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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26016/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.

G. Biondi, con le quali ha replicato alle richieste del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 aprile 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata al primo imputato, relativamente al reato di cui al capo A) (artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo comma, cod. pen.) in quella di anni quatto mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e al secondo imputato, in quella di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione al reato di cui al capo L) (artt. 110 cod. pen., 171-ter legge n. 633 del 22 aprile 1941, con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991)

1.1. Il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al delitto di cui al capo A), con assoluzione dai reati contestati ai capi E) ed F), alla pena di anni sette mesi sei di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo reato sub L), a quella di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre alle pene accessorie di legge. 1.2.La conferma in punto di responsabilità fonda, per entrambi i ricorrenti, secondo la Corte territoriale, sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia che hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come stabilmente inserito nell'attività di contraffazione e masterizzazione di cd e dvd, alla quale partecipavano molti soggetti, con ripartizione di compiti, precisando che, inizialmente questi doveva acquistare i supporti da appartenenti al clan Mazzarella ma che, successivamente, impostosi il clan denominato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per avere la "bancarella" in piazza Mercato di Napoli, quale proprio punto vendita fisso, non doveva pagare per l'acquisto ma doveva corrispondere un importo mensile.

Si precisa, inoltre, che questi continuava nell'attività di contraffazione di supporti destinati alla vendita e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgevano, rispetto all'attività esercitata, funzione di "controllori", mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava anche di incassare quote, periodicamente versate da [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione, nonché ulteriori "regali" che venivano riconosciuti agli esponenti del clan di volta in volta dominante nel territorio di riferimento.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],, la Corte territoriale sottolinea che le fonti di accusa a carico sono rappresentate, prevalentemente, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché dall'intercettazione ambientale del 4 dicembre 2008, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e dall'esame dei contatti telefonici intercorsi tra l'imputato e altri coimputati.In definitiva [OSCURATO:PERSONA], pescivendolo che gestiva un negozio nel mercato di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, viene inquadrato dai collaboratori di giustizia, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte territoriale, quale partecipe del clan [OSCURATO:PERSONA], perché inserito nel settore delle estorsioni ai danni di commercianti del mercato ittico, in quanto gestore delle forniture del mercato per conto del sodalizio e che imponeva ai commercianti l'acquisto all'ingrosso di prodotti ittici dal clan in via esclusiva.

Si riportano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che inquadra il ricorrente quale esattore di somme maggiorate che le pescherie della zona dovevano corrispondere a titolo di tangente in favore del clan, per l'acquisto del pesce, così evitando agli affiliati storici di esporsi nello svolgimento di detta attività illecita.

Circostanze che, secondo la Corte territoriale, avevano trovato riscontro nella conversazione intercettata in ambientale in casa di [OSCURATO:PERSONA] (la n. 15 del 4 dicembre 2008), riportata per estratto a pag. 10 della sentenza di appello (e a pag. 96 e ss. di quella di primo grado).

Per la Corte territoriale, dunque, [OSCURATO:PERSONA] era a disposizione dell'organizzazione camorristica, collaborava al raggiungimento dello scopo illecito del sodalizio di imporre tangenti ai danni delle pescherie, proponendo attività di raccolta di somme, o maggiorando i prezzi, a nome della famiglia camorristica Sarno.

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivi ricorsi, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessaria per la motivazione, di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, per il tramite del difensore, avv.

G. Biondi, tre vizi.

2.1.1. Con il primo motivo si denuncia errata applicazione di legge penale con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo A), relativamente all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto al contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza del 1° aprile 2022, in ordine alla deposizione del teste Gatti, resa all'udienza del 7 marzo 2012,. prova da reputarsi decisiva;e, travisamento della prova rappresentata dalla conversazione n. 15 del 4 dicembre 2008 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi E) ed G), reati fine dell'associazione (estorsione e tentata estorsione ai danni di pescherie, reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991) mentre la condotta associativa che si imputa al ricorrente corrisponderebbe proprio, secondo la difesa, alla medesima condotta rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado.

Non può essere valorizzato, a parere del ricorrente, il solo dato delle frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA], peraltro trascurando l'esito della testimonianza del teste di polizia giudiziaria Gatti, all'udienza del 7 marzo 2012, che attesterebbe che [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di togliersi delle "soddisfazioni" con il clan Mazzarella affiliandosi al clan Sarno e che aveva chiesto un prestito di diecimila euro per aprire un'attività in cui [OSCURATO:PERSONA] non doveva comparire.

Si sottolinea, quanto all'attendibilità delle chiamate dei collaboratori di giustizia, la dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. posto che [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto esposto dalla Corte territoriale, non apparteneva al clan Sarno, ma al clan Mazzarella e, dunque, nutriva astio verso l'[OSCURATO:PERSONA] che aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA].

Sicché apparirebbe viziato il giudizio di attendibilità e affidabilità che la Corte territoriale svolge in ordine a questo collaborante.

Si contesta, poi, l'omessa motivazione circa quanto devoluto, con i motivi di appello, in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 13 e ss. del ricorso) e al giudizio di attendibilità e affidabilità delle chiamate.

Si sottolinea, quanto ai rapporti con il clan Mazzarella, che erano stati proprio [OSCURATO:PERSONA] e i componenti della sua famiglia a denunciare le vessazioni usurarie ed estorsive asseritamente subite da esponenti del clan Mazzarella, tanto da provocare l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era inviso a tutti i componenti dell'omonimo sodalizio, come desumibile anche dalle dichiarazioni del collaboratore Esposito, riportate per estratto a pag. 15 del ricorso.

Infine, si sottolinea la tardività delle chiamate, come dedotto con i motivi di appello, in quanto due collaboratori soltanto al dibattimento avevano accusato [OSCURATO:PERSONA].

Da ultimo, si evidenzia l'omessa motivazione su tutte le deduzioni svolte, su tali punti, con l'atto di gravame e la mancanza grafica della motivazione in relazione anche alla testimonianza di Gatti (di cui si riportano stralci a pag. 21 e ss. del ricorso), nonché circa le questioni devolute in relazione alla conversazione ambientale del 4 dicembre 2008, indicate corre fonti di prova che smentirebbero le chiamate dei collaboratori attestando, invece, come dedotto da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio di garanzia, che qualsiasi coinvolgimento proposto da [OSCURATO:PERSONA] era stato dal ricorrente rifiutato e che, anzi, si era rivolto al predetto soltanto per un prestito di diecimila euro.2.1.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quali con i motivi di appello si era denunciata la tardività, rispetto al termine imposto dall'art. 16-quater, comma 9, legge n. 45 del 2001, in quanto successive al termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione.

Prima dell'udienza dibattimentale del 2:3 marzo 2011 Cannavo ed Esposito non avrebbero mai svolto dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato.

Tale eccezione di inutilizzabilità, contenuta nell'atto di appello, pur menzionata dalla Corte territoriale quale motivo di gravame, non ha ricevuto alcuna risposta.

2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 195, comma 1 e 3, 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen., inosservanza di norme di legge in tema di utilizzabilità, in ordine alle dichiarazioni de relato rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 23 marzo 2011.

Si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dal collaboratore, rispetto alle quali all'udienza dibattimentale, tempestivamente, il difensore aveva chiesto l'escussione dei testi riferiti, richiesta sulla quale né il Tribunale né la Corte territoriale avrebbero disposto l'audizione.

Si tratta di dichiarazioni utilizzate dai giudici di merito nella motivazione di entrambi i provvedimenti, per affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, stante la mancata audizione dei testi riferiti, tempestivamente richiesta all'esito dell'escussione del collaboratore, non sarebbero utilizzabili ex art. 191 e 195, comma 1 e 3, cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv.to M. Fumo, denuncia tre vizi.

2.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, quanto alla natura soggettiva della circostanza aggravante.

Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe vittima di un sistema estorsivo svolto ai suoi danni, da parte prima del clan Mazzarella e poi del clan Sarno, trovandosi anzi per un periodo sottoposto a richieste estorsive da entrambi i sodalizi e che, comunque, non ricorre la circostanza aggravante, tenuto conto della carenza di agevolazione dell'attività del sodalizio.

2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 157, 160, 161 cod. pen. in relazione alla intervenuta prescrizione del reato.

Secondo la difesa, deve essere considerato quale ultimo atto interruttivo, non il decreto di fissazione del giudizio di appello, come indicato dalla Corte territoriale, ma il rinvio a giudizio, primo atto itnerruttivo, che risale al giorno 11 giugno 2010, sicché il termine ordinario di prescrizione sarebbe decorso.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire richieste scritte, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da ultimo prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d.

I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con mocilificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale e ha concluso insistendo per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito illustrati, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissiibile. 2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della Corte territoriale, relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (cfr. pag. 7) è coerente, immune da illogicità manifesta e fonda sul rilievo attribuito, dai convergenti provvedimenti di merito, al sistematico finanziamento dei diversi clan, attraverso il versamento periodico da parte di [OSCURATO:PERSONA] di somme mensili o, comunque, l'accertato stabile approvvigionamento, quanto alla fornitura di supporti, dai clan operanti sul territorio.

