CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., in per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026CITTÀ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– intervenuta –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 343/2021 de-positata il 20/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L'[OSCURATO:PERSONA] CO-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COPP. A R.L. (di seguito, per brevità, anche “ATI”) propone ri-corso avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 343, pub-blicata in data 20 luglio 2021, la quale ‒ in accoglimento dell'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sen-tenza del Tribunale di Cagliari n. 968/2019, pubblicata il 3 maggio 2019– ha integralmente respinto le domande proposte dall'ATI ricorrente,respingendo altresì l'appello incidentale da quest'ultima proposto.2. L'ATI aveva agito in relazione ad un contratto di appalto di operepubbliche stipulato il 23 novembre 2000 con la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari edavente ad oggetto i lavori di costruzione della strada provinciale “Guar-dia–Gibara–Terraseo – completamento” (4° lotto, 2° stralcio).L'odierna ricorrente, nel corso dei lavori, aveva iscritto sette riservein relazione a tre sospensioni dei lavori.Alla luce del residuo ambito del contendere come definito dallostesso ricorso, l'ATI aveva in particolare agito con riferimento alla terzasospensione dei lavori, disposta dal 25 ottobre 2001 al 15 aprile 2002,Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 2 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026per la necessità di redigere una perizia di variante a seguito dell'emer-sione di una maggiore quantità di scavo in roccia.L'ATI aveva pertanto chiesto il risarcimento dei danni conseguentialle sospensioni e ai maggiori oneri derivanti dalla dilatazione dei tempidi esecuzione.All'esito del giudizio di prime cure, nel corso del quale era statasvolta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Cagliari aveva accoltoin parte le domande dell'odierna ricorrente, ritenendo illegittime leprime due sospensioni ma non la terza – e cioè quella disposta per laperizia di variante imposta dalla maggiore quantità di scavo in roccia –ed aveva pertanto condannato la [OSCURATO:PERSONA] allacorresponsione dell'importo di € 277.764,72, oltre interessi.3. Proposto appello principale da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale da parte dell'ATI odierna ricorrente,la Corte d'appello di Cagliari, mentre ha accolto in parte preponderantel'appello principale, ha invece disatteso l'appello incidentale, con ilquale l'ATI censurava la decisione di prime cure nella parte in cui lastessa aveva ritenuto non fondate le pretese risarcitorie riferite allaterza sospensione dei lavori.Le censure dell'ATI, in particolare, avevano: I) contestato la validitàdella C.T.U., sostenendo che il consulente aveva illegittimamente rico-struito le percentuali di roccia da mina, in violazione dei themata pro-banda et decidenda ormai processualmente definiti; II) invocato il ca-rattere di piena prova derivante dalla sottoscrizione – con valore diconfessione stragiudiziale - della perizia di variante e della contabilitàdei lavori sottoscritta dalla [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] delProcedimento e dal Collaudatore; III) richiamato la mancata contesta-zione dalle risultanze contabili sull'incremento della quantità di roccia.Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 3 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026A fronte delle deduzioni dell'odierna ricorrente, la Corte d'appelloha osservato, in particolare, che:− il Consulente tecnico d'ufficio, nello svolgimento del proprio inca-rico, non aveva introdotto fatti nuovi ma aveva esercitato legitti-mamente i propri poteri tecnici, verificando la veridicità delle alle-gazioni delle parti;− la dedotta non contestazione ex art. 115 c.p.c., se valeva a deter-minare una relevatio ab onere probandi, non poteva invece inte-grare una prova legale e non precludeva la possibilità di valoriz-zare le risultanze istruttorie di segno contrario;− non poteva essere riconosciuto valore confessorio agli atti di con-tabilità dell'appalto, non avendo né il [OSCURATO:PERSONA], né il [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento né il Collaudatore potere dirappresentanza dell'Ente convenuto o rapporto di immedesima-zione organica.La Corte territoriale, quindi, ha evidenziato che il CTU aveva accer-tato che le percentuali reali di roccia da mina erano sostanzialmentecoerenti con il progetto ed è pervenuta alla conclusione per cui, da unlato era da escludersi la sussistenza di una ipotesi di sorpresa geologica- risultando pertanto, illegittima la sospensione - ma, dall'altro lato, ilrisarcimento non poteva essere riconosciuto in quanto la riserva - il cuicontenuto assumeva valore vincolante - era stata formulata esclusiva-mente sul presupposto dell'errore progettuale, risultato insussistente.4. Al ricorso dell'ATI ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.6. In data 27 maggio 2026 è stata depositata una “comparsa diintervento e costituzione per intervenuta soppressione della ProvinciaSez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 4 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026del [OSCURATO:PERSONA]” da parte della [OSCURATO:PERSONA]-GLIARI.Quest'ultima ha dedotto che, con Delibera RAS 54/21 del 30 dicem-bre 2024, è stato disposto il trasferimento alle Province del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]-GLIARI dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti già facenticapo alla [OSCURATO:PERSONA] e che, con successivo de-creto della Presidente della Regione del 15 maggio 2025 n. 48, è statosancito il trasferimento di beni, personale e procedimenti dalla PRO-[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARIe che nell'ambito di tale trasferimento viene a rientrare il presente con-tenzioso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 167 E 180 CO. 2º, 2º PE-RIODO C.P.C. ([OSCURATO:PERSONA]) E DEGLI ARTT. 167 E180 CO. 2º, 2º PERIODO C.P.C. ([OSCURATO:PERSONA])1.A [OSCURATO:PERSONA]. 167 E 180 CO. 2º, 2º PERIODO C.P.C.([OSCURATO:PERSONA])1.B [OSCURATO:PERSONA]. 191, 194 E 62 C.P.C. E 92 DISP. ATT.C.P.C.”.Come sintetizzato nello stesso ricorso: “si contesta la violazione, daparte del Giudice di merito, del principio di non contestazione, inquanto la circostanza che il C.T.U. non essere veritiera [sic] («… pas-saggio della percentuale di roccia a mina dal 41,71% [di progetto]all'85% [reale]») era allegato da entrambe le parti, senza contesta-Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 5 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026zione sul fatto in sé. Ciò, sotto un duplice profilo: 1.a • violaz. degliartt. 167 e 180 co. 2º, 2º periodo C.P.C. (vigenti ratione temporis),con l'affermazione che – anche se le parti fruiscono della relevatio abonere probandi – il Giudice possa espletare un mezzo istruttorio perl'accertamento dei medesimi fatti che – nella fattispecie – sarebbe laverifica fatta dal C.T.U. senza specifico quesito in tal senso; 1.b • vio-lazione degli artt. 191, 194 e 62 C.P.C. e 92 Disp. Att. C.P.C., avendoil C.T.U. accertato di sua iniziativa fatti materiali relativi ai fatti costi-tutivi della domanda dell'attrice e dell'eccezione non proposta dallaconvenuta, in violazione della par condicio delle parti in causa e dellepreclusioni intervenute.”.L'ATI premette che la circostanza fattuale decisiva – ossia il pas-saggio della percentuale di roccia da mina dal 41,71% (progetto)all'85% (reale) – alla base della riserva era stata allegata sin dall'attointroduttivo mediante trascrizione della riserva medesima e non erastata specificamente contestata dall'Ente convenuto, costituitosi peral-tro tardivamente senza poi depositare la memoria ex art. 180 c.p.c.Poiché, quindi, tale circostanza era comune a entrambe le parti ‒che avevano solo fornito una diversa qualificazione giuridica del fatto– era da ritenersi, sempre secondo la ricorrente, che la stessa si fossecristallizzata nel thema decidendum.Argomenta il ricorso che avrebbe quindi errato la Corte d'Appellonel ritenere che la non contestazione non impedisse al giudice di pro-cedere comunque a un accertamento istruttorio sul fatto, richiamandoun precedente di legittimità che la ricorrente reputa isolato e non per-tinente, perché riferito a un caso in cui l'accertamento era avvenutomediante mezzo di prova ammesso dal giudice, e non per iniziativaautonoma dell'ausiliario.Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 6 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ribadisce il ricorso che una circostanza non contestata non può es-sere rimessa in discussione attraverso accertamenti tecnici officiosi edeve ritenersi vincolare il giudice ai fini della decisione.Ulteriormente, il ricorso deduce che il consulente tecnico d'ufficioavrebbe esorbitato dal quesito ad esso rimesso, svolgendo accerta-menti non richiesti, in quanto il quesito ad esso conferito aveva naturameramente estimativa, essendo volto a quantificare le somme even-tualmente dovute in relazione alle riserve, e non a verificare la veridi-cità delle risultanze contabili o la percentuale effettiva di roccia damina.Per contro – prosegue il ricorso – il C.T.U. avrebbe autonomamenterimesso in discussione un fatto pacifico e non contestato, procedendoad una ricostruzione alternativa dei volumi di scavo e così introducendonel processo un fatto nuovo in violazione del principio dispositivo e dellepreclusioni istruttorie.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2735, 2730, 2731 c.c.; 7,comma 4, e 3, comma 6, lett. b), Legge n. 109/1994; 42, 47, comma1, 53, 13, commi 1 e 3, 35, 58, 62, 7, 9, 10, 16, 20, 23, 57, 102, R.D.n. 350/1895; 50, comma 2, e 107, comma 3, lett. c), D. Lgs. n.267/2000.Come sintetizzato nello stesso ricorso: “si contesta l'affermazionedel Giudice di merito per la quale D.L., R.U.P. e collaudatore non pos-sono fare manifestazioni di scienza aventi valore di confessione stra-giudiziale non avendo essi la legale rappresentanza dell'ente e non sus-sistendo pertanto quel rapporto di immedesimazione organica. Invecela confessione può essere resa dalla persona capace di disporre deldiritto (art. 2731 Cod. Civ.) e il complesso delle norme del R.D. 25-051895 nº 350 (artt. 42, 47 co. 1º, 53, 13 co. 1º e 3º, 35, 58, 62, 7, 9,Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 7 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/202610, 16, 20, 23, 57 e 102) attribuiscono a quegli organi della S.A. quelpotere. Inoltre, il "legale rappresentante" di un ente locale non ha piùla capacità giuridica di disporre dei diritti e quella di impegnare l'am-ministrazione verso l'esterno, che – invece – spetta alla dirigenza (art.107 Lgs. 18-08-2000 nº 267), con ciò individuando anche il rapportodi immedesimazione organica tra D.L., R.U.P. e collaudatore e la S.A.”.Si censura l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui né il Di-rettore dei lavori, né il R.U.P. né Collaudatore avrebbero potuto renderemanifestazioni di scienza aventi valore di confessione stragiudiziale, inquanto privi di legale rappresentanza dell'ente.Argomenta il ricorso che, da un lato, l'art. 2731 c.c. individuacome autore della confessione la persona capace di disporre del dirittoe non necessariamente il legale rappresentante dell'Ente, dall'altrolato, la disciplina applicabile ratione temporis avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento e Collaudatore po-teri gestori e certificativi idonei a impegnare la stazione appaltantenell'esecuzione dell'opera.Ne consegue, conclude il ricorso, che i libretti delle misure, il regi-stro di contabilità, i S.A.L. e la perizia di variante, sottoscritti da taliorgani, costituirebbero manifestazioni di scienza rese nell'esercizio difunzioni gestorie ed imputabili direttamente alla stazione appaltante,come tali idonei a integrare una confessione stragiudiziale diretta circal'entità della roccia da mina oggetto di rimozione.1.3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: “[OSCURATO:PERSONA]-TENZA E [OSCURATO:PERSONA] – ART. 167 CO. 2º C.P.C. –– ART. 360Nº 3 C.P.C. – [OSCURATO:PERSONA] – ARTT. 1427, 1428,1429 CO. 1º Nº 2, 1431 E 1372 CO. 1º COD. CIV.”.Come sintetizzato nello stesso ricorso: “si contesta al Giudice dimerito la violazione del principio che il contratto ha forza di legge traSez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 8 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026le parti (art. 1372 co. 1º Cod. Civ.), perché la percentuale di roccia damina dell'85% è il presupposto di fatto dell'atto di sottomissione con ilquale le parti hanno inserito in contratto la perizia di variante; talepresupposto doveva essere contestato con la proposizione di una do-manda riconvenzionale di annullamento del contratto integrativo pererrore e quindi per vizio del consenso, ai sensi dell'art. 1429 co. 1º nº2 Cod. Civ., non essendo neanche sufficiente un'eccezione, peraltronon proposta.”.Argomenta, infine, il ricorso che la percentuale dell'85% di rocciaaveva costituito il presupposto di fatto essenziale ai fini dell'adozionedella perizia di variante e dell'atto di sottomissione, da qualificarsi qua-lificato come contratto integrativo dell'appalto originario.Secondo la ricorrente, quindi, tale percentuale costituiva una qua-lità essenziale dell'oggetto della prestazione, determinante del con-senso con la conseguenza che ogni contestazione del suo ammontareavrebbe presupposto la formulazione di una domanda riconvenzionaledi annullamento del contratto integrativo per errore essenziale ex art.1429 c.c.2. Il ricorso, nell'insieme di motivi in cui si viene ad articolare, nonpuò trovare accoglimento.2.1. Il primo motivo, in realtà, viene a sollevare due distinti profili.La ricorrente, infatti, da un lato, viene a dedurre la violazione dellaregola di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; dall'altro deduceun profilo di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per avere il C.T.U.svolto accertamenti che esulavano dall'ambito del quesito.Sotto il primo profilo, il motivo appare infondato.La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata all'o-rientamento espresso da questa Corte in forza del quale la non conte-stazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversi-Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 9 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026bile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova delfatto non contestato, risultando conseguentemente superata, in taleultima ipotesi, la questione sulla pregressa non contestazione di queifatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l'esclusione di essi dalthema probandum.Si tratta di un principio che, ben lungi dall'essere riconducibile adun precedente – quello di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012 – da considerarsi “isolato e quindi privo di autorevolezza” comededotto in ricorso (pag. 12), ha ricevuto invece costante e reiterataconferma da parte di questa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20416del 21/07/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16028 del 7/06/2023;Cass. Sez. L - Sentenza n. 8708 del 4/04/2017).Come chiarito da questa Corte, infatti, ove si ritenesse radicalmenteinsuperabile la non contestazione, la stessa verrebbe a tradursi in unavera e propria ipotesi di prova legale, equiparabile alla confessione, conefficacia del tutto diversa da quella che le può invece essere ricono-sciuta.sollevare la parte dall'onere di provare il fatto non contestato senzache, tuttavia, possa ritenersi il fatto medesimo definitivamente accer-tato e ferma, quindi, la possibilità di acquisire nel corso del giudizio laprova contraria.È solo nel caso in cui sulla circostanza non contestata venga a cri-stallizzarsi – per effetto della non contestazione ‒ un vero e proprioaccertamento in fatto da parte del giudice di primo grado che la suc-cessiva contestazione in sede di appello potrà dirsi preclusa per effettodel formarsi di un giudicato (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023).Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 10 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026Tale ultima ipotesi – che si sostanzierebbe nella deduzione di viola-zione dell'art. 2909 c.c. – non è stata tuttavia assolutamente prospet-tata da parte della ricorrente, né può essere neppure implicitamenteravvisata nel motivo di gravame – con conseguente sua riqualificazione‒ risultando, quindi, radicalmente preclusa ogni ulteriore considera-zione sul punto.Sotto il secondo profilo, il motivo risulta, invece, inammissibile.In primo luogo, infatti, si deve registrare che la ricostruzione offertadalla ricorrente dell'iter processuale che ha interessato questo specificoprofilo, appare radicalmente carente sul piano del rispetto del canonedi specificità di cui all'art. 366 c.p.c.La ricorrente, infatti, si limita ad affermare di avere dedotto il viziodella consulenza tecnica d'ufficio in sede di comparsa conclusionale delgiudizio di primo grado, in quanto “primo atto utile” a seguito dell'in-terruzione del giudizio.Si osserva, tuttavia, che la conclusionale in questione ‒ stando all'e-lenco documenti del ricorso sub C.30 – risale al 23 luglio 2018, laddovela consulenza tecnica d'ufficio risulta essere stata depositata in data 18marzo 2016, cioè oltre due anni prima.Lo iato temporale – si ripete, non colmato da un'adeguata e speci-fica ricostruzione dello sviluppo del giudizio ai sensi dell'art. 366 c.p.c.e neppure accompagnato dalla riproduzione del contenuto essenzialedegli atti processuali che assumevano rilevanza – risulta ancora piùsignificativo a fronte delle contestazioni contenute nel controricorso(pag. 10), nell'ambito del quale, infatti, viene ad essere opposta – conben maggiore specificità ‒ la non tempestività dei rilievi che l'odiernaricorrente avrebbe formulato all'indirizzo della consulenza tecnica.Si deve, allora, concludere nel senso della inammissibilità del mo-tivo sotto tale profilo, proprio per la carente ricostruzione dello sviluppoSez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 11 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026del giudizio di primo grado in ordine allo specifico punto, così risultandopreclusa a questa Corte la possibilità di valutare la tempestiva dedu-zione del vizio di nullità.Tempestività che, si aggiunge, era da ritenersi fattore fondamen-tale ai fini dell'ammissibilità delle contestazioni mosse alla consulenzatecnica.Si deve, infatti, richiamare l'insegnamento espresso dalle SezioniUnite di questa Corte (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 3086 del 1/02/2022), in forza del quale è ravvisabile un diverso regime delle nullitàche possono affliggere la consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi distin-guere tra, da una parte, l'ipotesi di accertamento di fatti principali di-versi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delleeccezioni ‒ salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti prin-cipali rilevabili d'ufficio – il quale è fonte di nullità assoluta e, dall'altraparte, l'ipotesi di accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedottidalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni – sempresalvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rileva-bili d'ufficio ‒ o di acquisizione, nei predetti limiti, di documenti al finedi rispondere ai quesiti, il quale è fonte di nullità relativa rilevabile adiniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziatoo alla notizia di esso.Orbene, al di là della considerazione per cui la stessa ricorrente –col proprio riferimento al “primo atto utile” ‒ sembra ricondurre il viziodedotto nell'ambito questa seconda ipotesi, si deve osservare che ilricorso riproduce in modo assolutamente parziale e non localizza – senon con un riferimento al DOC. C/24, che tuttavia risulta essere la me-moria ex art. 184 c.p.c. – il quesito posto al C.T.U., in tal modo nonsolo incorrendo in un'aggiuntiva violazione dell'art. 366 c.p.c. ma, ul-teriormente, precludendo radicalmente la possibilità di verificare – aSez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 12 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicazione 22/07/2026fronte della specifica contestazione della controricorrente ‒ l'effettivatempestività della deduzione del vizio della C.T.U.2.2. Il secondo motivo è infondato.Correttamente, infatti, la decisione impugnata ha escluso che po-tesse conferirsi valore di prova legale confessoria alle dichiarazioni resedal RUP, dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, in quanto nessunadi tali figure può ritenersi investita del potere di disporre dei diritti de-rivanti dal contratto di appalto, rivestendo i medesimi un ruolo tecnico,con la conseguenza che le dichiarazioni stragiudiziali dagli stessi resepossono essere sicuramente valutate a fini probatori, ma non sonoequiparabili ad una prova legale.Non diversamente, si deve ritenere che funzione delle annotazionisu registro di contabilità, dei S.A.L. e della perizia di variante è quelladi registrare gli eventi che interessano l'esecuzione dell'appalto e ‒quanto alle riserve – di cristallizzare le contestazioni dell'appaltatore,e non quella di rendere definitivamente accertati i fatti.Quanto alle deduzioni del ricorso concernenti il potere di disporredel diritto che sarebbe attribuito ai dirigenti provinciali, è sufficienteosservare che alcun richiamo è stato fatto dalla ricorrente alla pre-senza, nello Statuto dell'Ente pubblico, di una previsione di specificoconferimento del potere di rappresentanza.2.3. Radicalmente inammissibile è l'ultimo motivo.Rileva questa Corte che il profilo dedotto nel motivo di ricorso –come anche eccepito dalla controricorrente - non risulta essere statoin alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrenteha dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, indivi-duando, in ossequio all'art. 366 c.p.c., l'atto o gli atti nei quali sarebbeavvenuta tale deduzione.Sez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 13 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, reitera-tamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrentedeve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'av-venuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del prin-cipio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giu-dizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devonoinvestire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospet-tazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nellafase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 18018del 1/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; edanche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2- Sentenza n. 14477 del 6/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.Le spese – è quasi superfluo precisarlo – sono liquidate unicamentea favore della [OSCURATO:PERSONA], essendo quest'ul-tima subentrata, quale successore, alla [OSCURATO:PERSONA]-GNA – ormai soppressa ‒ senza che si possa ravvisare una residuaposizione autonoma dell'Ente soppresso, nonostante il deposito per suoconto di memoria ex art 380-bis.1 c.p.c.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perSez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 14 di 15Numero registro generale 28876/2021Numero sezionale 2905/2026Numero di raccolta generale 23778/2026Data pubblicaz ion e 22/07/2026il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere [OSCURATO:PERSONA]-GLIARI le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori dilegge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 25 giugno 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 28876/2021 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 15 di 15