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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30283/2025

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iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 /0 5 /19 64, avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 16 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio dell’ordinanza in data 15 marzo 2024 del Tribunale del riesame di Roma, pronunciata dalla Sezione Quarta della Corte di cassazione n. 26955 del 20/06/2024, ha rigettato l’appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data 14 febbraio 2024 del Tribunale di Velletri che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per le violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per in punto di permanenza delle esigenze cautelariconfigurate con il provvedimento genetico, in quanto non risultavano motivate leragioni per cui doveva essere ritenuta sussistente l’attualità del pericolo di reiterazione, non potendosi ritenere applicabili come invece aveva fatto ilTribunale del riesame, le regole di giudizio semplificate e presuntive di cui all’art.275, comma 3,cod. proc. pen., una volta venuto meno il reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso èinfondato.

L’ordinanza impugnata è stata pronunciata in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Quarta per difetto di motivazione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura in atto per affievolimento delle esigenze cautelari stante il tempo trascorso, per l’aggravamento delle condizioni di salute e per l’annullamento dell’ordinanza genetica in ordine al reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale del riesame, a differenza di quanto argomentato in ricorso, ha corrisposto puntualmente alle indicazioni della sentenza rescindente.

Il ricorrente è ristretto in carcere per il reato del capo 3), consistente nell’importazione in concorso di 258 chili di cocaina, disciolta all’interno del carbone, e per il reato del capo 22), relativo alla ricezione in concorso di un chilo di cocaina come parziale corrispettivo dell’attività di importazione transnazionale di stupefacente, ma è imputato anche per il reato del capo 76) relativo alla detenzione illegale e al porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo.

Il Tribunale del riesame ha innanzi tutto apprezzato la gravità dei fatti, nonostante l’annullamento dell’ordinanza genetica rispetto al reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quindi ha escluso rilevanza al tempo trascorso, ai fini dell’affievolimento delle esigenze cautelari.

La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (tra le più recenti, Sez. 3, n. 431113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01).

Nel caso in esame, tali elementi non sono stati rappresentati.

Il ricorrente ha lamentato ancora che la misura era stata adottata dopo sei anni dai fatti, ma la giurisprudenza ha chiarito in plurime occasioni che il tempo silente non rileva rispetto alla modifica o sostituzione della misura cautelare in atto.

L'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 – 01 ; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01).

Ha ricordato poi la sua età e l a condizione di incensurato, ma ancora una volta il Tribunale del riesame ha ben evidenziato che il compimento di sessant’anni di età non è un dato giuridicamente apprezzabile, a differenza dei settant’anni, mentre l’incensuratezza è irrilevante al cospetto dei gravissimi fatti ascritti.

Infine, ha insistito sulle sue condizioni di salute, ma il Tribunale del riesame ha risposto anche su questo punto, richiamando gli approfonditi accertamenti peritali in ordine alla compatibilità delle sue condizioni di salute con il carcere.

In definitiva, la motivazione è esauriente e logica per cui resiste alle censure sollevate.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 /0 5 /19 64, avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 16 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio dell’ordinanza in data 15 marzo 2024 del Tribunale del riesame di Roma, pronunciata dalla Sezione Quarta della Corte di cassazione n. 26955 del 20/06/2024, ha rigettato l’appello cautelare presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data 14 febbraio 2024 del Tribunale di Velletri che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per le violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per in punto di permanenza delle esigenze cautelariconfigurate con il provvedimento genetico, in quanto non risultavano motivate leragioni per cui doveva essere ritenuta sussistente l’attualità del pericolo di reiterazione, non potendosi ritenere applicabili come invece aveva fatto ilTribunale del riesame, le regole di giudizio semplificate e presuntive di cui all’art.275, comma 3,cod. proc. pen., una volta venuto meno il reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso èinfondato. L’ordinanza impugnata è stata pronunciata in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Quarta per difetto di motivazione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura in atto per affievolimento delle esigenze cautelari stante il tempo trascorso, per l’aggravamento delle condizioni di salute e per l’annullamento dell’ordinanza genetica in ordine al reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del riesame, a differenza di quanto argomentato in ricorso, ha corrisposto puntualmente alle indicazioni della sentenza rescindente. Il ricorrente è ristretto in carcere per il reato del capo 3), consistente nell’importazione in concorso di 258 chili di cocaina, disciolta all’interno del carbone, e per il reato del capo 22), relativo alla ricezione in concorso di un chilo di cocaina come parziale corrispettivo dell’attività di importazione transnazionale di stupefacente, ma è imputato anche per il reato del capo 76) relativo alla detenzione illegale e al porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. Il Tribunale del riesame ha innanzi tutto apprezzato la gravità dei fatti, nonostante l’annullamento dell’ordinanza genetica rispetto al reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quindi ha escluso rilevanza al tempo trascorso, ai fini dell’affievolimento delle esigenze cautelari. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (tra le più recenti, Sez. 3, n. 431113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652 – 01). Nel caso in esame, tali elementi non sono stati rappresentati. Il ricorrente ha lamentato ancora che la misura era stata adottata dopo sei anni dai fatti, ma la giurisprudenza ha chiarito in plurime occasioni che il tempo silente non rileva rispetto alla modifica o sostituzione della misura cautelare in atto. L'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 – 01 ; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01). Ha ricordato poi la sua età e l a condizione di incensurato, ma ancora una volta il Tribunale del riesame ha ben evidenziato che il compimento di sessant’anni di età non è un dato giuridicamente apprezzabile, a differenza dei settant’anni, mentre l’incensuratezza è irrilevante al cospetto dei gravissimi fatti ascritti. Infine, ha insistito sulle sue condizioni di salute, ma il Tribunale del riesame ha risposto anche su questo punto, richiamando gli approfonditi accertamenti peritali in ordine alla compatibilità delle sue condizioni di salute con il carcere. In definitiva, la motivazione è esauriente e logica per cui resiste alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.
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