CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mo) il 26 gennaio 1976; avverso la sentenza n. 107/21 della Corte di appello di Bologna del 12 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza pronunziata in data 12 gennaio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena, il precedente 1 luglio 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia avendola ritenuta responsabile del reato a lei ascritto e consistente nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali eseguite sui trattamenti economici elargiti ai suoi dipendenti e poste a suo carico in qualità di datore di lavoro, nel periodo andante da gennaio ad ottobre del 2014, per un importo complessivo pari a quasi 21.000,00 euro. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza di appello la difesa della Garutti, sviluppando due motivi di ricorso. Il primo di essi attiene alla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte felsinea nel non aver rilevato la illegittimità della ordinanza con la quale il Tribunale di Modena, dopo aver ammesso la prova testimoniale articolata dalla parte imputata, ha dichiarato quest'ultima decaduta dalla prova medesima in quanto la relativa difesa non aveva provveduto alla citazione per la udienza di trattazione del processo del teste da esaminare. Nella specie, era avvenuto che la difesa dell'imputato, ha chiarito quest'ultima in sede di impugnazione, non aveva citato il predetto teste proprio per la stessa udienza in cui in cui la testimonianza era stata ammessa in dibattimento. Si è osservato, da parte della difesa dell'imputata come nel caso in esame non possa essere seguito l'orientamento più restrittivo che prevede la decadenza dall'espletamento della prova testimoniale in caso di omessa citazione del teste da parte di chi vi abbia interesse, posto che questo orientamento si riferisce in ogni caso alle prove per testi già ammesse dal giudice, e non è applicabile anche al caso in cui la omessa citazione riguarda una prova che ancora doveva essere ammessa. Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputata ha lamentato la inadeguatezza motivazionale con la quale la Corte di appello ha rigettato la impugnazione della sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui il motivo di ricorso aveva ad oggetto, appunto, la impugnazione dell'avvenuta revoca della ordinanza con la quale già era stata ammessa la prova testimoniale di cui dianzi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto è inammissibile. I due motivi di doglianza, fra loro intimamente connessi sotto il profilo logico, possono essere congiuntamente esaminati. Osserva il Collegio che, con riferimento al caso di specie, non vi è la necessità di prendere posizione in ordine al pur esistente contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la revocabilità o meno della ordinanza ammissiva delle prove testimoniali in caso di omessa citazione dei testi stessi da parte di chi vi abbia interesse. Al riguardo, onde dare conto nella non ignorata ma, per come si vedrà, nella fattispecie non rilevante problematica, ricorda il Collegio che secondo un certo orientamento in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedirnentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti e ha pertanto natura perentoria, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei predetti testi ove non citati (ad exemplum: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 11 novembre 2020, n. 31541; idem Sezione V penale 13 maggio 2019, n. 20502); secondo altro, meno rigoroso, orientamento più sensibile alle esigenze di ricerca della verità che sottendono alla celebrazione del giudizio, invece, la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente v , dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione il differito espletamento della prova, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva (così, infatti, sempre a titolo esemplificativo: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 novembre 2020, n. 33163; idem Sezione II penale, 17 maggio 2019, n. 21788). Come si accennava, nel caso in esame non mette conto schierarsi per l'uno ovvero per l'altro dei due orientamenti presenti nella giurisprudenza di questa Corte, né occorre valutare se la peculiarità della fattispecie, cioè il fatto che l'omessa citazione avesse riguardato non la udienza successiva a quella in cui l'esame dei testi richiesti dalla parte era stato ammesso ma la stessa udienza in cui il giudice ha proceduto alla ammissione della prova testimoniale, precedentemente richiesta dalla parte attraverso il deposito della relativa lista, avrebbe costituito un fattore rilevante ai fini della decisione da assumere, posto che, per quanto emerge dall'esame degli atti, consentito a questa Corte stante la natura processuale della eccezione di violazione di legge formulata dalla ricorrente, la difesa di quest'ultima, una volta che il Tribunale modenese aveva pronunziato l'ordinanza di revoca della prova già ammessa, nulla ha eccepito in ordine al contenuto di tale provvedimento, conservando tale stato di acquiescenza sul punto anche in occasione delle formulazione delle conclusioni. Preso atto di quanto sopra, rileva il Collegio che, ai fini della ammissibilità della doglianza riguardante la legittimità delle ordinanze in materia di prova, è necessario che il soggetto che assuma di essere stato leso dal contenuto di esse eccepisca, quale sua prima difesa successiva alla adozione del provvedimento in questione, la illegittimità della ordinanza stessa. Infatti, come ha condivisibilmente rilevato questa Corte, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa produce, se viziata, una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione V penale, 4 giugno 2020, n. 16976), violazione che risulta essere ineludibilmente sanata laddove non sia stata tempestivamente eccepita da chi abbia interesse con la prima difesa utile (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2018, n. 29649; idem Sezione V penale, 23 febbraio 2016, n. 7108). Inammissibilmente, pertanto, la ricorrente ha, per la prima volta dedotto la esistenza del vizio in relazione alla revoca della ordinanza amnnissiva della prova in sede di presentazione dei motivi appello, trattandosi, in ogni caso, di illegittimità già oggetto di sanatoria processuale. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha disatteso il motivo di impugnazione. Nessun rilievo ha l'eventuale scrutinio della motivazione con la quale la Corte di appello ha disatteso il detto motivo di impugnazione, considerato che l'evidente infondatezza di esso, per come rilevata ora dalla Corte di cassazione, priva di interesse la parte ricorrente in ordine all'attuale allegazione di un vizio di motivazione di un provvedimento negativo per il ricorrente reso in sede di gravame, posto che, seppure fosse oggetto di rivalutazione da parte dell'organo dell'appello a seguito di annullamento con rinvio del provvedimento astrattamente viziato, il nuovo esame del motivo di impugnazione in questione farebbe scaturire, sia pure per diverse ragioni, la medesima decisione già in precedenza assunta dal giudice del gravame (cfr. nel senso ora illustrato: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588).Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00