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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 30795/2026

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del 28/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brindisi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiulioMonferini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 28 gennaio 2026, il Tribunale di Brindisi, quale Giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di CarmelaSemeraro volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenzaemessa dal medesimo Tribunale in data 7 luglio 2025 o, in via gradata, larestituzione nel termine per consentire una tempestiva proposizione dell’atto diappello.1.1.

A fondamento della decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto premessola seguente ricostruzione in fatto:- nel corpo del dispositivo della sentenza sopra menzionata il decidente hariservato il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc.pen., nel termine di novanta giorni dalla pronuncia;- detto termine è venuto a scadenza il 5 ottobre 2025 (domenica) ed èstato, per l’effetto, prorogato di diritto, ai sensi dell’art. 172, comma 3, cod.proc. pen., al 6 ottobre 2025, primo giorno successivo non festivo;- il difensore della [OSCURATO:PERSONA], recatosi, nella data del 6 ottobre 2025,durante l’orario nel quale è consentito l’accesso al pubblico, presso la cancelleriadel [OSCURATO:PERSONA], è stato informato che la motivazione della sentenza non era statadepositata;- lo stesso decidente ha provveduto al deposito della motivazione per viatelematica alle ore 19.56 del 6 ottobre 2025, con apposizione del visto ad operadel cancelliere alle ore

19.57.1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha evidenziato che il difensore dellaSemeraro, muovendo da dette premesse fattuali, ha lamentato la tardività deldeposito della motivazione, in quanto avvenuta al di fuori degli orari di aperturadell’ufficio al pubblico, «invocando l’applicazione dei commi 6, 6-bis e 6-terdell’art. 172 cod. proc pen. e ritenendo che le previsioni ivi contenute abbianouna portata generale dovendosi applicare a tutti gli atti per i quali l’ordinamentoricollega effetti giuridici al decorso del tempo».1.3.

Ha reputato l’assunto difensivo immeritevole di condivisione.Ha, infatti, affermato che l’art. 172, al suo sesto comma, cod. proc. pen. («iltermine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in unufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo iregolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico»), nonché in quelli ad essocorrelati, è disposizione che, secondo consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, non regola il deposito degli atti da parte delGiudice, essendo «chiaramente rivolta…ai soggetti estranei all’ufficio» e, cioè,alle parti processuali.

Ha, per l’effetto, affermato che il [OSCURATO:PERSONA] ben può compieremotivazione della sentenza – anche oltre l’orario di apertura al pubblico dellaCancelleria.

Ha, conclusivamente, sostenuto che la motivazione della sentenzapronunciata nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] è stata tempestivamente depositata.

Ha,infine, negato che nei fatti come sopra descritti possano ravvisarsi i tratti di uncaso fortuito o di una forza maggiore che legittimano la restituzione nel termineper proporre atto di impugnazione («il difensore…ben avrebbe potuto controllaree verificare nei giorni successivi l’avvenuto deposito della sentenza»).2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inosservanza di norme processuali stabilite a pena diinammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) inrelazione agli artt. 172, commi 3, 6, 6-ter, 582, comma 2, lett. c), 548, comma2, cod. proc. pen.

Mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.).Il difensore lamenta che il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione abbiaassunto un contenuto eccentrico rispetto alle doglianze veicolate a mezzodell’istanza.

Con quest’ultima, infatti, non si è sostenuto che il deposito dellamotivazione della sentenza sia stato tardivo ma, piuttosto, che gli effetti di esso,in quanto avvenuto fuori dall’orario di apertura dell’ufficio, debbano comunquedecorrere dal giorno successivo.

Evidenzia che le sentenze della Corte dicassazione alle quali il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha fatto richiamo per supportare ilproprio convincimento risultano accomunate dal fatto che il compimento dell’attoda parte del decidente in orario in cui l’ufficio non era aperto al pubblico nonabbia mai determinato «in modo occulto e non conoscibile la decorrenza di untermine decadenziale per le parti», come, invece, è accaduto nel caso in esame(«qui il deposito della motivazione costituisce il dies a quo per la decorrenza deltermine dell’impugnazione, ossia l’unico fatto giuridico idoneo a far decorrere iltermine di cui all’art. 585 cod. proc. pen»).

Sostiene che la nozione di «scadenzadel termine» di cui all’art. 585 cod. proc. pen. non sia concetto autonomo edautosufficiente, ma debba essere determinato, in un’ottica attenta a cogliere ilprofilo funzionale delle disposizioni in esame, alla luce della disciplina generalesul computo dei termini di cui all’art. 172 cod. proc. pen. (e, in particolare, il suosesto comma).

Sostiene, pertanto, che la previsione di cui all’art. 548, comma 2,cod. proc. pen. non avrebbe alcuna logica se dovesse essere intesa nel senso cheil difensore, in assenza di un deposito conoscibile entro l’orario di chiusuradell’ufficio nel giorno di scadenza, sia, comunque, onerato di verificare nei giornisuccessivi l’eventuale deposito del provvedimento in un orario successivo.Rimarca come ogni differente interpretazione priverebbe della funzione digaranzia che gli è propria l’avviso previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc.pen., atteso che «il difensore, per non incorrere in decadenza, sarebbecomunque costretto a monitorare l’ufficio nei giorni successivi, con il rischio divedere ridotto in concreto il tempo a disposizione per proporre impugnazione».Evidenzia che detta lettura riceve conforto nella complessiva disciplina di cuiall’art. 172 cod. proc. pen. e sostiene, in particolare, che la previsione di cui aicommi 6-bis e 6-ter conforta detto assunto atteso che dette norme, purprevedendo il deposito digitale anche oltre l’orario di apertura «ancorano glieffetti giuridici alla prima apertura utile dell’ufficio», senza, peraltro, introdurreuna disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito dai commi 3 e 6, ma solotrasponendone un’identica ratio nel diverso contesto tecnologico.

Rimarca,peraltro, che se per tutte le parti, ivi compreso il Pubblico ministero, il limitedell’orario di apertura al pubblico costituisce un vincolo invalicabile, funzionale agarantire la certezza della scadenza dei termini, il sistema perderebbe dicoerenza nel consentire che il medesimo limite possa essere superato quandol’atto destinato a produrre immediati effetti decadenziali provenga dal [OSCURATO:PERSONA].Rappresenta conclusivamente come, alla luce di dette considerazioni, il depositodella motivazione della sentenza è divenuto efficace nei confronti delle parti soloil 7 ottobre («alla prima apertura utile della cancelleria») e che la fattispecie inesame rientra, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 548, comma 2, cod. proc.pen.2.2.

Inosservanza di norme processuali stabilite a pena diinammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) inrelazione all’art. 175 cod. pen.Il difensore lamenta che, anche a voler ritenere tempestivo il deposito dellamotivazione della sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque errato nel rigettare larichiesta di rimessione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.

Ribadisceche la comunicazione orale ricevuta, qualche minuto prima delle ore 13.00 del 6ottobre, dal cancelliere in merito al mancato deposito della motivazione haingenerato una legittima aspettativa in merito alla futura ricezione dell’avviso dideposito di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

Costituisce, infatti,espressione di un principio consolidato quello per il quale l’informazione ricevutadalla Cancelleria costituisca forza maggiore e possa giustificare la restituzione intermine per proporre impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di condivisione.

Il provvedimento impugnato sisottrae ai vizi di legittimità che con esso sono stati dedotti.2.

Al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, appareutile procedere in via preliminare ad una compiuta ricognizione del datonormativo che delinea il perimetro entro il quale si collocano le censure difensive.L’art. 172 cod. proc. pen. – disposizione che, com’è noto, detta le «regolegenerali» in materia di termini processuali – stabilisce, al suo sesto comma, ilprincipio per il quale «il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti ocompiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento incui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico».La norma in esame ha subìto un significativo arricchimento del suocontenuto, mediante l’inserimento di due nuovi commi (il 6-bis ed il 6-ter),giusta previsione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10ottobre 2022, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199.Con dette norme il legislatore, anche alla luce dell'esperienza maturatadurante l'emergenza pandemica, ha, infatti, inteso agevolare ed incentivare ilricorso alle modalità telematiche di deposito degli atti, in un'ottica disemplificazione e razionalizzazione dell'attività processuale.

E così, per effettodella previsione di cui all’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., il termine «perfare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficiogiudiziario» si considera rispettato «se l’accettazione da parte del sistemainformatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile», fermo restando che,ai sensi del successivo comma 6-ter, se il medesimo deposito telematico è statoeffettuato «fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento», in un contestotemporale, cioè, nel quale il personale addetto alla cancelleria non può dare attodella sua ricezione, i termini «si computano dalla data della prima aperturaimmediatamente successiva dell’ufficio».2.1.

Nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che la disposizione di cuiall’art. 172, comma 6, nonché la specifica regolamentazione di cui ai successivicommi 6-bis e 6-ter, cod. pen. riguardino il deposito o, comunque, il compimentodi atti ad opera delle parti processuali e non disciplinino, di contro, l’attività delgiudice.In tal senso depone il tenore letterale delle norme in esame, posto che esserichiamano categorie di atti/attività (il rendere una dichiarazione, il depositare undocumento, il compiere altri atti) diverse dal genus dei «provvedimenti», sianoessi sentenze, ordinanze o decreti, attraverso i quali si articola, invece, l’attivitàdel decidente.Nessun limite di ordine temporale grava, pertanto, sul [OSCURATO:PERSONA], che puòliberamente compiere attività processuale di ogni tipo anche oltre l’orario diapertura al pubblico della propria cancelleria.Alla luce delle considerazioni appena spese, costituenti, per il vero,l’espressione di un orientamento interpretativo granitico a più riprese validatodalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 9373 del 11/01/2019,Maggioni, Rv. 275764, o, ancor più di recente, Sez. 1, n. 13496 del 24/03/2026,Riccardi, Rv. 289749 – 01), il presupposto argomentativo dal quale il Giudicedell’esecuzione ha preso le mosse per fondare il proprio convincimento appareimmune da vizi.Parimenti incensurabile è il precipitato logico-giuridico che da dettapremessa risulta sviluppato nel corpo dell’ordinanza impugnata: se lamotivazione della sentenza emessa nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] è stata dalgiudice depositata nel rispetto del termine indicato in dispositivo ai sensi dell’art.544, comma 3, cod. proc. pen. (esso scadeva alle ore 23.59 del 6 ottobre 2025,mentre il deposito è avvenuto, come detto, alle ore 19.56), ne consegue,inevitabilmente, che non possa trovare applicazione il disposto di cui all’art. 548,comma 2, cod. proc. pen., che onera la cancelleria di procedere allacomunicazione ed alla notificazione dell’avviso di deposito per la sola ipotesi incui il giudice non abbia, per l’appunto, rispettato il termine di deposito.La diversa lettura proposta dal difensore del ricorrente – laddove, all’esordiodel gravame, ipotizza che gli effetti del deposito di un atto del [OSCURATO:PERSONA] effettuatotempestivamente ma in orario di chiusura della cancelleria dovrebbero comunquedecorrere dal giorno successivo – appare irricevibile, essa ipotizzando unascissione tra il momento in cui l’atto del giudice si perfeziona e il contesto in cuiesplica i suoi effetti che, in assenza di copertura normativa, non rinviene alcunalegittimazione sulla scorta dei principi di ordine generale che governano lamateria processualpenalistica.Né a detto risultato interpretativo può, per altra via, pervenirsi valorizzandole considerazioni di ordine funzionale sviluppate nel ricorso.

Esse, infatti, laddoveconfigurano una situazione di incertezza nella determinazione del dies nel qualeviene in scadenza un termine previsto, a pena di decadenza, per il depositodell’atto, con conseguenza negativa refluenza sul diritto di difesa dell’imputato,muovono da presupposti fattuali privi di effettiva capacità persuasiva.

Inparticolare, la prospettazione secondo la quale il difensore dell’imputato che«dopo aver verificato l’omesso deposito alla chiusura dell’ufficio nel giorno discadenza» sarebbe, comunque, tenuto a «reiterare accessi nei giorni successiviper intercettare eventuali formalizzazioni seriali» è, all’evidenza, infondata.

Afronte del superiore quadro normativo l’unico onere gravante sulla difesa è,invero, quello di verificare se il deposito sia avvenuto entro le 24.00 del giornoprevisto per il deposito della motivazione: ad esso può agevolmente adempiersimediante un unico accesso presso la cancelleria da effettuarsi nel giornosuccessivo alla data di scadenza.Né, da ultimo, può trovare accoglimento la richiesta difensiva, avanzata invia gradata, volta ad ottenere una restituzione nel termine ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 175 cod. proc. pen.Come evidenziatosi, il difensore, dopo aver sostenuto di essersi recatopersonalmente, alle ore 13.00 del 6 ottobre 2025, presso la cancelleria delgiudice e di essere stato informato del mancato deposito della motivazione, hasostenuto che in detta informazione, alla quale egli si è affidato («la difesa avevaricevuto rassicurazioni sul fatto che, in esito al mancato deposito…sarebbe statonotificato l’avviso di deposito»), debbano ravvisarsi, in coerenza ad unconsolidato approdo della giurisprudenza di legittimità, gli estremi di una forzamaggiore e di un caso fortuito che ha impedito il rispetto del termine per laproposizione dell’atto di appello.L’argomento non persuade proprio sulla scorta di un prudenteapprezzamento degli approdi interpretativi richiamati nel corpo del ricorso cuiquesta Corte è, al riguardo, pervenuta, approdi dai quali questo collegio nonritiene di doversi discostare.

E’ pur vero, allora, che deve ritenersi integrare«fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termineper l'impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omessotempestivo deposito della sentenza nei termini di rito», ma a condizione chel'istante abbia fornito rigorosa prova «mediante attestazione di cancelleria o altrodella facoltà di impugnazione, non potendosi limitare «ad allegare a sostegno delproprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati(cfr., tra la altre, Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965 - 01)».Nel caso in esame difettano entrambi i presupposti appena delineati.L’informazione che la cancelleria ha reso al difensore non era erronea, posto che,all’orario sopra indicato, la motivazione della sentenza non era stataeffettivamente ancora depositata.

Ancor di più, tutta la rappresentazione in fattoofferta dal difensore del ricorrente costituisce mera asserzione labiale, nonsupportata da alcun elemento probatorio dotato di apprezzabile valenzadimostrativa, ed alla quale, quindi, non può attribuirsi alcun rilievo.3.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, si impone il rigetto delricorso.

Ad esso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 28/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Brindisi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiulioMonferini, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 28 gennaio 2026, il Tribunale di Brindisi, quale Giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di CarmelaSemeraro volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenzaemessa dal medesimo Tribunale in data 7 luglio 2025 o, in via gradata, larestituzione nel termine per consentire una tempestiva proposizione dell’atto diappello.1.1. A fondamento della decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto premessola seguente ricostruzione in fatto:- nel corpo del dispositivo della sentenza sopra menzionata il decidente hariservato il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc.pen., nel termine di novanta giorni dalla pronuncia;- detto termine è venuto a scadenza il 5 ottobre 2025 (domenica) ed èstato, per l’effetto, prorogato di diritto, ai sensi dell’art. 172, comma 3, cod.proc. pen., al 6 ottobre 2025, primo giorno successivo non festivo;- il difensore della [OSCURATO:PERSONA], recatosi, nella data del 6 ottobre 2025,durante l’orario nel quale è consentito l’accesso al pubblico, presso la cancelleriadel [OSCURATO:PERSONA], è stato informato che la motivazione della sentenza non era statadepositata;- lo stesso decidente ha provveduto al deposito della motivazione per viatelematica alle ore 19.56 del 6 ottobre 2025, con apposizione del visto ad operadel cancelliere alle ore 19.57.1.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha evidenziato che il difensore dellaSemeraro, muovendo da dette premesse fattuali, ha lamentato la tardività deldeposito della motivazione, in quanto avvenuta al di fuori degli orari di aperturadell’ufficio al pubblico, «invocando l’applicazione dei commi 6, 6-bis e 6-terdell’art. 172 cod. proc pen. e ritenendo che le previsioni ivi contenute abbianouna portata generale dovendosi applicare a tutti gli atti per i quali l’ordinamentoricollega effetti giuridici al decorso del tempo».1.3. Ha reputato l’assunto difensivo immeritevole di condivisione.Ha, infatti, affermato che l’art. 172, al suo sesto comma, cod. proc. pen. («iltermine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in unufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo iregolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico»), nonché in quelli ad essocorrelati, è disposizione che, secondo consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, non regola il deposito degli atti da parte delGiudice, essendo «chiaramente rivolta…ai soggetti estranei all’ufficio» e, cioè,alle parti processuali. Ha, per l’effetto, affermato che il [OSCURATO:PERSONA] ben può compieremotivazione della sentenza – anche oltre l’orario di apertura al pubblico dellaCancelleria. Ha, conclusivamente, sostenuto che la motivazione della sentenzapronunciata nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] è stata tempestivamente depositata. Ha,infine, negato che nei fatti come sopra descritti possano ravvisarsi i tratti di uncaso fortuito o di una forza maggiore che legittimano la restituzione nel termineper proporre atto di impugnazione («il difensore…ben avrebbe potuto controllaree verificare nei giorni successivi l’avvenuto deposito della sentenza»).2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena diinammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) inrelazione agli artt. 172, commi 3, 6, 6-ter, 582, comma 2, lett. c), 548, comma2, cod. proc. pen. Mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.).Il difensore lamenta che il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione abbiaassunto un contenuto eccentrico rispetto alle doglianze veicolate a mezzodell’istanza. Con quest’ultima, infatti, non si è sostenuto che il deposito dellamotivazione della sentenza sia stato tardivo ma, piuttosto, che gli effetti di esso,in quanto avvenuto fuori dall’orario di apertura dell’ufficio, debbano comunquedecorrere dal giorno successivo. Evidenzia che le sentenze della Corte dicassazione alle quali il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha fatto richiamo per supportare ilproprio convincimento risultano accomunate dal fatto che il compimento dell’attoda parte del decidente in orario in cui l’ufficio non era aperto al pubblico nonabbia mai determinato «in modo occulto e non conoscibile la decorrenza di untermine decadenziale per le parti», come, invece, è accaduto nel caso in esame(«qui il deposito della motivazione costituisce il dies a quo per la decorrenza deltermine dell’impugnazione, ossia l’unico fatto giuridico idoneo a far decorrere iltermine di cui all’art. 585 cod. proc. pen»). Sostiene che la nozione di «scadenzadel termine» di cui all’art. 585 cod. proc. pen. non sia concetto autonomo edautosufficiente, ma debba essere determinato, in un’ottica attenta a cogliere ilprofilo funzionale delle disposizioni in esame, alla luce della disciplina generalesul computo dei termini di cui all’art. 172 cod. proc. pen. (e, in particolare, il suosesto comma). Sostiene, pertanto, che la previsione di cui all’art. 548, comma 2,cod. proc. pen. non avrebbe alcuna logica se dovesse essere intesa nel senso cheil difensore, in assenza di un deposito conoscibile entro l’orario di chiusuradell’ufficio nel giorno di scadenza, sia, comunque, onerato di verificare nei giornisuccessivi l’eventuale deposito del provvedimento in un orario successivo.Rimarca come ogni differente interpretazione priverebbe della funzione digaranzia che gli è propria l’avviso previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc.pen., atteso che «il difensore, per non incorrere in decadenza, sarebbecomunque costretto a monitorare l’ufficio nei giorni successivi, con il rischio divedere ridotto in concreto il tempo a disposizione per proporre impugnazione».Evidenzia che detta lettura riceve conforto nella complessiva disciplina di cuiall’art. 172 cod. proc. pen. e sostiene, in particolare, che la previsione di cui aicommi 6-bis e 6-ter conforta detto assunto atteso che dette norme, purprevedendo il deposito digitale anche oltre l’orario di apertura «ancorano glieffetti giuridici alla prima apertura utile dell’ufficio», senza, peraltro, introdurreuna disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito dai commi 3 e 6, ma solotrasponendone un’identica ratio nel diverso contesto tecnologico. Rimarca,peraltro, che se per tutte le parti, ivi compreso il Pubblico ministero, il limitedell’orario di apertura al pubblico costituisce un vincolo invalicabile, funzionale agarantire la certezza della scadenza dei termini, il sistema perderebbe dicoerenza nel consentire che il medesimo limite possa essere superato quandol’atto destinato a produrre immediati effetti decadenziali provenga dal [OSCURATO:PERSONA].Rappresenta conclusivamente come, alla luce di dette considerazioni, il depositodella motivazione della sentenza è divenuto efficace nei confronti delle parti soloil 7 ottobre («alla prima apertura utile della cancelleria») e che la fattispecie inesame rientra, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 548, comma 2, cod. proc.pen.2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena diinammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) inrelazione all’art. 175 cod. pen.Il difensore lamenta che, anche a voler ritenere tempestivo il deposito dellamotivazione della sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque errato nel rigettare larichiesta di rimessione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. Ribadisceche la comunicazione orale ricevuta, qualche minuto prima delle ore 13.00 del 6ottobre, dal cancelliere in merito al mancato deposito della motivazione haingenerato una legittima aspettativa in merito alla futura ricezione dell’avviso dideposito di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Costituisce, infatti,espressione di un principio consolidato quello per il quale l’informazione ricevutadalla Cancelleria costituisca forza maggiore e possa giustificare la restituzione intermine per proporre impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di condivisione. Il provvedimento impugnato sisottrae ai vizi di legittimità che con esso sono stati dedotti.2. Al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, appareutile procedere in via preliminare ad una compiuta ricognizione del datonormativo che delinea il perimetro entro il quale si collocano le censure difensive.L’art. 172 cod. proc. pen. – disposizione che, com’è noto, detta le «regolegenerali» in materia di termini processuali – stabilisce, al suo sesto comma, ilprincipio per il quale «il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti ocompiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento incui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico».La norma in esame ha subìto un significativo arricchimento del suocontenuto, mediante l’inserimento di due nuovi commi (il 6-bis ed il 6-ter),giusta previsione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto-legge 10ottobre 2022, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199.Con dette norme il legislatore, anche alla luce dell'esperienza maturatadurante l'emergenza pandemica, ha, infatti, inteso agevolare ed incentivare ilricorso alle modalità telematiche di deposito degli atti, in un'ottica disemplificazione e razionalizzazione dell'attività processuale. E così, per effettodella previsione di cui all’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., il termine «perfare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficiogiudiziario» si considera rispettato «se l’accettazione da parte del sistemainformatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile», fermo restando che,ai sensi del successivo comma 6-ter, se il medesimo deposito telematico è statoeffettuato «fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento», in un contestotemporale, cioè, nel quale il personale addetto alla cancelleria non può dare attodella sua ricezione, i termini «si computano dalla data della prima aperturaimmediatamente successiva dell’ufficio».2.1. Nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che la disposizione di cuiall’art. 172, comma 6, nonché la specifica regolamentazione di cui ai successivicommi 6-bis e 6-ter, cod. pen. riguardino il deposito o, comunque, il compimentodi atti ad opera delle parti processuali e non disciplinino, di contro, l’attività delgiudice.In tal senso depone il tenore letterale delle norme in esame, posto che esserichiamano categorie di atti/attività (il rendere una dichiarazione, il depositare undocumento, il compiere altri atti) diverse dal genus dei «provvedimenti», sianoessi sentenze, ordinanze o decreti, attraverso i quali si articola, invece, l’attivitàdel decidente.Nessun limite di ordine temporale grava, pertanto, sul [OSCURATO:PERSONA], che puòliberamente compiere attività processuale di ogni tipo anche oltre l’orario diapertura al pubblico della propria cancelleria.Alla luce delle considerazioni appena spese, costituenti, per il vero,l’espressione di un orientamento interpretativo granitico a più riprese validatodalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 9373 del 11/01/2019,Maggioni, Rv. 275764, o, ancor più di recente, Sez. 1, n. 13496 del 24/03/2026,Riccardi, Rv. 289749 – 01), il presupposto argomentativo dal quale il Giudicedell’esecuzione ha preso le mosse per fondare il proprio convincimento appareimmune da vizi.Parimenti incensurabile è il precipitato logico-giuridico che da dettapremessa risulta sviluppato nel corpo dell’ordinanza impugnata: se lamotivazione della sentenza emessa nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] è stata dalgiudice depositata nel rispetto del termine indicato in dispositivo ai sensi dell’art.544, comma 3, cod. proc. pen. (esso scadeva alle ore 23.59 del 6 ottobre 2025,mentre il deposito è avvenuto, come detto, alle ore 19.56), ne consegue,inevitabilmente, che non possa trovare applicazione il disposto di cui all’art. 548,comma 2, cod. proc. pen., che onera la cancelleria di procedere allacomunicazione ed alla notificazione dell’avviso di deposito per la sola ipotesi incui il giudice non abbia, per l’appunto, rispettato il termine di deposito.La diversa lettura proposta dal difensore del ricorrente – laddove, all’esordiodel gravame, ipotizza che gli effetti del deposito di un atto del [OSCURATO:PERSONA] effettuatotempestivamente ma in orario di chiusura della cancelleria dovrebbero comunquedecorrere dal giorno successivo – appare irricevibile, essa ipotizzando unascissione tra il momento in cui l’atto del giudice si perfeziona e il contesto in cuiesplica i suoi effetti che, in assenza di copertura normativa, non rinviene alcunalegittimazione sulla scorta dei principi di ordine generale che governano lamateria processualpenalistica.Né a detto risultato interpretativo può, per altra via, pervenirsi valorizzandole considerazioni di ordine funzionale sviluppate nel ricorso. Esse, infatti, laddoveconfigurano una situazione di incertezza nella determinazione del dies nel qualeviene in scadenza un termine previsto, a pena di decadenza, per il depositodell’atto, con conseguenza negativa refluenza sul diritto di difesa dell’imputato,muovono da presupposti fattuali privi di effettiva capacità persuasiva. Inparticolare, la prospettazione secondo la quale il difensore dell’imputato che«dopo aver verificato l’omesso deposito alla chiusura dell’ufficio nel giorno discadenza» sarebbe, comunque, tenuto a «reiterare accessi nei giorni successiviper intercettare eventuali formalizzazioni seriali» è, all’evidenza, infondata. Afronte del superiore quadro normativo l’unico onere gravante sulla difesa è,invero, quello di verificare se il deposito sia avvenuto entro le 24.00 del giornoprevisto per il deposito della motivazione: ad esso può agevolmente adempiersimediante un unico accesso presso la cancelleria da effettuarsi nel giornosuccessivo alla data di scadenza.Né, da ultimo, può trovare accoglimento la richiesta difensiva, avanzata invia gradata, volta ad ottenere una restituzione nel termine ai sensi e per glieffetti di cui all’art. 175 cod. proc. pen.Come evidenziatosi, il difensore, dopo aver sostenuto di essersi recatopersonalmente, alle ore 13.00 del 6 ottobre 2025, presso la cancelleria delgiudice e di essere stato informato del mancato deposito della motivazione, hasostenuto che in detta informazione, alla quale egli si è affidato («la difesa avevaricevuto rassicurazioni sul fatto che, in esito al mancato deposito…sarebbe statonotificato l’avviso di deposito»), debbano ravvisarsi, in coerenza ad unconsolidato approdo della giurisprudenza di legittimità, gli estremi di una forzamaggiore e di un caso fortuito che ha impedito il rispetto del termine per laproposizione dell’atto di appello.L’argomento non persuade proprio sulla scorta di un prudenteapprezzamento degli approdi interpretativi richiamati nel corpo del ricorso cuiquesta Corte è, al riguardo, pervenuta, approdi dai quali questo collegio nonritiene di doversi discostare. E’ pur vero, allora, che deve ritenersi integrare«fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termineper l'impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omessotempestivo deposito della sentenza nei termini di rito», ma a condizione chel'istante abbia fornito rigorosa prova «mediante attestazione di cancelleria o altrodella facoltà di impugnazione, non potendosi limitare «ad allegare a sostegno delproprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati(cfr., tra la altre, Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, Rv. 264965 - 01)».Nel caso in esame difettano entrambi i presupposti appena delineati.L’informazione che la cancelleria ha reso al difensore non era erronea, posto che,all’orario sopra indicato, la motivazione della sentenza non era stataeffettivamente ancora depositata. Ancor di più, tutta la rappresentazione in fattoofferta dal difensore del ricorrente costituisce mera asserzione labiale, nonsupportata da alcun elemento probatorio dotato di apprezzabile valenzadimostrativa, ed alla quale, quindi, non può attribuirsi alcun rilievo.3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, si impone il rigetto delricorso. Ad esso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30795/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris