CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I (CUI 05NZEPP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];9 [OSCURATO:PERSONA] BensOmaia Ferjeni ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 2 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 alla pena ritenuta di giustizia Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente reiterativo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte con motivazione coerente e non manifestamente illogica. La Corte di appello, muovendo dal rilievo che per il riconoscimento di detta attenuante è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro conseguendo o conseguito dall'autore del reato e dell'evento dannoso o pericoloso, ha osservato che il lucro derivante dalla sostanza detenuta sarebbe stato di euro 2150 e dunque di entità non modesta e che, data la percentuale di principio attivo, il pericolo per il singolo assuntore doveva considerarsi elevato. A tale percorso argomentativo il ricorrente oppone una censura solo avversativa. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r P.Q.M