Il provvedimento impugnato, comunque, sottolinea come l'attività di contraffazione e distribuzione di supporti fosse di estremo interesse per i clan del territorio, in quanto fonte di consistenti introiti economici.

Tali sodalizi, dunque, secondo la ricostruzione del provvedimento censurato, hanno ricevuto finanziamento periodico dall'attività illecita svolta dal ricorrente e, dunque, se ne sono avvantaggiati dal punto di vista economico.

Di tale sistematico sostentamento [OSCURATO:PERSONA] è senz'altro consapevole, tanto che, alla stregua della ricostruzione in fatto che si ricava dal provvedimento impugnato, questi prima aveva foraggiato un gruppo (in quanto doveva acquistare dal clan Mazzarella i supporti e pagare al sodalizio la quota mensile per assicurarsi la "bancarella") e, poi, era passato al versamento periodico in favore del clan [OSCURATO:PERSONA] di euro diecimila mensili (cfr. pag. 5 e ss), rivestendo anche la qualità di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esperto del settore di interesse. 6 74-

2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto fondato su circostanze di fatto, confutative rispetto a quelle esaminate dal giudice di merito, non rivalutabili in sede di legittimità.

Del resto, il Collegio rileva che, quanto al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche, la sentenza di secondo grado rende motivazione esauriente nella parte in cui rimarca la duratura attività illecita svolta dal ricorrente, oltre al ruolo anche di uomo di fiducia del clan Sarno, perché esperto del settore illecito.

Tanto in linea con l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale rappresenta apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondate in ragione dell'assenza di elementi favorevoli agli imputati e sui loro precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Invero, in tema di prescrizione, trattandosi di reato aggravato dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestato come commesso a partire dal dicembre 2008 (cfr. capo di imputazione), non opera il termine massimo, secondo la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 160 cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 5 dicembre 2005, in vigore alla data del fatto (a seguito di pubblicazione in GU n. 285 del 7 dicembre 2005).

Ne consegue che la prescrizione matura soltanto se, a partire da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine ordinario, circostanza che non ricorre nella specie considerata la data di emissione della sentenza di appello (1° aprile 2022).

In tal senso il Collegio richiama il pacifico indirizzo dì questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164) per il quale in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito con legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione.

Ne deriva che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere ripetutamente a partire da ciascun atto interruttivo.3.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile.

L'eccezione di inutilizzabilità non è assistita dalla prova di resistenza, nel senso che il ricorrente non indica, puntualmente, nell'impugnazione devoluta in questa sede se, escluse le fonti di accusa di cui deduce l'inutilizzabilità, si addiviene senz'altro a soluzione più favorevole per l'imputato.

Invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).

Sicché, ove con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del detto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv, 259452).

In ogni caso, deve richiamarsi l'indirizzo di questa Corte anche nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, non massimata sul punto), secondo il quale l'inutilizzabilità in parola determina l'impossibilità per il giudice di servirsi, per il SUO convincimento, della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, ma essa, ovviamente, non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, bensì il mezzo attraverso il quale il fatto medesimo viene documentato.

Di conseguenza tale fatto non solo può costituire oggetto delle indagini necessarie per un compiuto accertamento, ma anche oggetto di una successiva prova, assunta nelle forme di legge (tra le altre, Sez, 2, n. 10575 del 28/01/2003, Scuto, Rv. 224856; Sez. 1, n. 949 del 19/9/1997, dep. 1998, Rv. 209670).

Cosicché, con riferimento al caso di specie, in cui i fatti oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori Cannavo e [OSCURATO:PERSONA] sono emersi a seguito di dichiarazioni rese direttamente all'udienza dibattimentale del 23 marzo 2011, ben potevano costituire oggetto di prova dibattimentale, assunta correttamente e nel contraddittorio delle parti.

Si rimarca, infatti, che il comma 9 dell'ad, 16-quater citato, introduce, nel nostro sistema, un'inutilizzabilità parziale, soggettivamente orientata, in quanto caduca gli effetti dell'atto verso alcuni soltanto dei destinatari, di portata "debole", nel senso che non interferisce sulla genesi intrinseca dell'atto, poggiando, invece, 8 (14 soltanto sulla violazione di una regola temporale, e, quindi, non riconducibile, anche per tale ragione, al tipo patologico, apparendo più vicina all'inutilizzabilità di tipo fisiologico, legata alla separazione funzionale delle fasi processuali, di tipo relativo (in tal senso, Sez.

U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, cit., in motivazione). 3.2.11 terzo motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, esclude che queste vadano assimilate alle dichiarazioni de relato e soggette alla normativa di cui all'art. 195 cod. proc. pen., quando questi riferiscano di fatti attinenti alla vita del sodalizio e appresi come componenti di un clan, da reputare patrimonio comune degli associati (Sez. 1 n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185) Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio, allora, possono assumere rilievo probatorio, sempre purché supportate da validi elementi di verifica 'circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli assòciati, in aggiunta ai riscontri richiesti ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. stante la qualità della fonte dichiarativa (Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065).

Sicché la relativa eccezione, a prescindere dall'acclarata appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad uno o all'altro sodalizio (cfr., in ogni caso sentenza di primo grado pag. 43 ove, comunque, Esposito viene annoverato tra gli appartenenti al clan Mazzarella), appare priva di fondamento perché, comunque, si tratta di dichiarazioni aventi ad oggetto circostanze apprese in quanto partecipe di un gruppo associativo e trattandosi di fatti appartenenti al patrimonio conoscitivo comune agli associati tali da poter avere ad oggetto anche comportamenti e condotte ascrivibili ai propri avversari. 3.3.11 primo motivo di ricorso è fondato nei limiti del dedotto difetto di motivazione, per le ragioni di seguito indicate.

La motivazione resa rispetto all'operata valutazione di affidabilità dei collaboratori e in relazione al contenuto dell'intercettazione ambientale in casa [OSCURATO:PERSONA], del 4 dicembre 2008, riportata soltanto per estratto a pag. 10 della sentenza di appello, risulta insufficiente, tenuto conto che si tratta di fonti di prova specificamente avversate con l'atto di appello.

Tanto, anche in relazione alla dedotta sussistenza di un espresso motivo di risentimento in capo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], quale componente del gruppo Mazzarella (a fronte del propiziato arresto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]), che la Corte territoriale, nella sintetica valutazione di tè— /91 attendibilità e credibilità del dichiarante, non affronta (cfr. paci. 9 della sentenza di appello).

Invero, la Corte d'appello si limita ad indicare Esposito (come gli altri collaboratori elencati) come esponente del clan Sarno e a rimandare all'operata valutazione di affidabilità, da parte del giudice di primo grado, senza confrontarsi, in modo esauriente, con i motivi di appello.

Si rileva, poi, che non viene svolta motivazione sulla mancata valutazione della prova testimoniale del teste di polizia giudiziaria Gatti, deduzione contenuta nella memoria difensiva prodotta in sede di merito.

La difesa illustra, ai fini della decisività della deposizione, che il teste in questione avrebbe confermato la versione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio di garanzia, ove questi, negando il suo coinvolgimento nell'associazione, aveva affermato di aver rifiutato la proposta in tal senso di [OSCURATO:PERSONA] e si era detto, anzi, interessato soltanto a ricevere un prestito di 10mila euro.

Il teste Gatti, secondo quanto illustrato con la memoria difensiva indicata dal ricorrente, avrebbe, invece, confermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di affiliarsi al clan Sarno ed aveva chiesto un prestito di importo corrispondente a 10mila euro.

Su tale punto, questa Corte ha affermato in via generale, che l'omesso esame di memorie difensive, non determina nullità del provvedimento censurato, ma può incidere sulla completezza della motivazione del medesimo (tra le altre, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578).

Si è, inoltre, affermato, in conformi pronunce, che l'omesso esame di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità ove introduca questioni potenzialmente decisive, non sussistendo l'omessa valutazione solo laddove gli argomenti in essa sviluppati siano, comunque, smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà F., Rv. 280670, in relazione a memoria depositata in sede di trattazione del riesame dinanzi al Tribunale).

Infine, si osserva che alcun argomento viene speso dalla Corte territoriale per confutare, ai fini della ritenuta sussistenza del reato associativo, il dato, rilevato dall'appellante, dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, dai due reati fine di estorsione, consumata e tentata, originariamente ascrittigli (ndr: per impossibilità di individuare le fonti de relato delle persone offese).

Tanto, ovviamente, non perché non sia configurabile,, in astratto, la partecipazione a delitto associativo senza la commissione di reati fine, ma in considerazione della specifica condotta che la motivazione della Corte territoriarè) riconosce essere stata assicurata da [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe del clan di cui al capo A. Questi, infatti, secondo la Corte territoriale è stato ritenuto parte del sodalizio proprio perché avrebbe costretto le pescherie dalla zona a ma ggiorazioni del costo dell'acquisto del pesce (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), sottoponendo le pescherie al racket dei clan, personalmente interessandosi della raccolta di danaro anche con diverse modalità, condotte almeno in parte contestate ai capi E ed F, reati per il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto. 4.Segue a quanto sin qui esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso riscontrando il dedotto vizio di motivazione, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, perché sia colmato il vizio motivazionale di cui al §

3.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna alle spese processuali, nonché al pa gamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare e quitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. G. Biondi, con le quali ha replicato alle richieste del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 aprile 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata al primo imputato, relativamente al reato di cui al capo A) (artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo comma, cod. pen.) in quella di anni quatto mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e al secondo imputato, in quella di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione al reato di cui al capo L) (artt. 110 cod. pen., 171-ter legge n. 633 del 22 aprile 1941, con la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991) 1.1. Il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al delitto di cui al capo A), con assoluzione dai reati contestati ai capi E) ed F), alla pena di anni sette mesi sei di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo reato sub L), a quella di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre alle pene accessorie di legge. 1.2.La conferma in punto di responsabilità fonda, per entrambi i ricorrenti, secondo la Corte territoriale, sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia che hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come stabilmente inserito nell'attività di contraffazione e masterizzazione di cd e dvd, alla quale partecipavano molti soggetti, con ripartizione di compiti, precisando che, inizialmente questi doveva acquistare i supporti da appartenenti al clan Mazzarella ma che, successivamente, impostosi il clan denominato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per avere la "bancarella" in piazza Mercato di Napoli, quale proprio punto vendita fisso, non doveva pagare per l'acquisto ma doveva corrispondere un importo mensile. Si precisa, inoltre, che questi continuava nell'attività di contraffazione di supporti destinati alla vendita e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgevano, rispetto all'attività esercitata, funzione di "controllori", mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava anche di incassare quote, periodicamente versate da [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione, nonché ulteriori "regali" che venivano riconosciuti agli esponenti del clan di volta in volta dominante nel territorio di riferimento. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],, la Corte territoriale sottolinea che le fonti di accusa a carico sono rappresentate, prevalentemente, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché dall'intercettazione ambientale del 4 dicembre 2008, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e dall'esame dei contatti telefonici intercorsi tra l'imputato e altri coimputati.In definitiva [OSCURATO:PERSONA], pescivendolo che gestiva un negozio nel mercato di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, viene inquadrato dai collaboratori di giustizia, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte territoriale, quale partecipe del clan [OSCURATO:PERSONA], perché inserito nel settore delle estorsioni ai danni di commercianti del mercato ittico, in quanto gestore delle forniture del mercato per conto del sodalizio e che imponeva ai commercianti l'acquisto all'ingrosso di prodotti ittici dal clan in via esclusiva. Si riportano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che inquadra il ricorrente quale esattore di somme maggiorate che le pescherie della zona dovevano corrispondere a titolo di tangente in favore del clan, per l'acquisto del pesce, così evitando agli affiliati storici di esporsi nello svolgimento di detta attività illecita. Circostanze che, secondo la Corte territoriale, avevano trovato riscontro nella conversazione intercettata in ambientale in casa di [OSCURATO:PERSONA] (la n. 15 del 4 dicembre 2008), riportata per estratto a pag. 10 della sentenza di appello (e a pag. 96 e ss. di quella di primo grado). Per la Corte territoriale, dunque, [OSCURATO:PERSONA] era a disposizione dell'organizzazione camorristica, collaborava al raggiungimento dello scopo illecito del sodalizio di imporre tangenti ai danni delle pescherie, proponendo attività di raccolta di somme, o maggiorando i prezzi, a nome della famiglia camorristica Sarno. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivi ricorsi, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessaria per la motivazione, di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, per il tramite del difensore, avv. G. Biondi, tre vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia errata applicazione di legge penale con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo A), relativamente all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto al contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza del 1° aprile 2022, in ordine alla deposizione del teste Gatti, resa all'udienza del 7 marzo 2012,. prova da reputarsi decisiva;e, travisamento della prova rappresentata dalla conversazione n. 15 del 4 dicembre 2008 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi E) ed G), reati fine dell'associazione (estorsione e tentata estorsione ai danni di pescherie, reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991) mentre la condotta associativa che si imputa al ricorrente corrisponderebbe proprio, secondo la difesa, alla medesima condotta rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado. Non può essere valorizzato, a parere del ricorrente, il solo dato delle frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA], peraltro trascurando l'esito della testimonianza del teste di polizia giudiziaria Gatti, all'udienza del 7 marzo 2012, che attesterebbe che [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di togliersi delle "soddisfazioni" con il clan Mazzarella affiliandosi al clan Sarno e che aveva chiesto un prestito di diecimila euro per aprire un'attività in cui [OSCURATO:PERSONA] non doveva comparire. Si sottolinea, quanto all'attendibilità delle chiamate dei collaboratori di giustizia, la dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. posto che [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto esposto dalla Corte territoriale, non apparteneva al clan Sarno, ma al clan Mazzarella e, dunque, nutriva astio verso l'[OSCURATO:PERSONA] che aveva denunciato [OSCURATO:PERSONA]. Sicché apparirebbe viziato il giudizio di attendibilità e affidabilità che la Corte territoriale svolge in ordine a questo collaborante. Si contesta, poi, l'omessa motivazione circa quanto devoluto, con i motivi di appello, in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 13 e ss. del ricorso) e al giudizio di attendibilità e affidabilità delle chiamate. Si sottolinea, quanto ai rapporti con il clan Mazzarella, che erano stati proprio [OSCURATO:PERSONA] e i componenti della sua famiglia a denunciare le vessazioni usurarie ed estorsive asseritamente subite da esponenti del clan Mazzarella, tanto da provocare l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era inviso a tutti i componenti dell'omonimo sodalizio, come desumibile anche dalle dichiarazioni del collaboratore Esposito, riportate per estratto a pag. 15 del ricorso. Infine, si sottolinea la tardività delle chiamate, come dedotto con i motivi di appello, in quanto due collaboratori soltanto al dibattimento avevano accusato [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, si evidenzia l'omessa motivazione su tutte le deduzioni svolte, su tali punti, con l'atto di gravame e la mancanza grafica della motivazione in relazione anche alla testimonianza di Gatti (di cui si riportano stralci a pag. 21 e ss. del ricorso), nonché circa le questioni devolute in relazione alla conversazione ambientale del 4 dicembre 2008, indicate corre fonti di prova che smentirebbero le chiamate dei collaboratori attestando, invece, come dedotto da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio di garanzia, che qualsiasi coinvolgimento proposto da [OSCURATO:PERSONA] era stato dal ricorrente rifiutato e che, anzi, si era rivolto al predetto soltanto per un prestito di diecimila euro.2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quali con i motivi di appello si era denunciata la tardività, rispetto al termine imposto dall'art. 16-quater, comma 9, legge n. 45 del 2001, in quanto successive al termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione. Prima dell'udienza dibattimentale del 2:3 marzo 2011 Cannavo ed Esposito non avrebbero mai svolto dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato. Tale eccezione di inutilizzabilità, contenuta nell'atto di appello, pur menzionata dalla Corte territoriale quale motivo di gravame, non ha ricevuto alcuna risposta. 2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 195, comma 1 e 3, 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen., inosservanza di norme di legge in tema di utilizzabilità, in ordine alle dichiarazioni de relato rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 23 marzo 2011. Si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dal collaboratore, rispetto alle quali all'udienza dibattimentale, tempestivamente, il difensore aveva chiesto l'escussione dei testi riferiti, richiesta sulla quale né il Tribunale né la Corte territoriale avrebbero disposto l'audizione. Si tratta di dichiarazioni utilizzate dai giudici di merito nella motivazione di entrambi i provvedimenti, per affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, stante la mancata audizione dei testi riferiti, tempestivamente richiesta all'esito dell'escussione del collaboratore, non sarebbero utilizzabili ex art. 191 e 195, comma 1 e 3, cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv.to M. Fumo, denuncia tre vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, quanto alla natura soggettiva della circostanza aggravante. Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe vittima di un sistema estorsivo svolto ai suoi danni, da parte prima del clan Mazzarella e poi del clan Sarno, trovandosi anzi per un periodo sottoposto a richieste estorsive da entrambi i sodalizi e che, comunque, non ricorre la circostanza aggravante, tenuto conto della carenza di agevolazione dell'attività del sodalizio. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.3 Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 157, 160, 161 cod. pen. in relazione alla intervenuta prescrizione del reato. Secondo la difesa, deve essere considerato quale ultimo atto interruttivo, non il decreto di fissazione del giudizio di appello, come indicato dalla Corte territoriale, ma il rinvio a giudizio, primo atto itnerruttivo, che risale al giorno 11 giugno 2010, sicché il termine ordinario di prescrizione sarebbe decorso.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire richieste scritte, in mancanza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da ultimo prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con mocilificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., memoria di replica alle osservazioni del Procuratore generale e ha concluso insistendo per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito illustrati, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissiibile. 2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale, relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (cfr. pag. 7) è coerente, immune da illogicità manifesta e fonda sul rilievo attribuito, dai convergenti provvedimenti di merito, al sistematico finanziamento dei diversi clan, attraverso il versamento periodico da parte di [OSCURATO:PERSONA] di somme mensili o, comunque, l'accertato stabile approvvigionamento, quanto alla fornitura di supporti, dai clan operanti sul territorio. Il provvedimento impugnato, comunque, sottolinea come l'attività di contraffazione e distribuzione di supporti fosse di estremo interesse per i clan del territorio, in quanto fonte di consistenti introiti economici. Tali sodalizi, dunque, secondo la ricostruzione del provvedimento censurato, hanno ricevuto finanziamento periodico dall'attività illecita svolta dal ricorrente e, dunque, se ne sono avvantaggiati dal punto di vista economico. Di tale sistematico sostentamento [OSCURATO:PERSONA] è senz'altro consapevole, tanto che, alla stregua della ricostruzione in fatto che si ricava dal provvedimento impugnato, questi prima aveva foraggiato un gruppo (in quanto doveva acquistare dal clan Mazzarella i supporti e pagare al sodalizio la quota mensile per assicurarsi la "bancarella") e, poi, era passato al versamento periodico in favore del clan [OSCURATO:PERSONA] di euro diecimila mensili (cfr. pag. 5 e ss), rivestendo anche la qualità di uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esperto del settore di interesse. 6 74- 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto fondato su circostanze di fatto, confutative rispetto a quelle esaminate dal giudice di merito, non rivalutabili in sede di legittimità. Del resto, il Collegio rileva che, quanto al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche, la sentenza di secondo grado rende motivazione esauriente nella parte in cui rimarca la duratura attività illecita svolta dal ricorrente, oltre al ruolo anche di uomo di fiducia del clan Sarno, perché esperto del settore illecito. Tanto in linea con l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale rappresenta apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondate in ragione dell'assenza di elementi favorevoli agli imputati e sui loro precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, in tema di prescrizione, trattandosi di reato aggravato dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestato come commesso a partire dal dicembre 2008 (cfr. capo di imputazione), non opera il termine massimo, secondo la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 160 cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 5 dicembre 2005, in vigore alla data del fatto (a seguito di pubblicazione in GU n. 285 del 7 dicembre 2005). Ne consegue che la prescrizione matura soltanto se, a partire da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine ordinario, circostanza che non ricorre nella specie considerata la data di emissione della sentenza di appello (1° aprile 2022). In tal senso il Collegio richiama il pacifico indirizzo dì questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164) per il quale in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito con legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione. Ne deriva che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere ripetutamente a partire da ciascun atto interruttivo.3.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati. 3.1.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile. L'eccezione di inutilizzabilità non è assistita dalla prova di resistenza, nel senso che il ricorrente non indica, puntualmente, nell'impugnazione devoluta in questa sede se, escluse le fonti di accusa di cui deduce l'inutilizzabilità, si addiviene senz'altro a soluzione più favorevole per l'imputato. Invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011). Sicché, ove con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del detto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv, 259452). In ogni caso, deve richiamarsi l'indirizzo di questa Corte anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, non massimata sul punto), secondo il quale l'inutilizzabilità in parola determina l'impossibilità per il giudice di servirsi, per il SUO convincimento, della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, ma essa, ovviamente, non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, bensì il mezzo attraverso il quale il fatto medesimo viene documentato. Di conseguenza tale fatto non solo può costituire oggetto delle indagini necessarie per un compiuto accertamento, ma anche oggetto di una successiva prova, assunta nelle forme di legge (tra le altre, Sez, 2, n. 10575 del 28/01/2003, Scuto, Rv. 224856; Sez. 1, n. 949 del 19/9/1997, dep. 1998, Rv. 209670). Cosicché, con riferimento al caso di specie, in cui i fatti oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori Cannavo e [OSCURATO:PERSONA] sono emersi a seguito di dichiarazioni rese direttamente all'udienza dibattimentale del 23 marzo 2011, ben potevano costituire oggetto di prova dibattimentale, assunta correttamente e nel contraddittorio delle parti. Si rimarca, infatti, che il comma 9 dell'ad, 16-quater citato, introduce, nel nostro sistema, un'inutilizzabilità parziale, soggettivamente orientata, in quanto caduca gli effetti dell'atto verso alcuni soltanto dei destinatari, di portata "debole", nel senso che non interferisce sulla genesi intrinseca dell'atto, poggiando, invece, 8 (14 soltanto sulla violazione di una regola temporale, e, quindi, non riconducibile, anche per tale ragione, al tipo patologico, apparendo più vicina all'inutilizzabilità di tipo fisiologico, legata alla separazione funzionale delle fasi processuali, di tipo relativo (in tal senso, Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, cit., in motivazione). 3.2.11 terzo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, esclude che queste vadano assimilate alle dichiarazioni de relato e soggette alla normativa di cui all'art. 195 cod. proc. pen., quando questi riferiscano di fatti attinenti alla vita del sodalizio e appresi come componenti di un clan, da reputare patrimonio comune degli associati (Sez. 1 n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185) Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio, allora, possono assumere rilievo probatorio, sempre purché supportate da validi elementi di verifica 'circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli assòciati, in aggiunta ai riscontri richiesti ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. stante la qualità della fonte dichiarativa (Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065). Sicché la relativa eccezione, a prescindere dall'acclarata appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad uno o all'altro sodalizio (cfr., in ogni caso sentenza di primo grado pag. 43 ove, comunque, Esposito viene annoverato tra gli appartenenti al clan Mazzarella), appare priva di fondamento perché, comunque, si tratta di dichiarazioni aventi ad oggetto circostanze apprese in quanto partecipe di un gruppo associativo e trattandosi di fatti appartenenti al patrimonio conoscitivo comune agli associati tali da poter avere ad oggetto anche comportamenti e condotte ascrivibili ai propri avversari. 3.3.11 primo motivo di ricorso è fondato nei limiti del dedotto difetto di motivazione, per le ragioni di seguito indicate. La motivazione resa rispetto all'operata valutazione di affidabilità dei collaboratori e in relazione al contenuto dell'intercettazione ambientale in casa [OSCURATO:PERSONA], del 4 dicembre 2008, riportata soltanto per estratto a pag. 10 della sentenza di appello, risulta insufficiente, tenuto conto che si tratta di fonti di prova specificamente avversate con l'atto di appello. Tanto, anche in relazione alla dedotta sussistenza di un espresso motivo di risentimento in capo al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], quale componente del gruppo Mazzarella (a fronte del propiziato arresto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]), che la Corte territoriale, nella sintetica valutazione di tè— /91 attendibilità e credibilità del dichiarante, non affronta (cfr. paci. 9 della sentenza di appello). Invero, la Corte d'appello si limita ad indicare Esposito (come gli altri collaboratori elencati) come esponente del clan Sarno e a rimandare all'operata valutazione di affidabilità, da parte del giudice di primo grado, senza confrontarsi, in modo esauriente, con i motivi di appello. Si rileva, poi, che non viene svolta motivazione sulla mancata valutazione della prova testimoniale del teste di polizia giudiziaria Gatti, deduzione contenuta nella memoria difensiva prodotta in sede di merito. La difesa illustra, ai fini della decisività della deposizione, che il teste in questione avrebbe confermato la versione resa da [OSCURATO:PERSONA] nel suo interrogatorio di garanzia, ove questi, negando il suo coinvolgimento nell'associazione, aveva affermato di aver rifiutato la proposta in tal senso di [OSCURATO:PERSONA] e si era detto, anzi, interessato soltanto a ricevere un prestito di 10mila euro. Il teste Gatti, secondo quanto illustrato con la memoria difensiva indicata dal ricorrente, avrebbe, invece, confermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di affiliarsi al clan Sarno ed aveva chiesto un prestito di importo corrispondente a 10mila euro. Su tale punto, questa Corte ha affermato in via generale, che l'omesso esame di memorie difensive, non determina nullità del provvedimento censurato, ma può incidere sulla completezza della motivazione del medesimo (tra le altre, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578). Si è, inoltre, affermato, in conformi pronunce, che l'omesso esame di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità ove introduca questioni potenzialmente decisive, non sussistendo l'omessa valutazione solo laddove gli argomenti in essa sviluppati siano, comunque, smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà F., Rv. 280670, in relazione a memoria depositata in sede di trattazione del riesame dinanzi al Tribunale). Infine, si osserva che alcun argomento viene speso dalla Corte territoriale per confutare, ai fini della ritenuta sussistenza del reato associativo, il dato, rilevato dall'appellante, dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, dai due reati fine di estorsione, consumata e tentata, originariamente ascrittigli (ndr: per impossibilità di individuare le fonti de relato delle persone offese). Tanto, ovviamente, non perché non sia configurabile,, in astratto, la partecipazione a delitto associativo senza la commissione di reati fine, ma in considerazione della specifica condotta che la motivazione della Corte territoriarè) riconosce essere stata assicurata da [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe del clan di cui al capo A. Questi, infatti, secondo la Corte territoriale è stato ritenuto parte del sodalizio proprio perché avrebbe costretto le pescherie dalla zona a ma ggiorazioni del costo dell'acquisto del pesce (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), sottoponendo le pescherie al racket dei clan, personalmente interessandosi della raccolta di danaro anche con diverse modalità, condotte almeno in parte contestate ai capi E ed F, reati per il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto. 4.Segue a quanto sin qui esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso riscontrando il dedotto vizio di motivazione, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, perché sia colmato il vizio motivazionale di cui al § 3.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna alle spese processuali, nonché al pa gamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare e quitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pe
Sentenza Cassazione n. 26016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris