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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 31385/2026

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ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con ordinanza del 23 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diBari rigettava la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, dichiaravanon luogo a provvedere in ordine alla domanda di semilibertà e ammetteval’odierno ricorrente alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis della legge n. 354 del 1975, con prescrizioni;ri levato che, avverso l’ordinanza, i l ricorrente ha proposto ricorsopersonalmente;osservato che l’art. 613 cod. proc. pen. dispone che l’atto di ricorso, le memoriee i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

L’art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen., inoltre, dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1,lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanzadelle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità diprocedura l'inammissibilità del ricorso”.

L’art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc.pen., infine, prevede come causa di inammissibilità dell’impugnazione laproposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato;rilevato che, nel caso in esame, poiché il ricorso è stato sottoscrittodall’interessato personalmente e non dal difensore iscritto nell’apposito albo,deve essere dichiarato inammissibile in quanto proveniente da soggetto nonlegittimato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con ordinanza del 23 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diBari rigettava la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, dichiaravanon luogo a provvedere in ordine alla domanda di semilibertà e ammetteval’odierno ricorrente alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis della legge n. 354 del 1975, con prescrizioni;ri levato che, avverso l’ordinanza, i l ricorrente ha proposto ricorsopersonalmente;osservato che l’art. 613 cod. proc. pen. dispone che l’atto di ricorso, le memoriee i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen., inoltre, dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1,lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanzadelle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità diprocedura l'inammissibilità del ricorso”. L’art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc.pen., infine, prevede come causa di inammissibilità dell’impugnazione laproposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato;rilevato che, nel caso in esame, poiché il ricorso è stato sottoscrittodall’interessato personalmente e non dal difensore iscritto nell’apposito albo,deve essere dichiarato inammissibile in quanto proveniente da soggetto nonlegittimato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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