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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 41/1968

ECLI:IT:COST:1968:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri, [OSCURATO:PERSONA] e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale, il Tribunale di Pisa con ordinanza 16 maggio 1966, sollevava la questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale di esproprio 26 ottobre 1952, n. 1860, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Rilevava il Tribunale nell'ordinanza che all'esproprio disposto col detto decreto si era giunti attraverso l'accertamento della consistenza della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e Rodolfo effettuato sulla base di elementi (qualità, classe, superficie ed estimi dei terreni desunti dal nuovo catasto, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e di Volterra in data 1 settembre 1951; e faceva altresì presente che, secondo il consulente nominato di ufficio, la proprietà Bianchini, con i dati del vecchio catasto, sarebbe stata totalmente esente da esproprio, mentre, con i dati del nuovo catasto, vi sarebbe stata soggetta, ma in misura minore di quella di cui al decreto.

Ciò premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui per l'accertamento della consistenza della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed eguale per tutti, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva quindi ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 226 del 10 settembre 1966.

Davanti alla Corte si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle loro deduzioni facevano proprie le ragioni esposte nell'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato decreto.

Si costituiva anche l'Ente di riforma in persona del Presidente avv. [OSCURATO:PERSONA], col patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La difesa dell'Ente riconosceva che, in effetti, la quota di scorporo era stata calcolata sulla base del dati del nuovo catasto terreni, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e Volterra in data 1 settembre 1951, anziché di quelli del vecchio catasto, ivi ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, e non contestava perciò l'illegittimità costituzionale del decreto impugnato.

Dopo aver criticato le risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, la difesa dell'Ente concludeva chiedendo che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale del decreto impugnato, - con la consueta formula "in quanto", costantemente adottata in casi analoghi, la Corte riservasse al giudice di merito l'accertamento della consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950. : L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che trattasi, vi sia stato eccesso di delega.

La proprietà del Bianchini è stata infatti rilevata nella consistenza, non già alla data del 15 novembre 1949 e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva.

Ne discende quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri della legge di delega, il decreto impugnato ha violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione e deve essere perciò dichiarato incostituzionale.

La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri, [OSCURATO:PERSONA] e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale, il Tribunale di Pisa con ordinanza 16 maggio 1966, sollevava la questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale di esproprio 26 ottobre 1952, n. 1860, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Rilevava il Tribunale nell'ordinanza che all'esproprio disposto col detto decreto si era giunti attraverso l'accertamento della consistenza della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e Rodolfo effettuato sulla base di elementi (qualità, classe, superficie ed estimi dei terreni desunti dal nuovo catasto, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e di Volterra in data 1 settembre 1951; e faceva altresì presente che, secondo il consulente nominato di ufficio, la proprietà Bianchini, con i dati del vecchio catasto, sarebbe stata totalmente esente da esproprio, mentre, con i dati del nuovo catasto, vi sarebbe stata soggetta, ma in misura minore di quella di cui al decreto. Ciò premesso, il Tribunale, ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui per l'accertamento della consistenza della proprietà terriera privata ai fini della determinazione della quota di espropriazione in attuazione della riforma fondiaria, la data del 15 novembre 1949 deve considerarsi un punto di riferimento certo ed eguale per tutti, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio principale, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale. L'ordinanza veniva quindi ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 226 del 10 settembre 1966. Davanti alla Corte si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali nelle loro deduzioni facevano proprie le ragioni esposte nell'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato decreto. Si costituiva anche l'Ente di riforma in persona del Presidente avv. [OSCURATO:PERSONA], col patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dell'Ente riconosceva che, in effetti, la quota di scorporo era stata calcolata sulla base del dati del nuovo catasto terreni, entrato in vigore nei distretti censuari di Pomarance e Volterra in data 1 settembre 1951, anziché di quelli del vecchio catasto, ivi ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, e non contestava perciò l'illegittimità costituzionale del decreto impugnato. Dopo aver criticato le risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, la difesa dell'Ente concludeva chiedendo che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale del decreto impugnato, - con la consueta formula "in quanto", costantemente adottata in casi analoghi, la Corte riservasse al giudice di merito l'accertamento della consistenza della proprietà e della relativa quota di scorporo al 15 novembre 1949, a norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950. : L'Ente espropriante non contesta che, nella procedura di che trattasi, vi sia stato eccesso di delega. La proprietà del Bianchini è stata infatti rilevata nella consistenza, non già alla data del 15 novembre 1949 e con il reddito dominicale al 1 gennaio 1943, così come prescrive l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ma ad altra data e con redditi diversi, essendosi a tal fine utilizzati gli elementi di estensione, qualità, classe ed estimo risultanti dal nuovo catasto, entrato in vigore in epoca successiva. Ne discende quindi che, per essersi in tal modo disattesi i criteri della legge di delega, il decreto impugnato ha violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione e deve essere perciò dichiarato incostituzionale. La quantità del terreni da scorporare rimane condizionata ai definitivi accertamenti che l'autorità giudiziaria dovrà effettuare. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprietà, i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi è stato eccesso di espropriazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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