delle spese.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il11/4/2016 proponeva ricorso per cassazione il Comune di Catanzaro,svolgendo cinque motivi.Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con ordinanza nr 8090/2021 la Corte di cassazione accoglieva il secondo eil terzo motivo di ricorso, dichiarava inammissibili il primo e il quarto,assorbito il quinto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti.Rilevava che la decisione impugnata era affetta da motivazione apparentein ordine al prospettato concorso di colpa del danneggiato nellaproduzione dei danni, eccepito ai sensi dell’art ex art. 1227 c.c. dalComune di Catanzaro sotto vari profili, e con il quarto motivo avevalamentato la mancata applicazione di tale norma da parte degli arbitri.Analogamente riteneva affetta da vizio motivazionale che non superava ilvaglio di inammissibilità la risposta fornita dalla Corte distrettuale almotivo del Comune con cui era stata denunciata la violazione degli artt.1225 e 1458 c.c., nella parte del lodo con cui era stato liquidato allaEdilbotro il corrispettivo delle opere eseguite con riferimento ai valori dimercato anziché a quelli previsti dal contratto di appalto.Il giudizio veniva riassunto dal Comune di Catanzaro.Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la conferma delle statuizionidel lodo arbitrale.Con sentenza nr 2753/2025 la Corte di appello di Roma dichiarava lanullità del lodo limitatamente al capo che ha condannato il Comune diCatanzaro al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dellasomma di € 355.386,25, nonché al capo che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA], in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al pagamento dellasomma complessiva di € 14.283,61 per interessi legali, sull'importoriconosciuto per i lavori eseguiti a prezzi di mercato, quantificati dalla datadella domanda arbitrale al 12.04.2010; rigettava la domanda propostadalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. volta ad ottenere la condanna del Comune diNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Catanzaro al pagamento, in suo favore, della somma di € 355.386,25,oltre interessi legali dalla domanda arbitrale al saldo; condannava ilComune di Catanzaro al pagamento, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,della somma di € 58.691,79, oltre oneri di legge e interessi legali dalladomanda di arbitrato al saldo.Rilevava che in merito alla dedotta operatività dell’art. 1227 c.c per laquale era stato accertato dalla Suprema Corte il difetto di motivazione nonsussistevano i presupposti per l’operatività del richiamato articolo, nonavendo la società appaltatrice concorso colpevolmente a cagionare i danniné tantomeno avrebbe potuto evitarli usando la normale diligenza.Con riguardo all’altro motivo che doveva essere nuovamente scrutinatoalla luce della pronuncia rescindente vale a dire quello con cui era statacensurata la liquidazione da parte del collegio arbitrale in favore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] del corrispettivo delle opere eseguite con riferimento aivalori di mercato anziché a quelli previsti dal contratto di appalto il Giudicedel rinvio ne rilevava la fondatezza.Osservava che il collegio arbitrale aveva regolato gli obblighi restitutorialla luce del principio secondo cui in caso di risoluzione del contratto diappalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, è obbligato,per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altrocontraente, a corrispondergli il valore venale dell'opus predetto conriferimento al momento della pronuncia di risoluzione nella quale l'obbligotrova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opereeseguite.Il giudice del rinvio riteneva invece che secondo il più recente indirizzo dilegittimità l’obbligo restitutorio gravante sul committente andavaNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026commisurato al corrispettivo pattuito nel contratto e non al valore venaledell’opera realizzata (Cassazione ordinanza n. 2638/2025).Su queste basi ha quindi dichiarato la nullità del lodo limitatamente alcapo che aveva condannato il Comune di Catanzaro al pagamento, infavore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di € 355.386,25, a titolodi tutti i lavori eseguiti ai prezzi di mercato, nonché al capo che avevacondannato il Comune di Catanzaro, in favore della Impresa EdilbotroS.r.l., al pagamento della somma complessiva di € 14.283,61 per interessilegali, sull'importo riconosciuto per i lavori eseguiti a prezzi di mercato,quantificati dalla data della domanda arbitrale al 12.04.2010.Osservava la Corte che il Collegio arbitrale, avendo liquidato i lavorieseguiti ai prezzi correnti di mercato, aveva ritenuto assorbita la domandadell’impresa volta ad ottenere la condanna al pagamento dei lavori nonprevisti dal progetto originario, ma eseguiti su ordine della Committente.Pertanto, in forza di quanto sopra disposto (nullità del lodo sul punto erigetto della domanda tesa ad ottenere la condanna al pagamento deilavori eseguiti secondo i prezzi di mercato), doveva accogliersi la domandadi condanna al pagamento dei lavori non previsti dal progetto originario,ma eseguiti su ordine della Committente, accertata, con il concorde pareredei consulenti di parte, nella misura di € 58.691,79.