CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 21424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2281 - controricorrente –avverso la sentenza n. 527/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 1111/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12886/20221. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dNi umero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21424/2026Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversDoat a pubblicazione 24/06/2026sentenza del Tribunale di Viterbo del 21-22/10/2020.2. L’appellante esponeva: di essere dirigente medico,specializzato in radiodiagnostica, in servizio a tempoindeterminato dal marzo 2018 (in precedenza, a tempodeterminato dal novembre 2006) presso la ASL di Viterbo; diaver percepito fino al settembre 2016 l’indennità di esclusivitàprevista dall’art. 15-quater, comma 5, del d.lgs. n.502/92 edall’art. 12 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che solo nel 2016 era statosottoposto alla valutazione professionale quinquennale previstadall’art. 5 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la relativa fascia superiore;che l’Azienda, con delibera del 17/10/2016, aveva riconosciutol’indennità per i propri medici a tempo determinato dal1/10/2016; che la stessa, con successiva delibera del 2017,aveva riconosciuto l’effetto retroattivo del diritto, ma dal1/1/2016, negandogli gli arretrati a lui spettanti dal dicembre2011, stante la maturazione a tale epoca del quinquennio dianzianità di servizio. Chiedeva, pertanto, l’accertamento del suodiritto alle differenze sull’indennità dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al31/12/2015, con le conseguenti condanne.3. L’Azienda resistiva eccependo preliminarmente laprescrizione estintiva quinquennale. Nel merito, eccepiva diessersi dichiarata, il 8/8/2019, disponibile a pagare la sommadi €. 16.112,29 per il periodo 19/12/2013-31/12/2015,giudicando il pregresso prescritto, ma l’attore aveva rifiutato.4. Il Tribunale accoglieva la domanda per il periodo19/12/2013-31/12/2015, e per la somma offerta, giudicando ilpregresso prescritto, non essendo idonee ad interrompere iltermine prescrizionale la delibera del 1/4/2016 dante atto delsuperamento della valutazione professionale, e le successiveNumero registro generale 12886/2022delibere del 17/1/2016 e del 2017 ricognitive del diritto solo daNl umero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21424/20261/10/2016, perché il riconoscimento era inteso solo nel limitDeat a pubblicazione 24/06/2026del non prescritto.5. Muccifora proponeva appello assumendo che il diritto nonpoteva sorgere prima che egli superasse la valutazione, e che ilriconoscimento datoriale era stato illimitato.6. La Corte di Appello rigettava il gravame, perché malgradol’art. 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedesse l’attribuzione della fasciasuperiore dell’indennità di esclusività al maturare dellaesperienza professionale di cinque anni ed al superamento diverifica da parte del [OSCURATO:PERSONA], la verifica era un«accertamento tecnico a valore cognitivo e non costitutivo deldiritto all’indennità, la cui insorgenza è legata alla esperienzaprofessionale ed ai risultati raggiunti», ed il ritardo della stessacostituiva un ostacolo di mero fatto all’esercizio del diritto.7. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] atto affidato a due motivi.8. Resiste con controricorso, seguito da memoria, l’AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA].9. Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 delprimo comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli artt. 2935 e 2941 c.c.,nonché omessa ed insufficiente motivazione.Si lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia ritenutoche il diritto sorgesse, e quindi potesse essere fatto valere,prima della verifica, posto che l’art. 5 del CCNL prevedeva alcomma 3 che «... L'indennità di esclusività del rapporto di lavoronon determina una forma di automatismo»; ed al comma 5 che«Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità per i dirigenticui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessaè condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cuiNumero registro generale 12886/2022all'art 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000N. umero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21424/2026In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alDlaat a pubblicazione 24/06/2026successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovodell'incarico di direzione di struttura complessa determinal'attribuzione dell'indennità di esclusività della fasciaimmediatamente inferiore».Ancora, il successivo articolo 28, dopo aver elencato al comma1 i criteri da utilizzare per la valutazione dei dirigenti, specificavaal comma 2 che «L'esito positivo della valutazione affidata alcollegio tecnico produce i seguenti effetti...b)... l'attribuzionedell'indennità di esclusività della fascia superiore». La verificaintegrava pertanto una condizione sospensiva, posto che l’art.5, comma 6 del CCNL prevedeva che «L'indennità - se la verificae positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo allamaturazione dell'esperienza richiesta».10. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per omessapronuncia sulla dedotta efficacia interruttiva della delibera 1274del 17/10/2016 nonché, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazionedell’art. 2944 c.c., per omesso riconoscimento della efficaciainterruttiva della stessa.Si deduce che sul mancato riconoscimento dell’efficaciainterruttiva di detta delibera era stato proposto motivo specificodi appello, sul quale la Corte di merito non si è pronunciata, eche il valore ricognitivo non poteva essere limitato al 1/10/2016.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso pone un problema, in tema didecorrenza del termine prescrizionale, piuttosto particolare,dovendosi considerare, da un lato, che non appare dubbio che,come afferma la sentenza impugnata, l’attore avrebbe potutofar valere il diritto alla verifica tecnica, se non dalla maturazioneNumero registro generale 12886/2022del quinquennio, dalla scadenza dei termini previsti daNl umero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21424/2026contratto per l’esperimento della stessa; dall’altro, che taDleat a pubblicazione 24/06/2026diritto, ancorché strumentale a quello oggetto del giudizio (alledifferenze sull’indennità di esclusività), è diverso dall’altro, cheera suscettibile di essere fatto valere solo dopo l’esito positivodella verifica, la quale pare configurarsi come elementocostitutivo della fattispecie, e, quindi, tale da far ricondurre lasua mancanza ad impedimento di diritto e non di mero fatto perl’insorgenza della posizione giuridica soggettiva, che nonavrebbe potuto essere pienamente tutelata mediantel’esperimento dell’azione preesistente (arg. ex Cass. n.7584/2022, al punto 7). Va rilevato ancora, che proprio inragione del fatto che l’adempimento dell’obbligo prodromico estrumentale di valutazione costituiva il presupposto di unelemento della fattispecie costitutiva del diritto economico o diun elemento che comunque ne condizionava l’insorgenzasecondo l’art. 2935 c.c., la considerazione esclusiva del secondocriterio condurrebbe alla conseguenza che nel caso in esame iltermine prescrizionale non prenderebbe mai a decorrere, perquanto a lungo il debitore ometta la valutazione, prima che eglistesso la esperisca con esito positivo, così riconoscendo, insostanza, il diritto.2. Poiché non constano precedenti di legittimitàpropriamente analoghi, e nell’ambito del pubblico impiego cd.privatizzato sono ricorrenti fattispecie di diritti economicidipendenti dall’esito positivo di valutazioni o verifiche da partedell’Amministrazione datrice, ritiene il Collegio che la questione,per la sua particolare rilevanza nomofilattica, giusto l’art. 375c.p.c., vada trattata in pubblica udienza. P.Q.MNumero registro generale 12886/2022La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inN umero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21424/2026udienza pubblica. Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 maggio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 12886/2022Numero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21424/2026Data pubblicazione 24/06/2026