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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11470/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JQJR.G. 29828/2025 Abbascià OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo delle medesime censure cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta, rappresentando la pluralità e la gravità dei precedenti in carico all'imputato, che definiscono una personalità proclive al reato (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato altresì che nel ricorso è enunciato solo nel titoletto un preteso vizio di motivazione in merito alle attenuanti generiche, cui non segue alcuna argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11470 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3771/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29828/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JQJR.G. 29828/2025 Abbascià OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo delle medesime censure cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta, rappresentando la pluralità e la gravità dei precedenti in carico all'imputato, che definiscono una personalità proclive al reato (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato altresì che nel ricorso è enunciato solo nel titoletto un preteso vizio di motivazione in merito alle attenuanti generiche, cui non segue alcuna argomentazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],4ldenteMaria [OSCURATO:PERSONA] 2P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],4ldenteMaria [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];          JQJR.G. 29828/2025 Abbascià        OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale  ex  art. 99, comma 4 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo delle medesime censure cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta, rappresentando la pluralità e la gravità dei precedenti in carico all'imputato, che definiscono una personalità proclive al reato (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato  altresì che nel ricorso è enunciato solo nel titoletto un preteso vizio di motivazione in merito alle attenuanti generiche, cui non segue alcuna argomentazione; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:             11470 [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3771/2026 [OSCURATO:PERSONA]          - Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 29828/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];          JQJR.G. 29828/2025 Abbascià        OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale  ex  art. 99, comma 4 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo delle medesime censure cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta, rappresentando la pluralità e la gravità dei precedenti in carico all'imputato, che definiscono una personalità proclive al reato (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato  altresì che nel ricorso è enunciato solo nel titoletto un preteso vizio di motivazione in merito alle attenuanti generiche, cui non segue alcuna argomentazione; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore                                 [OSCURATO:PERSONA],4ldenteMaria [OSCURATO:PERSONA] 2P.Q.MIl Consigliere estensore                                 [OSCURATO:PERSONA],4ldenteMaria [OSCURATO:PERSONA] 2
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