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo cui ha replicato il Comune di Catanzaro concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1225, 1458, 1472 e 2058 codice civile in relazione all’art. 360, co. 1,Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026n. 3 c.p.c. – l’erronea determinazione del valore dell'obbligazionerestitutoria con riferimento al prezzo contrattualmente concordato,anziché al valore venale dell'opus con riferimento al momento dellapronuncia di risoluzione – la violazione dei principi posti da Cass., sez. 1,10/3/1992, n. 2871 e Cass., sez. 1, 24/5/2007, con riferimento ai criteridi determinazione della restitutio in integrum dell’appaltatore.Preliminarmente non ricorrono i presupposti per la rimessione alle S.U.dovendo il collegio giudicante rimarcare che non si tratta di una questionedi diritto su cui è sorto il contrasto fra le sezioni semplici all'interno dellaCorte.Ciò posto il motivo è infondato.Per costante orientamento di legittimità il contratto di appalto non è adefficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazionicontinuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione "noncontinuata", ma "prolungata" (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n. 4225;Cass., sez. 3, 19/2/1968, n. 574), con conseguente efficacia retroattivadella risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968, n. 574).L'art. 1458 c.c. prevede che "la risoluzione del contratto perinadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contrattiad esecuzione continuata o periodica, riguardo i quali l'effetto dellarisoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite".Il contratto d'appalto è ad efficacia "prolungata", sicché l'effettorestitutorio opera a pieno regime, facendo "saltare" il vincolo contrattuale(Cass., sez. 1, 22 2015, n. 3455; Cass., sez. 1, 5/3/2008, n. 5951; Cass.,sez. 1, 3/11/2016, n- 22275).Infatti, si è affermato che nei contratti a prestazioni corrispettive laretroattività (art. 1458, primo comma, c.c.) della pronuncia costitutiva diNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causagiustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comportal'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a caricodi ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a luieventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suoequivalente (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass.,sez. 2, 17 luglio 2023, n. 20460).La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimentoproduce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni daeseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni giàeseguite (Cass., sez. 2, 3 ottobre 2018, n. 27640).Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva dellastessa ex art. 1458 c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti edindipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, che rileva ad altrifini, una totale "restitutio in integrum" (Cass., sez. 1, 12/7/2022, n.22065).Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti idiritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entratinella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria nonha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal veniremeno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causadelle reciproche obbligazioni (Cass., n. 15705 del 2013).Nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deveessere accolta la richiesta di restituzione relativa al valore dellaprestazione già eseguita e che non sia stata restituita né offerta inrestituzione e della quale il committente si giova in quanto il dirittoNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026origina, in caso di risoluzione, dall'obbligo restitutorio che scaturisce,appunto, dalla risoluzione (Cass., n. 15705 del 2013).Nel caso in cui gli effetti restitutori non possano essere disposti in formaspecifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente.Pertanto, in tema di risoluzione del contratto di appalto, qualora larisoluzione consegua all'inadempimento del committente e non siaconfigurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice dellacostruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio acarico della committente va determinato con riferimento al momento dellapronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivooriginariamente pattuito (Cass., sez. 1, 24 maggio 2007, n. 12162).Si è dunque chiarito - anche recentemente - da parte di questa Corte(Cass 2025 nr2638; Cass.,. sez. 2, 17/7/2023, n. 20460; Cass., sez. 1,24/5/2007, n. 12162), richiamando un principio già enunciato in passato(Cass., n. 738 del 15/1/2007), che in tema di risoluzione di contratto diappalto (privato), qualora la risoluzione consegua all'inadempimento delcommittente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresaappaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenutodell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve esseredeterminato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamentepattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere ilcontratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi separtitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito(indipendentemente dal fatto - irrilevante - che i beni siano staticonsegnati, in tutto o in parte, al committente).Pertanto, è corretta l'affermazione del giudice del rinvio laddove haannullato il lodo nella parte in cui si è ritenuto che l'obbligo restitutorio, aNumero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026carico della stazione appaltante, in relazione al valore delle opererealizzate dall'appaltatrice, fosse da determinare in base al prezzo dimercato. Viene, dunque, superata altra giurisprudenza di legittimità percui, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento delcommittente, quest'ultimo, non potendo restituire l'opus parzialmenteeseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato per l'esigenza direintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, acorrispondergli il valore venale dell'"opus" predetto con riferimento almomento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la suafonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite(Cass., sez. 1, 10/3/1992, n. 2871; Cass., sez. 1, 24/5/2007, n. 12162).Del resto, il valore venale del bene realizzato va determinato, in materiadi appalto pubblico, come quello accertato sulla base di una procedura adevidenza pubblica. Sarebbe, del resto, paradossale che l'appaltatore - intesi inadempiente - finisca per avvantaggiarsi facendo pagare le opereeseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellasomma di € 3500,00 oltre ad € 200,00 per esborsi e al 15% per spesegenerali ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso in Roma 10.04.2026Numero registro generale 17497/2025Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 9991/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris