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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17084/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16013-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' SNC, titolare della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 107/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la soc.

Farmaceutica f.ffi [OSCURATO:PERSONA] di Eusebio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria che ha riformato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di TARES e tipologia di attività; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Amministrazione comunale ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente aveva già depositato memoria, poi integrata alla luce della rinnovazione di proposta del relatore, a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 115 c.p.c., nel concreto per aver giudicato sull'asserita non contestata corrispondenza fra emergenze probatorie a seguito di sopralluogo con la contribuente e la documentazione prodotta da quest'ultima, segnatamente in tema di superficie tassabile a seguito di riconversione posti letto; che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla Ric. 2020 n. 16013 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass.

V, n. 22248/2015).

In tema di tributi locali e con riferimento ad un rapporto giuridico tributario a dichiarazione ultrattiva, l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell'imputazione: diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l'ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto e, in particolare, in ordine alla qualità dell'oggetto del tributo, non si possa considerare come voluta dal contribuente dichiarante, anche a seguito della sopravvenienza di nuove norme (Cass.

V, n. 4967/2018).

Se ne desume che la tassazione è fondata sulla reiterazione della prestazione dovuta per gli anni successivi alla presentazione della denuncia originaria o della denuncia in variazione, a seconda che le caratteristiche degli immobili si conservino inalterate o subiscano modifiche nel corso del tempo.

Pertanto, nelle ipotesi in cui le condizioni di tassabilità degli immobili non siano state oggetto di denuncia originaria o di denuncia successiva da parte del contribuente, ma siano state oggetto di specifico accertamento d'ufficio da parte dell'ente impositore, si deve ritenere che la situazione non cambi ai fini dell'applicazione futura del tributo (Cass.

V, n. 29234/2020).

Nel caso in esame, nella prima parte della sentenza impugnata, la CTR rigetta il primo motivo di appello affermando che i motivi di ricorso erano riconducibili all'avviso di pagamento e non al prodromico avviso di accertamento, ormai Ric. 2020 n. 16013 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- definitivo perché non impugnato, risultando così cristallizzata la pretesa tributaria.

Ed infatti, la CTR accoglie l'appello avverso la sentenza della CTP che aveva ridotto la superficie tassabile "in considerazione della non contestata corrispondenza tra la documentazione in base alla quale il Comune ha proceduto alla determinazione della superficie tassabile a seguito di sopralluogo in contraddittorio con la parte e la documentazione prodotta da quest'ultima".

In altri termini, quella che la CTR ritiene non contestata è la corrispondenza tra la documentazione indicata (da cui emerge l'identità della superficie complessiva).

In effetti il lamentato vizio non sussiste, poiché risulta la corrispondenza tra i documenti atteso che la superficie da considerare ai fini della sottoposizione a tassazione è la stessa.

Il discrimen si rinviene poiché -in tesi della ricorrente- una parte di quella superficie (3.804,65 mq) doveva essere sottratta alla tassazione, in ragione dell'affermata riconversione dei posti letto.

Sennonché, come peraltro riconosce la stessa CTR in principio, tale aspetto riguarda l'atto impositivo, non l'avviso/intimazione di pagamento, censurabile solo per vizi propri.

In definitiva la lamentata violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste, donde il ricorso è infondato e dev'essere rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, oltre ad Iva e cpa come per legge.

Ric. 2020 n. 16013 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16013-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' SNC, titolare della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 107/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la soc. Farmaceutica f.ffi [OSCURATO:PERSONA] di Eusebio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria che ha riformato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di TARES e tipologia di attività; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Amministrazione comunale ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente aveva già depositato memoria, poi integrata alla luce della rinnovazione di proposta del relatore, a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 115 c.p.c., nel concreto per aver giudicato sull'asserita non contestata corrispondenza fra emergenze probatorie a seguito di sopralluogo con la contribuente e la documentazione prodotta da quest'ultima, segnatamente in tema di superficie tassabile a seguito di riconversione posti letto; che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla Ric. 2020 n. 16013 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. V, n. 22248/2015). In tema di tributi locali e con riferimento ad un rapporto giuridico tributario a dichiarazione ultrattiva, l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell'imputazione: diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l'ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto e, in particolare, in ordine alla qualità dell'oggetto del tributo, non si possa considerare come voluta dal contribuente dichiarante, anche a seguito della sopravvenienza di nuove norme (Cass. V, n. 4967/2018). Se ne desume che la tassazione è fondata sulla reiterazione della prestazione dovuta per gli anni successivi alla presentazione della denuncia originaria o della denuncia in variazione, a seconda che le caratteristiche degli immobili si conservino inalterate o subiscano modifiche nel corso del tempo. Pertanto, nelle ipotesi in cui le condizioni di tassabilità degli immobili non siano state oggetto di denuncia originaria o di denuncia successiva da parte del contribuente, ma siano state oggetto di specifico accertamento d'ufficio da parte dell'ente impositore, si deve ritenere che la situazione non cambi ai fini dell'applicazione futura del tributo (Cass. V, n. 29234/2020). Nel caso in esame, nella prima parte della sentenza impugnata, la CTR rigetta il primo motivo di appello affermando che i motivi di ricorso erano riconducibili all'avviso di pagamento e non al prodromico avviso di accertamento, ormai Ric. 2020 n. 16013 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- definitivo perché non impugnato, risultando così cristallizzata la pretesa tributaria. Ed infatti, la CTR accoglie l'appello avverso la sentenza della CTP che aveva ridotto la superficie tassabile "in considerazione della non contestata corrispondenza tra la documentazione in base alla quale il Comune ha proceduto alla determinazione della superficie tassabile a seguito di sopralluogo in contraddittorio con la parte e la documentazione prodotta da quest'ultima". In altri termini, quella che la CTR ritiene non contestata è la corrispondenza tra la documentazione indicata (da cui emerge l'identità della superficie complessiva). In effetti il lamentato vizio non sussiste, poiché risulta la corrispondenza tra i documenti atteso che la superficie da considerare ai fini della sottoposizione a tassazione è la stessa. Il discrimen si rinviene poiché -in tesi della ricorrente- una parte di quella superficie (3.804,65 mq) doveva essere sottratta alla tassazione, in ragione dell'affermata riconversione dei posti letto. Sennonché, come peraltro riconosce la stessa CTR in principio, tale aspetto riguarda l'atto impositivo, non l'avviso/intimazione di pagamento, censurabile solo per vizi propri. In definitiva la lamentata violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste, donde il ricorso è infondato e dev'essere rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, oltre ad Iva e cpa come per legge. Ric. 2020 n. 16013 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a
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