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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17353/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7231/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , sedente in Rozza no alla via [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Gregorio VII, 466 - controricorrente - N. 7231/16 R.G.

I di 4 Est.

A. Crivelli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia-Milano sez. 14, n. 3803/14/2015, depositata in data 14 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di fissazione della data per la decisione [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamento nn.

TMB034E00732/2012 IRES-altro 2007 e TMB034E00732/2012 IRAP 2007.

Si costituiva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con memoria 4.6.2019 la contribuente chiedeva la sospensioni del processo a mente dell'art.6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.119, convertito con la legge 17/12/2018, n.136, avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria in data 30/5/2019, allegata alla memoria unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della prima rata pari ad C 1816,10. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art.6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2.0rbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 24083 del 2018) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, N. 7231/16 R.G. 2 di 4 Est.

A. Crivelli il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art.6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; 3.Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata in funzione dell'adunanza dinanzi a questa Sezione; L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2); ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata; 4.Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell'art.6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 5.Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n.119/2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; N. 7231/16 R.G. 3 di 4 Est.

A. Crivelli 6.Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del processo.

Così deciso in Roma, in data 23 marzo 2022 I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7231/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , sedente in Rozza no alla via [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Gregorio VII, 466 - controricorrente - N. 7231/16 R.G. I di 4 Est. A. Crivelli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia-Milano sez. 14, n. 3803/14/2015, depositata in data 14 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di fissazione della data per la decisione [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamento nn. TMB034E00732/2012 IRES-altro 2007 e TMB034E00732/2012 IRAP 2007. Si costituiva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con memoria 4.6.2019 la contribuente chiedeva la sospensioni del processo a mente dell'art.6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.119, convertito con la legge 17/12/2018, n.136, avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria in data 30/5/2019, allegata alla memoria unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della prima rata pari ad C 1816,10. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art.6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2.0rbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 24083 del 2018) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, N. 7231/16 R.G. 2 di 4 Est. A. Crivelli il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art.6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d'estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; 3.Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata in funzione dell'adunanza dinanzi a questa Sezione; L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2); ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata; 4.Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell'art.6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 5.Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n.119/2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; N. 7231/16 R.G. 3 di 4 Est. A. Crivelli 6.Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, in data 23 marzo 2022 I [OSCURATO:PERSONA]