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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39568/2021

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[OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acri l'8 aprile 1971 avverso la sentenza emessa in data 25 luglio 2019 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'invocare l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa il 20 marzo 2018 dal Tribunale di Cosenza che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso nel delitto di rapina aggravata e nella connessa contravvenzione per porto di arma da taglio, unificati dal vincolo della continuazione.

Si contesta all'imputato di avere in concorso con altri due correi rimasti ignoti eseguito una rapina in danno di un bar con l'ausilio di un coltello chiudendo nel bagno l'anziano padre del titolare. 2,Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc.pen. poiché la corte di appello ha disatteso i criteri di valutazione della prova e ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle sole dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili, senza valutarne adeguatamente l'attendibilità e in assenza di riscontri esterni, anzi in presenza di risultanze probatorie che le smentiscono.

In particolare la corte ha omesso di valutare che entrambe le persone offese hanno sostenuto falsamente di avere riconosciuto l'imputato quale coautore del reato nell'immediatezza del fatto, mentre in sede di denunzia avevano dichiarato di non essere in grado di riconoscere gli autori della rapina.; che il maresciallo Memoli ha dichiarato che l'autore del reato non venne riconosciuto in occasione dell'esame delle video ripresa delle telecamere, a dispetto di quanto sostenuto dal teste Turano; che dal verbale di sopralluogo emerge che la persona offesa ha dichiarato di avere subito la rapina da parte di tre soggetti rimasti sconosciuti; che i testi qualificati non hanno mai indicato il ricorrente quale autore del reato. 2.2 vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità nei confronti dell'Esposito per entrambi i capi di imputazione, poiché la corte ha confermato la attendibilità delle persone offese ricorrendo ad affermazioni assertive e non ha offerto alcuna risposta alle censure difensive.

Il ricorrente evidenzia inoltre diverse lacune dell'istruttoria dibattimentale e lamenta che non sono state svolte alcune attività di indagine necessarie, che avrebbero consentito di superare le contraddizioni in merito al riconoscimento dell'Esposito quale autore materiale del reato. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello, che ha fornito adeguata risposta a tutte le censure sollevate dalla difesa.

Nel caso in esame deve peraltro rilevarsi come in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente ed anche dalla sentenza di primo grado si evincono elementi a sostegno del giudizio di piena attendibilità del riconoscimento operato dalle due persone offese.

La corte ha spiegato che le persone offese non hanno immediatamente individuato l'imputato in ragione dello stato di agitazione e spavento cagionato dalla rapina appena subita e per la necessità di visionare con calma il video, prima di riconoscere il rapinatore come uno dei clienti dell'esercizio commerciale.

Non va peraltro trascurato che dalle sentenze emerge che, a dire dei testi, lo stesso imputato, alcuni giorni dopo la rapina si era presentato presso l'esercizio commerciale e aveva assunto l'impegno, poi non rispettato, di restituire i soldi prelevati, così sgombrando ogni possibile residuo dubbio in ordine alla sua responsabilità; la difesa nulla ha osservato in merito a tale considerazione del tribunale, né l'ha contestata in punto di fatto.

Neppure sussiste alcuna violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e dei criteri di valutazione della prova poiché è noto che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020 ) Rv. 279070 — 01).E' vero che qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma nel caso in esame non emergono ragioni specifiche per ritenere calunniose le dichiarazioni e il riconoscimento concordemente operato dalle persone offese e il riscontro offerto dal teste Turano sono stati considerati idonei a fondare il giudizio di responsabilità in forza di considerazioni non manifestamente illogiche nè in contrasto con i criteri dettati dalla giurisprudenza. 3.In conclusione la corte ha reso una motivazione immune dalle censure formulate dal ricorrente il quale, di contro, formalmente deduce vizi della motivazione ma nella sostanza mira ad ottenere una diversa ricostruzione e valutazione del materiale probatorio, formulando critiche che si confrontano direttamente con i mezzi di prova e non con la motivazione resa dai giudici di merito e pertanto esulano dal sindacato di questa corte. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 06 ottobre 2021 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acri l'8 aprile 1971 avverso la sentenza emessa in data 25 luglio 2019 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le note di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'invocare l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa il 20 marzo 2018 dal Tribunale di Cosenza che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso nel delitto di rapina aggravata e nella connessa contravvenzione per porto di arma da taglio, unificati dal vincolo della continuazione. Si contesta all'imputato di avere in concorso con altri due correi rimasti ignoti eseguito una rapina in danno di un bar con l'ausilio di un coltello chiudendo nel bagno l'anziano padre del titolare. 2,Avverso la sentenza impugnata propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc.pen. poiché la corte di appello ha disatteso i criteri di valutazione della prova e ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle sole dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili, senza valutarne adeguatamente l'attendibilità e in assenza di riscontri esterni, anzi in presenza di risultanze probatorie che le smentiscono. In particolare la corte ha omesso di valutare che entrambe le persone offese hanno sostenuto falsamente di avere riconosciuto l'imputato quale coautore del reato nell'immediatezza del fatto, mentre in sede di denunzia avevano dichiarato di non essere in grado di riconoscere gli autori della rapina.; che il maresciallo Memoli ha dichiarato che l'autore del reato non venne riconosciuto in occasione dell'esame delle video ripresa delle telecamere, a dispetto di quanto sostenuto dal teste Turano; che dal verbale di sopralluogo emerge che la persona offesa ha dichiarato di avere subito la rapina da parte di tre soggetti rimasti sconosciuti; che i testi qualificati non hanno mai indicato il ricorrente quale autore del reato. 2.2 vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità nei confronti dell'Esposito per entrambi i capi di imputazione, poiché la corte ha confermato la attendibilità delle persone offese ricorrendo ad affermazioni assertive e non ha offerto alcuna risposta alle censure difensive. Il ricorrente evidenzia inoltre diverse lacune dell'istruttoria dibattimentale e lamenta che non sono state svolte alcune attività di indagine necessarie, che avrebbero consentito di superare le contraddizioni in merito al riconoscimento dell'Esposito quale autore materiale del reato. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello, che ha fornito adeguata risposta a tutte le censure sollevate dalla difesa. Nel caso in esame deve peraltro rilevarsi come in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di merito si integrano reciprocamente ed anche dalla sentenza di primo grado si evincono elementi a sostegno del giudizio di piena attendibilità del riconoscimento operato dalle due persone offese. La corte ha spiegato che le persone offese non hanno immediatamente individuato l'imputato in ragione dello stato di agitazione e spavento cagionato dalla rapina appena subita e per la necessità di visionare con calma il video, prima di riconoscere il rapinatore come uno dei clienti dell'esercizio commerciale. Non va peraltro trascurato che dalle sentenze emerge che, a dire dei testi, lo stesso imputato, alcuni giorni dopo la rapina si era presentato presso l'esercizio commerciale e aveva assunto l'impegno, poi non rispettato, di restituire i soldi prelevati, così sgombrando ogni possibile residuo dubbio in ordine alla sua responsabilità; la difesa nulla ha osservato in merito a tale considerazione del tribunale, né l'ha contestata in punto di fatto. Neppure sussiste alcuna violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e dei criteri di valutazione della prova poiché è noto che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020 ) Rv. 279070 — 01).E' vero che qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma nel caso in esame non emergono ragioni specifiche per ritenere calunniose le dichiarazioni e il riconoscimento concordemente operato dalle persone offese e il riscontro offerto dal teste Turano sono stati considerati idonei a fondare il giudizio di responsabilità in forza di considerazioni non manifestamente illogiche nè in contrasto con i criteri dettati dalla giurisprudenza. 3.In conclusione la corte ha reso una motivazione immune dalle censure formulate dal ricorrente il quale, di contro, formalmente deduce vizi della motivazione ma nella sostanza mira ad ottenere una diversa ricostruzione e valutazione del materiale probatorio, formulando critiche che si confrontano direttamente con i mezzi di prova e non con la motivazione resa dai giudici di merito e pertanto esulano dal sindacato di questa corte. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06 ottobre 2021 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presidente
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