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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06914/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25294 del Ruolo Generale dell’anno2020, propostoBAIANO NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGiuseppe d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2344/20 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 22 maggio 2020.Udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Campania rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6215/18Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la qualeera stato parzialmente accolto il ricorso del contribuenteavverso un avviso di rettifica IMU, anno 2012, relativo adimmobili di sua proprietà.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi diimpugnazione.3.

Il Comune di Napoli resisteva, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4.

La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanzadi rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futuraadesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dalGoverno attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varodelle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositatain data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile diaccoglimento, a fronte di un giudizio pendente dall’anno 2020,per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento,richiesta o manifestazione di volontà -successivamente nonfatti pervenire dal contribuente, nonostante l’intervenuta leggen. 199/2025- tali da dare concretezza alla ventilata intenzionedi comporre le pendenze in atto.2.

Il ricorso -passando al merito della controversia- è, neilimitati termini di seguito specificati, fondato.3.

Con il primo motivo il ricorrente si è doluto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., della violazioneNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026o falsa applicazione della legge n. 431 del 1998 e degli accorditerritoriali per la Città di Napoli, nonché, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., dell’omessa valutazione delprotrarsi degli effetti della legge n. 126 del 2008, nonostante ilsopravvenire del decreto legislativo n. 23 del 2011, che l’avevaabrogata.

L’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, invero,permetteva alle amministrazioni comunali di stabilire aliquoteIMU più favorevoli per i proprietari che concedevano inlocazione immobili a titolo di abitazione principale a condizioniconcordate, ma il suo diritto a fruire delle agevolazionidiscendeva direttamente dalla legge n. 126 del 2008, oltre chedalle delibere con le quali l’Ente controricorrente aveva stabilitol’applicazione di aliquote più basse.

In seguito alla stipula deicontratti di locazione a canone calmierato, infatti, gli effettidella legge n. 126 del 2008 avevano continuato ad operare,nonostante la suddetta abrogazione, per quei contrattiperfezionatisi antecedentemente ad essa, con conseguentediritto alla fruizione dei benefici.4.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.4.1.

Esso, innanzi tutto, violando i principi di specificità edautosufficienza, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, ilcontenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulatia canone concordato, né, tanto meno, le delibere comunalimenzionate nel ricorso (riguardo alle quali non è stata fornitaalcuna delucidazione, ancor più necessaria, visto il riferimentorinvenibile nella sentenza di primo grado -e sul quale si tornerànel prosieguo- riguardo all’insussistenza di delibere di tal fattaper l’anno 2012).

Parimenti, non è specificato, in esso, se equando i suddetti documenti -e, cioè, i contratti e le delibereNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’amministrazione comunale- siano stati depositati nel corsodel giudizio di merito.4.2.

I principi di specificità ed autosufficienza -come è statopiù volte rammentato da questa Corte- impongono di indicarein maniera precisa, a pena di inammissibilità, i motivi diimpugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, inmodo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, seadeguatamente considerati, ad una diversa decisione: e ciòperché il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi chediano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere aldiretto controllo della decisività dei punti controversi e dellacorrettezza e sufficienza della motivazione della decisione (cfr.Cass. n. 27052/25).L’articolo 366, primo comma, c.p.c. prevede, del resto, chesiano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustratii motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed idocumenti sui quali i suddetti motivi si fondano, in ossequio -appunto- al principio di specificità, ma anche di autosufficienza,che, quale corollario del primo ed in assonanza con il dettatodell’articolo 6, paragrafo primo, della Convenzione Europea deiDiritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenzaunionale (cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia), non può essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanzastessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto,nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre unatrascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassuntodel loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026La ratio sottesa a tali principi, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario, che, su un piano più eminentementepratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura delricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi edocumentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte allapronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza(cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22).4.3.

Nel motivo in esame, inoltre, non è possibile intravedereneppure astrattamente, laddove denuncia l’omessa“valutazione del protrarsi degli effetti della legge n. 126 del2008, nonostante il sopravvenire del decreto legislativonumero 23 del 2011”, il vizio contemplato dall’articolo 360,primo comma, num. 5, c.p.c., non integrando -la valutazioneche la corte regionale campana avrebbe trascurato di fare- unomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nel sensointeso dalla legge, quale interpretato dalla giurisprudenza dilegittimità, attenendo, piuttosto, all’interpretazione delleconseguenze scaturenti dall’abrogazione della disciplina cheaveva introdotto i benefici agognati dal contribuente.4.4.

L’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c. haintrodotto nell’ordinamento processuale un vizio specificodenunciabile per cassazione, avente ad oggetto l’omessoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un.,8053/14).

Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli articoli 366, primo comma, num. 6, e 369, secondocomma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritengache ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur semprerimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico sia stato comunque preso inconsiderazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 17819/25).La norma, d’altronde, si riferisce al mancato esame diun fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delleparti, da intendersi come un vero e proprio accadimentonaturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o unpunto controverso, ma un vero e proprio evento, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi,dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. e(un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) oanche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo,nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché idoneo adinfluenzare l’esito del giudizio, non integrando, quindi, un fattoil cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una meraargomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi diun accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mereipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 6979/25).4.5.

Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, dopo avere richiamato i motivi di appello e -non dimeno- le argomentazioni della Commissione TributariaProvinciale di Napoli (che, come si è già avuto modo diaccennare in precedenza, aveva fatto presente, tra l’altro,come l’amministrazione comunale, per l’anno 2012, non avesseemanato alcuna delibera di assimilazione alle abitazioniprincipali per le unità immobiliari locate a titolo di abitazioneprincipale con contratto conforme agli accordi territoriali), hamesso in rilievo come le agevolazioni in parola non potesserocostituire un diritto quesito, ma una mera aspettativa, ed harigettato, quindi, il gravame proposto dal contribuente, il qualeaveva sostenuto, invece, l’ultrattività dei benefici previsti dallalegge numero 126 del 2008, in uno alle precedenti delibere diassimilazione, di talché non si può nemmeno sostenere che lacorte di merito non abbia affrontato la questione, perché, alcontrario, a fronte delle argomentazioni e richieste delricorrente, le ha reputate assolutamente immeritevoli dicondivisione.4.6.

Ad ogni modo, oltre all’insussistenza di un omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, nell’accezionespecificata nelle pagine che precedono, non è ravvisabile, nellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026vicenda sottoposta all’attenzione di questa Corte, nemmenouna violazione o falsa applicazione di legge.Il legislatore, con il varo dell’IMU, ha ridefinito -in terminiragionevoli- i benefici fruibili dai contribuenti, innovandorispetto alla disciplina dettata per l’ICI e sottraendo alleamministrazioni comunali, ai fini dell’applicazione del regimeagevolato, il potere di assimilare altre fattispecie alla nozionedi abitazione principale.L’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 126 del 2008 -pereffetto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011- edil mutamento della disciplina impositiva non permettel’applicazione di quella non più vigente con riferimento adimmobili antecedentemente locati a canone calmierato, perché,in tal modo, si conferirebbe -in relazione ad un autonomoonere tributario annuale- alla normativa fiscale -ed alla vecchiaimposta- effetti ultrattivi.La disciplina abrogata, infatti, ha regolato il rapportotributario con i contribuenti fino a quando è stata in vigore e,cioè, fino a quando è stata vigente l’ICI, né è possibileconfondere il piano contrattuale con quello dell’imposizione,giacché il contratto perdura nel tempo, mentre l’imposta èregolamentata anno per anno.

Il termine di durata delcontratto rileva sul piano civilistico e non influenzal’applicazione dell’imposta e delle agevolazioni per essapreviste, vieppiù tenendo a mente che non è configurabile undiritto a fruire di benefici fiscali destinato a protrarsi nel tempo,applicandosi anno per anno ed in relazione alla vigenza dellanormativa di riferimento, non sussistendo alcun parallelismotra durata del contratto e diritto alle agevolazioni fiscali, amaggior ragione considerando la loro natura eccezionale, cheNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026ne preclude l’applicazione al di fuori dai casi previsti dallalegge.Le ricadute economiche dell’abrogazione sui contratti incorso, stipulati nella vigenza dei benefici previsti illo temporedalla legge, non ledono, d’altro canto, principi costituzionali, néincidono su diritti quesiti, ancor più considerando che i rapportilocatizi erano operativi al momento della tassazione e che lavolatilità del trattamento fiscale rientra comunque nel rischiocontrattuale, né influisce sul tema qui riguardato -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle suedifese- la sorte dei fondi di ristoro, previsti dal legislatore persopperire alle minori entrate determinate dalla fruizione, daparte dei contribuenti, dei benefici, che attiene ai rapporti traStato e Comuni.5.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’articolo 91 del codice di procedura civile, in quanto,sebbene la [OSCURATO:PERSONA] della Campaniaavesse dato atto della mancata costituzione in giudizio delComune di Napoli, lo aveva condannato alla refusione dellespese di lite.6.

Il motivo è fondato.Ed infatti, la corte regionale campana effettivamente hacondannato l’appellante, nonostante avesse dato atto dellacontumacia del Comune di Napoli, alla refusione delle spese dilite, non sostenute, evidentemente, dall’Ente appellato.7.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso, essendo fondato il secondo motivo (ed essendoinfondato, invece, il primo), deve essere accolto e la sentenzaimpugnata deve essere cassata, in relazione al motivo reputatoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026fondato, e, decidendo nel merito, ai sensi dell’articolo 384,secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, deve essere dichiarato che nulla èdovuto all’amministrazione comunale a titolo di spese delgiudizio di secondo grado.8.

Le spese del presente giudizio di legittimità possonoessere integralmente compensate, in ragione del parzialeaccoglimento del ricorso proposto dal contribuente.Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai seguenti magistrati:dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25294 del Ruolo Generale dell’anno2020, propostoBAIANO NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGiuseppe d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2344/20 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 22 maggio 2020.Udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Campania rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6215/18Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la qualeera stato parzialmente accolto il ricorso del contribuenteavverso un avviso di rettifica IMU, anno 2012, relativo adimmobili di sua proprietà.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi diimpugnazione.3.

Il Comune di Napoli resisteva, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4.

La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanzadi rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futuraadesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dalGoverno attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varodelle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositatain data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile diaccoglimento, a fronte di un giudizio pendente dall’anno 2020,per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento,richiesta o manifestazione di volontà -successivamente nonfatti pervenire dal contribuente, nonostante l’intervenuta leggen. 199/2025- tali da dare concretezza alla ventilata intenzionedi comporre le pendenze in atto.2.

Il ricorso -passando al merito della controversia- è, neilimitati termini di seguito specificati, fondato.3.

Con il primo motivo il ricorrente si è doluto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., della violazioneNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026o falsa applicazione della legge n. 431 del 1998 e degli accorditerritoriali per la Città di Napoli, nonché, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., dell’omessa valutazione delprotrarsi degli effetti della legge n. 126 del 2008, nonostante ilsopravvenire del decreto legislativo n. 23 del 2011, che l’avevaabrogata.

L’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, invero,permetteva alle amministrazioni comunali di stabilire aliquoteIMU più favorevoli per i proprietari che concedevano inlocazione immobili a titolo di abitazione principale a condizioniconcordate, ma il suo diritto a fruire delle agevolazionidiscendeva direttamente dalla legge n. 126 del 2008, oltre chedalle delibere con le quali l’Ente controricorrente aveva stabilitol’applicazione di aliquote più basse.

In seguito alla stipula deicontratti di locazione a canone calmierato, infatti, gli effettidella legge n. 126 del 2008 avevano continuato ad operare,nonostante la suddetta abrogazione, per quei contrattiperfezionatisi antecedentemente ad essa, con conseguentediritto alla fruizione dei benefici.4.

Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.4.1.

Esso, innanzi tutto, violando i principi di specificità edautosufficienza, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, ilcontenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulatia canone concordato, né, tanto meno, le delibere comunalimenzionate nel ricorso (riguardo alle quali non è stata fornitaalcuna delucidazione, ancor più necessaria, visto il riferimentorinvenibile nella sentenza di primo grado -e sul quale si tornerànel prosieguo- riguardo all’insussistenza di delibere di tal fattaper l’anno 2012).

Parimenti, non è specificato, in esso, se equando i suddetti documenti -e, cioè, i contratti e le delibereNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’amministrazione comunale- siano stati depositati nel corsodel giudizio di merito.4.2.

I principi di specificità ed autosufficienza -come è statopiù volte rammentato da questa Corte- impongono di indicarein maniera precisa, a pena di inammissibilità, i motivi diimpugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, inmodo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, seadeguatamente considerati, ad una diversa decisione: e ciòperché il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi chediano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere aldiretto controllo della decisività dei punti controversi e dellacorrettezza e sufficienza della motivazione della decisione (cfr.Cass. n. 27052/25).L’articolo 366, primo comma, c.p.c. prevede, del resto, chesiano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustratii motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed idocumenti sui quali i suddetti motivi si fondano, in ossequio -appunto- al principio di specificità, ma anche di autosufficienza,che, quale corollario del primo ed in assonanza con il dettatodell’articolo 6, paragrafo primo, della Convenzione Europea deiDiritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenzaunionale (cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia), non può essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanzastessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto,nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre unatrascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassuntodel loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026La ratio sottesa a tali principi, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario, che, su un piano più eminentementepratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura delricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi edocumentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte allapronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza(cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22).4.3.

Nel motivo in esame, inoltre, non è possibile intravedereneppure astrattamente, laddove denuncia l’omessa“valutazione del protrarsi degli effetti della legge n. 126 del2008, nonostante il sopravvenire del decreto legislativonumero 23 del 2011”, il vizio contemplato dall’articolo 360,primo comma, num. 5, c.p.c., non integrando -la valutazioneche la corte regionale campana avrebbe trascurato di fare- unomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nel sensointeso dalla legge, quale interpretato dalla giurisprudenza dilegittimità, attenendo, piuttosto, all’interpretazione delleconseguenze scaturenti dall’abrogazione della disciplina cheaveva introdotto i benefici agognati dal contribuente.4.4.

L’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c. haintrodotto nell’ordinamento processuale un vizio specificodenunciabile per cassazione, avente ad oggetto l’omessoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un.,8053/14).

Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli articoli 366, primo comma, num. 6, e 369, secondocomma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritengache ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur semprerimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico sia stato comunque preso inconsiderazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 17819/25).La norma, d’altronde, si riferisce al mancato esame diun fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delleparti, da intendersi come un vero e proprio accadimentonaturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o unpunto controverso, ma un vero e proprio evento, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi,dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. e(un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) oanche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo,nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché idoneo adinfluenzare l’esito del giudizio, non integrando, quindi, un fattoil cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una meraargomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi diun accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mereipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 6979/25).4.5.

Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, dopo avere richiamato i motivi di appello e -non dimeno- le argomentazioni della Commissione TributariaProvinciale di Napoli (che, come si è già avuto modo diaccennare in precedenza, aveva fatto presente, tra l’altro,come l’amministrazione comunale, per l’anno 2012, non avesseemanato alcuna delibera di assimilazione alle abitazioniprincipali per le unità immobiliari locate a titolo di abitazioneprincipale con contratto conforme agli accordi territoriali), hamesso in rilievo come le agevolazioni in parola non potesserocostituire un diritto quesito, ma una mera aspettativa, ed harigettato, quindi, il gravame proposto dal contribuente, il qualeaveva sostenuto, invece, l’ultrattività dei benefici previsti dallalegge numero 126 del 2008, in uno alle precedenti delibere diassimilazione, di talché non si può nemmeno sostenere che lacorte di merito non abbia affrontato la questione, perché, alcontrario, a fronte delle argomentazioni e richieste delricorrente, le ha reputate assolutamente immeritevoli dicondivisione.4.6.

Ad ogni modo, oltre all’insussistenza di un omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, nell’accezionespecificata nelle pagine che precedono, non è ravvisabile, nellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026vicenda sottoposta all’attenzione di questa Corte, nemmenouna violazione o falsa applicazione di legge.Il legislatore, con il varo dell’IMU, ha ridefinito -in terminiragionevoli- i benefici fruibili dai contribuenti, innovandorispetto alla disciplina dettata per l’ICI e sottraendo alleamministrazioni comunali, ai fini dell’applicazione del regimeagevolato, il potere di assimilare altre fattispecie alla nozionedi abitazione principale.L’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 126 del 2008 -pereffetto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011- edil mutamento della disciplina impositiva non permettel’applicazione di quella non più vigente con riferimento adimmobili antecedentemente locati a canone calmierato, perché,in tal modo, si conferirebbe -in relazione ad un autonomoonere tributario annuale- alla normativa fiscale -ed alla vecchiaimposta- effetti ultrattivi.La disciplina abrogata, infatti, ha regolato il rapportotributario con i contribuenti fino a quando è stata in vigore e,cioè, fino a quando è stata vigente l’ICI, né è possibileconfondere il piano contrattuale con quello dell’imposizione,giacché il contratto perdura nel tempo, mentre l’imposta èregolamentata anno per anno.

Il termine di durata delcontratto rileva sul piano civilistico e non influenzal’applicazione dell’imposta e delle agevolazioni per essapreviste, vieppiù tenendo a mente che non è configurabile undiritto a fruire di benefici fiscali destinato a protrarsi nel tempo,applicandosi anno per anno ed in relazione alla vigenza dellanormativa di riferimento, non sussistendo alcun parallelismotra durata del contratto e diritto alle agevolazioni fiscali, amaggior ragione considerando la loro natura eccezionale, cheNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026ne preclude l’applicazione al di fuori dai casi previsti dallalegge.Le ricadute economiche dell’abrogazione sui contratti incorso, stipulati nella vigenza dei benefici previsti illo temporedalla legge, non ledono, d’altro canto, principi costituzionali, néincidono su diritti quesiti, ancor più considerando che i rapportilocatizi erano operativi al momento della tassazione e che lavolatilità del trattamento fiscale rientra comunque nel rischiocontrattuale, né influisce sul tema qui riguardato -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle suedifese- la sorte dei fondi di ristoro, previsti dal legislatore persopperire alle minori entrate determinate dalla fruizione, daparte dei contribuenti, dei benefici, che attiene ai rapporti traStato e Comuni.5.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’articolo 91 del codice di procedura civile, in quanto,sebbene la [OSCURATO:PERSONA] della Campaniaavesse dato atto della mancata costituzione in giudizio delComune di Napoli, lo aveva condannato alla refusione dellespese di lite.6.

Il motivo è fondato.Ed infatti, la corte regionale campana effettivamente hacondannato l’appellante, nonostante avesse dato atto dellacontumacia del Comune di Napoli, alla refusione delle spese dilite, non sostenute, evidentemente, dall’Ente appellato.7.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso, essendo fondato il secondo motivo (ed essendoinfondato, invece, il primo), deve essere accolto e la sentenzaimpugnata deve essere cassata, in relazione al motivo reputatoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026fondato, e, decidendo nel merito, ai sensi dell’articolo 384,secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, deve essere dichiarato che nulla èdovuto all’amministrazione comunale a titolo di spese delgiudizio di secondo grado.8.

Le spese del presente giudizio di legittimità possonoessere integralmente compensate, in ragione del parzialeaccoglimento del ricorso proposto dal contribuente.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;cassa, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovutoall’amministrazione comunale a titolo di spese del giudizio disecondo grado; compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Roma, 13 gennaio 2026Il PresidenteUgo CandiaP.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;cassa, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovutoall’amministrazione comunale a titolo di spese del giudizio disecondo grado; compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Roma, 13 gennaio 2026Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25294 del Ruolo Generale dell’anno2020, propostoBAIANO NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGiuseppe d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2344/20 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 22 maggio 2020.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Campania rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6215/18Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la qualeera stato parzialmente accolto il ricorso del contribuenteavverso un avviso di rettifica IMU, anno 2012, relativo adimmobili di sua proprietà.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi diimpugnazione.3. Il Comune di Napoli resisteva, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanzadi rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futuraadesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dalGoverno attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varodelle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositatain data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile diaccoglimento, a fronte di un giudizio pendente dall’anno 2020,per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento,richiesta o manifestazione di volontà -successivamente nonfatti pervenire dal contribuente, nonostante l’intervenuta leggen. 199/2025- tali da dare concretezza alla ventilata intenzionedi comporre le pendenze in atto.2. Il ricorso -passando al merito della controversia- è, neilimitati termini di seguito specificati, fondato.3. Con il primo motivo il ricorrente si è doluto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., della violazioneNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026o falsa applicazione della legge n. 431 del 1998 e degli accorditerritoriali per la Città di Napoli, nonché, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., dell’omessa valutazione delprotrarsi degli effetti della legge n. 126 del 2008, nonostante ilsopravvenire del decreto legislativo n. 23 del 2011, che l’avevaabrogata. L’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, invero,permetteva alle amministrazioni comunali di stabilire aliquoteIMU più favorevoli per i proprietari che concedevano inlocazione immobili a titolo di abitazione principale a condizioniconcordate, ma il suo diritto a fruire delle agevolazionidiscendeva direttamente dalla legge n. 126 del 2008, oltre chedalle delibere con le quali l’Ente controricorrente aveva stabilitol’applicazione di aliquote più basse. In seguito alla stipula deicontratti di locazione a canone calmierato, infatti, gli effettidella legge n. 126 del 2008 avevano continuato ad operare,nonostante la suddetta abrogazione, per quei contrattiperfezionatisi antecedentemente ad essa, con conseguentediritto alla fruizione dei benefici.4. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.4.1. Esso, innanzi tutto, violando i principi di specificità edautosufficienza, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, ilcontenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulatia canone concordato, né, tanto meno, le delibere comunalimenzionate nel ricorso (riguardo alle quali non è stata fornitaalcuna delucidazione, ancor più necessaria, visto il riferimentorinvenibile nella sentenza di primo grado -e sul quale si tornerànel prosieguo- riguardo all’insussistenza di delibere di tal fattaper l’anno 2012). Parimenti, non è specificato, in esso, se equando i suddetti documenti -e, cioè, i contratti e le delibereNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’amministrazione comunale- siano stati depositati nel corsodel giudizio di merito.4.2. I principi di specificità ed autosufficienza -come è statopiù volte rammentato da questa Corte- impongono di indicarein maniera precisa, a pena di inammissibilità, i motivi diimpugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, inmodo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, seadeguatamente considerati, ad una diversa decisione: e ciòperché il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi chediano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere aldiretto controllo della decisività dei punti controversi e dellacorrettezza e sufficienza della motivazione della decisione (cfr.Cass. n. 27052/25).L’articolo 366, primo comma, c.p.c. prevede, del resto, chesiano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustratii motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed idocumenti sui quali i suddetti motivi si fondano, in ossequio -appunto- al principio di specificità, ma anche di autosufficienza,che, quale corollario del primo ed in assonanza con il dettatodell’articolo 6, paragrafo primo, della Convenzione Europea deiDiritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenzaunionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia), non può essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanzastessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto,nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre unatrascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassuntodel loro contenuto  (cfr. Cass. n. 2573/25).Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026La ratio sottesa a tali principi, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario, che, su un piano più eminentementepratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura delricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi edocumentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte allapronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza(cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22).4.3. Nel motivo in esame, inoltre, non è possibile intravedereneppure astrattamente, laddove denuncia l’omessa“valutazione del protrarsi degli effetti della legge n. 126 del2008, nonostante il sopravvenire  del decreto legislativonumero 23 del 2011”, il vizio contemplato dall’articolo 360,primo comma, num. 5, c.p.c., non integrando -la valutazioneche la corte regionale campana avrebbe trascurato di fare- unomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nel sensointeso dalla legge, quale interpretato dalla giurisprudenza dilegittimità, attenendo, piuttosto, all’interpretazione delleconseguenze scaturenti dall’abrogazione della disciplina cheaveva introdotto i benefici agognati dal contribuente.4.4. L’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c. haintrodotto nell’ordinamento processuale un vizio specificodenunciabile per cassazione, avente ad oggetto l’omessoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un.,8053/14). Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli articoli 366, primo comma, num. 6, e 369, secondocomma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritengache ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur semprerimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico sia stato comunque preso inconsiderazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 17819/25).La norma, d’altronde, si riferisce al mancato esame diun fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delleparti, da intendersi come un vero e proprio accadimentonaturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o unpunto controverso, ma un vero e proprio evento, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi,dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. e(un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) oanche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo,nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché idoneo adinfluenzare l’esito del giudizio, non integrando, quindi, un fattoil cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una meraargomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi diun accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mereipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 6979/25).4.5. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, dopo avere richiamato i motivi di appello e -non dimeno- le argomentazioni della Commissione TributariaProvinciale di Napoli (che, come si è già avuto modo diaccennare in precedenza, aveva fatto presente, tra l’altro,come l’amministrazione comunale, per l’anno 2012, non avesseemanato alcuna delibera di assimilazione alle abitazioniprincipali per le unità immobiliari locate a titolo di abitazioneprincipale con contratto conforme agli accordi territoriali), hamesso in rilievo come le agevolazioni in parola non potesserocostituire un diritto quesito, ma una mera aspettativa, ed harigettato, quindi, il gravame proposto dal contribuente, il qualeaveva sostenuto, invece, l’ultrattività dei benefici previsti dallalegge numero 126 del 2008, in uno alle precedenti delibere diassimilazione, di talché non si può nemmeno sostenere che lacorte di merito non abbia affrontato la questione, perché, alcontrario, a fronte delle argomentazioni e richieste delricorrente, le ha reputate assolutamente immeritevoli dicondivisione.4.6. Ad ogni modo, oltre all’insussistenza di un omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, nell’accezionespecificata nelle pagine che precedono, non è ravvisabile, nellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026vicenda sottoposta all’attenzione di questa Corte, nemmenouna violazione o falsa applicazione di legge.Il legislatore, con il varo dell’IMU, ha ridefinito -in terminiragionevoli- i benefici fruibili dai contribuenti, innovandorispetto alla disciplina dettata per l’ICI e sottraendo alleamministrazioni comunali, ai fini dell’applicazione del regimeagevolato, il potere di assimilare altre fattispecie alla nozionedi abitazione principale.L’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 126 del 2008 -pereffetto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011- edil mutamento della disciplina impositiva non permettel’applicazione di quella non più vigente con riferimento adimmobili antecedentemente locati a canone calmierato, perché,in tal modo, si conferirebbe -in relazione ad un autonomoonere tributario annuale- alla normativa fiscale -ed alla vecchiaimposta- effetti ultrattivi.La disciplina abrogata, infatti, ha regolato il rapportotributario con i contribuenti fino a quando è stata in vigore e,cioè, fino a quando è stata vigente l’ICI, né è possibileconfondere il piano contrattuale con quello dell’imposizione,giacché il contratto perdura nel tempo, mentre l’imposta èregolamentata anno per anno. Il termine di durata delcontratto rileva sul piano civilistico e non influenzal’applicazione dell’imposta e delle agevolazioni per essapreviste, vieppiù tenendo a mente che non è configurabile undiritto a fruire di benefici fiscali destinato a protrarsi nel tempo,applicandosi anno per anno ed in relazione alla vigenza dellanormativa di riferimento, non sussistendo alcun parallelismotra durata del contratto e diritto alle agevolazioni fiscali, amaggior ragione considerando la loro natura eccezionale, cheNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026ne preclude l’applicazione al di fuori dai casi previsti dallalegge.Le ricadute economiche dell’abrogazione sui contratti incorso, stipulati nella vigenza dei benefici previsti illo temporedalla legge, non ledono, d’altro canto, principi costituzionali, néincidono su diritti quesiti, ancor più considerando che i rapportilocatizi erano operativi al momento della tassazione e che lavolatilità del trattamento fiscale rientra comunque nel rischiocontrattuale, né influisce sul tema qui riguardato -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle suedifese- la sorte dei fondi di ristoro, previsti dal legislatore persopperire alle minori entrate determinate dalla fruizione, daparte dei contribuenti, dei benefici, che attiene ai rapporti traStato e Comuni.5. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’articolo 91 del codice di procedura civile, in quanto,sebbene la [OSCURATO:PERSONA] della Campaniaavesse dato atto della mancata costituzione in giudizio delComune di Napoli, lo aveva condannato alla refusione dellespese di lite.6. Il motivo è fondato.Ed infatti, la corte regionale campana effettivamente hacondannato l’appellante, nonostante avesse dato atto dellacontumacia del Comune di Napoli, alla refusione delle spese dilite, non sostenute, evidentemente, dall’Ente appellato.7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso, essendo fondato il secondo motivo (ed essendoinfondato, invece, il primo), deve essere accolto e la sentenzaimpugnata deve essere cassata, in relazione al motivo reputatoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026fondato, e, decidendo nel merito, ai sensi dell’articolo 384,secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, deve essere dichiarato che nulla èdovuto all’amministrazione comunale a titolo di spese delgiudizio di secondo grado.8. Le spese del presente giudizio di legittimità possonoessere integralmente compensate, in ragione del parzialeaccoglimento del ricorso proposto dal contribuente.Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai seguenti magistrati:dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25294 del Ruolo Generale dell’anno2020, propostoBAIANO NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGiuseppe d’Acunto e [OSCURATO:PERSONA] d’Acunto.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2344/20 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 22 maggio 2020.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Campania rigettava l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 6215/18Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la qualeera stato parzialmente accolto il ricorso del contribuenteavverso un avviso di rettifica IMU, anno 2012, relativo adimmobili di sua proprietà.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi diimpugnazione.3. Il Comune di Napoli resisteva, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4. La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026,udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, veniva decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanzadi rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futuraadesione alla “rottamazione delle cartelle pronunciata dalGoverno attraverso i canali televisivi” ed in attesa del varodelle relative “disposizioni normative” (cfr. l’istanza depositatain data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile diaccoglimento, a fronte di un giudizio pendente dall’anno 2020,per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento,richiesta o manifestazione di volontà -successivamente nonfatti pervenire dal contribuente, nonostante l’intervenuta leggen. 199/2025- tali da dare concretezza alla ventilata intenzionedi comporre le pendenze in atto.2. Il ricorso -passando al merito della controversia- è, neilimitati termini di seguito specificati, fondato.3. Con il primo motivo il ricorrente si è doluto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., della violazioneNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026o falsa applicazione della legge n. 431 del 1998 e degli accorditerritoriali per la Città di Napoli, nonché, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., dell’omessa valutazione delprotrarsi degli effetti della legge n. 126 del 2008, nonostante ilsopravvenire del decreto legislativo n. 23 del 2011, che l’avevaabrogata. L’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, invero,permetteva alle amministrazioni comunali di stabilire aliquoteIMU più favorevoli per i proprietari che concedevano inlocazione immobili a titolo di abitazione principale a condizioniconcordate, ma il suo diritto a fruire delle agevolazionidiscendeva direttamente dalla legge n. 126 del 2008, oltre chedalle delibere con le quali l’Ente controricorrente aveva stabilitol’applicazione di aliquote più basse. In seguito alla stipula deicontratti di locazione a canone calmierato, infatti, gli effettidella legge n. 126 del 2008 avevano continuato ad operare,nonostante la suddetta abrogazione, per quei contrattiperfezionatisi antecedentemente ad essa, con conseguentediritto alla fruizione dei benefici.4. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.4.1. Esso, innanzi tutto, violando i principi di specificità edautosufficienza, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, ilcontenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulatia canone concordato, né, tanto meno, le delibere comunalimenzionate nel ricorso (riguardo alle quali non è stata fornitaalcuna delucidazione, ancor più necessaria, visto il riferimentorinvenibile nella sentenza di primo grado -e sul quale si tornerànel prosieguo- riguardo all’insussistenza di delibere di tal fattaper l’anno 2012). Parimenti, non è specificato, in esso, se equando i suddetti documenti -e, cioè, i contratti e le delibereNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026dell’amministrazione comunale- siano stati depositati nel corsodel giudizio di merito.4.2. I principi di specificità ed autosufficienza -come è statopiù volte rammentato da questa Corte- impongono di indicarein maniera precisa, a pena di inammissibilità, i motivi diimpugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, inmodo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, seadeguatamente considerati, ad una diversa decisione: e ciòperché il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi chediano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere aldiretto controllo della decisività dei punti controversi e dellacorrettezza e sufficienza della motivazione della decisione (cfr.Cass. n. 27052/25).L’articolo 366, primo comma, c.p.c. prevede, del resto, chesiano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustratii motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed idocumenti sui quali i suddetti motivi si fondano, in ossequio -appunto- al principio di specificità, ma anche di autosufficienza,che, quale corollario del primo ed in assonanza con il dettatodell’articolo 6, paragrafo primo, della Convenzione Europea deiDiritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenzaunionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia), non può essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanzastessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto,nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre unatrascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassuntodel loro contenuto  (cfr. Cass. n. 2573/25).Numero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026La ratio sottesa a tali principi, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario, che, su un piano più eminentementepratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura delricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi edocumentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte allapronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza(cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22).4.3. Nel motivo in esame, inoltre, non è possibile intravedereneppure astrattamente, laddove denuncia l’omessa“valutazione del protrarsi degli effetti della legge n. 126 del2008, nonostante il sopravvenire  del decreto legislativonumero 23 del 2011”, il vizio contemplato dall’articolo 360,primo comma, num. 5, c.p.c., non integrando -la valutazioneche la corte regionale campana avrebbe trascurato di fare- unomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nel sensointeso dalla legge, quale interpretato dalla giurisprudenza dilegittimità, attenendo, piuttosto, all’interpretazione delleconseguenze scaturenti dall’abrogazione della disciplina cheaveva introdotto i benefici agognati dal contribuente.4.4. L’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c. haintrodotto nell’ordinamento processuale un vizio specificodenunciabile per cassazione, avente ad oggetto l’omessoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un.,8053/14). Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsionidegli articoli 366, primo comma, num. 6, e 369, secondocomma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritengache ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur semprerimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico sia stato comunque preso inconsiderazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 17819/25).La norma, d’altronde, si riferisce al mancato esame diun fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delleparti, da intendersi come un vero e proprio accadimentonaturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’articolo360, primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o unpunto controverso, ma un vero e proprio evento, un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi,dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. e(un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) oanche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo,nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché idoneo adinfluenzare l’esito del giudizio, non integrando, quindi, un fattoil cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una meraargomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi diun accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mereipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie(cfr. Cass. n. 6979/25).4.5. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, dopo avere richiamato i motivi di appello e -non dimeno- le argomentazioni della Commissione TributariaProvinciale di Napoli (che, come si è già avuto modo diaccennare in precedenza, aveva fatto presente, tra l’altro,come l’amministrazione comunale, per l’anno 2012, non avesseemanato alcuna delibera di assimilazione alle abitazioniprincipali per le unità immobiliari locate a titolo di abitazioneprincipale con contratto conforme agli accordi territoriali), hamesso in rilievo come le agevolazioni in parola non potesserocostituire un diritto quesito, ma una mera aspettativa, ed harigettato, quindi, il gravame proposto dal contribuente, il qualeaveva sostenuto, invece, l’ultrattività dei benefici previsti dallalegge numero 126 del 2008, in uno alle precedenti delibere diassimilazione, di talché non si può nemmeno sostenere che lacorte di merito non abbia affrontato la questione, perché, alcontrario, a fronte delle argomentazioni e richieste delricorrente, le ha reputate assolutamente immeritevoli dicondivisione.4.6. Ad ogni modo, oltre all’insussistenza di un omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, nell’accezionespecificata nelle pagine che precedono, non è ravvisabile, nellaNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026vicenda sottoposta all’attenzione di questa Corte, nemmenouna violazione o falsa applicazione di legge.Il legislatore, con il varo dell’IMU, ha ridefinito -in terminiragionevoli- i benefici fruibili dai contribuenti, innovandorispetto alla disciplina dettata per l’ICI e sottraendo alleamministrazioni comunali, ai fini dell’applicazione del regimeagevolato, il potere di assimilare altre fattispecie alla nozionedi abitazione principale.L’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 126 del 2008 -pereffetto dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011- edil mutamento della disciplina impositiva non permettel’applicazione di quella non più vigente con riferimento adimmobili antecedentemente locati a canone calmierato, perché,in tal modo, si conferirebbe -in relazione ad un autonomoonere tributario annuale- alla normativa fiscale -ed alla vecchiaimposta- effetti ultrattivi.La disciplina abrogata, infatti, ha regolato il rapportotributario con i contribuenti fino a quando è stata in vigore e,cioè, fino a quando è stata vigente l’ICI, né è possibileconfondere il piano contrattuale con quello dell’imposizione,giacché il contratto perdura nel tempo, mentre l’imposta èregolamentata anno per anno. Il termine di durata delcontratto rileva sul piano civilistico e non influenzal’applicazione dell’imposta e delle agevolazioni per essapreviste, vieppiù tenendo a mente che non è configurabile undiritto a fruire di benefici fiscali destinato a protrarsi nel tempo,applicandosi anno per anno ed in relazione alla vigenza dellanormativa di riferimento, non sussistendo alcun parallelismotra durata del contratto e diritto alle agevolazioni fiscali, amaggior ragione considerando la loro natura eccezionale, cheNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026ne preclude l’applicazione al di fuori dai casi previsti dallalegge.Le ricadute economiche dell’abrogazione sui contratti incorso, stipulati nella vigenza dei benefici previsti illo temporedalla legge, non ledono, d’altro canto, principi costituzionali, néincidono su diritti quesiti, ancor più considerando che i rapportilocatizi erano operativi al momento della tassazione e che lavolatilità del trattamento fiscale rientra comunque nel rischiocontrattuale, né influisce sul tema qui riguardato -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle suedifese- la sorte dei fondi di ristoro, previsti dal legislatore persopperire alle minori entrate determinate dalla fruizione, daparte dei contribuenti, dei benefici, che attiene ai rapporti traStato e Comuni.5. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’articolo 91 del codice di procedura civile, in quanto,sebbene la [OSCURATO:PERSONA] della Campaniaavesse dato atto della mancata costituzione in giudizio delComune di Napoli, lo aveva condannato alla refusione dellespese di lite.6. Il motivo è fondato.Ed infatti, la corte regionale campana effettivamente hacondannato l’appellante, nonostante avesse dato atto dellacontumacia del Comune di Napoli, alla refusione delle spese dilite, non sostenute, evidentemente, dall’Ente appellato.7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso, essendo fondato il secondo motivo (ed essendoinfondato, invece, il primo), deve essere accolto e la sentenzaimpugnata deve essere cassata, in relazione al motivo reputatoNumero registro generale 25294/2020Numero sezionale 203/2026Numero di raccolta generale 6914/2026Data pubblicazione 23/03/2026fondato, e, decidendo nel merito, ai sensi dell’articolo 384,secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, deve essere dichiarato che nulla èdovuto all’amministrazione comunale a titolo di spese delgiudizio di secondo grado.8. Le spese del presente giudizio di legittimità possonoessere integralmente compensate, in ragione del parzialeaccoglimento del ricorso proposto dal contribuente. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;cassa, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovutoall’amministrazione comunale a titolo di spese del giudizio disecondo grado; compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Roma, 13 gennaio 2026Il PresidenteUgo CandiaP.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;cassa, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovutoall’amministrazione comunale a titolo di spese del giudizio disecondo grado; compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Roma, 13 gennaio 2026Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 06914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris