Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14031/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30354-2020 proposto da: A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA] del MOUSE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -agpresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva accolto la sola domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise-, ed aveva, »rvece, respinto la richiesta di pagamento delle differenze retributive, formulata, ex art. 2126 cod. civ., sul presupposto della natura subordinata delle prestazioni rese in forza di contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa;

2. la Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che avevano interessato il periodo 10 maggio 2006/28 febbraio 2014, erano stati stipulati senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili dell'ufficio di assegnazione ed era stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero;

3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di quattro motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha notificato ricorso incidentale affidato ad un'unica censura;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Ric. 2020 n. 30354 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo del ricorso principale l'A.S.Re.M. fa valere la nullità della sentenza impugnata, asseritamente derivata dalla violazione degli artt. 115 e 416 comma 3 cod. proc. civ., denunciata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.;

1.1. sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere pacifiche le circostanze allegate dal [OSCURATO:PERSONA] perché, al contrario, tutte le allegazioni erano state tempestivamente contestate dalla resistente, la quale aveva altresì dedotto che le modalità di svolgimento della prestazione, come descritte in ricorso, erano compatibili con la prestazione di attività autonoma e conformi al regolamento contrattuale che escludeva in modo espresso il vincolo di subordinazione;

2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'A.S.Re.M. addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art. 2094 cod. civ. nonché gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. svalutando il regolamento contrattuale e fondando la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo;

3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente principale si duole della violazione dell'art.2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe nito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative deila prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa;

4. infine con il quarto motivo l'A.S.Re.M. denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

«omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione tra le parti» e sostiene, in sintesi, che il [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio libero, oltre a Ric. 2020 n. 30354 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3- riferire modalità di svolgimento del rapporto compatibili con la natura autonoma dello stesso, aveva finito per ammettere che le assenze non dovevano essere autorizzate ma solo «previamente concordate»; 5, il ricorso incidentale, con un unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55/2014 e censura il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, addebitando alla Corte territoriale di essersi discostata dai parametri medi senza fornire adeguata motivazione;

5.1. il ricorrente incidentale aggiunge che l'A.S.Re.M. doveva essere condannata a rifondere all'appellante, oltre alle spese generali del 15%, anche quelle documentate ed in particolare il contributo unificato pari ad C 569,25;

6. il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni, innanzitutto perché carente del requisito di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. quanto alla sentenza di primo grado, in relazione alla quale non accenna neppure alle ragioni per le quali il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno e non quella di condanna al pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.; la carenza dell'esposizione dei fatti risulta evidente se si considera che il controricorrente formula specifica eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso, evidenziando che si era formato giudicato interno sulla natura subordinata del rapporto, ritenuta dal Tribunale senza che la A.S.Re.M. avesse proposto appello, in via principale o incidentale;

7. anche a voler prescindere da detto assorbente rilievo va detto che il primo motivo, incentrato sull'asserita contestazione delle circostanze allegate nel ricorso, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la Corte territoriale non ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non fossero state contestate dall'Azienda, bensì ha valutato le risultanze istruttorie (interrogatorio delle parti e documentazioni in atti) dalle quali ha ritenuto di poter trarre la prova degli indici della subordinazione; Ric. 2020 n. 30354 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4-

7.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

8. il secondo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato inserito nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico;

8.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla uce della documentazione prodotta e di quanto riferito dal delegato dell'ASREM ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei superiori (pag. 6-7 della motivazione);

8.2. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il 20 n. 30354 sez.

ML - ud. 21-12-2021 dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);

8.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurímis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);

8.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa;

8.5. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass.

Ric. 2020 n. 30354 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -6- S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

8.6. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. n. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009);

9. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il terzo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato -saurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018);

9.1. è stato precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto;

9.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria D» ed ha desunto Ric. 2020 n. 30354 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -7- l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 16 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità;

9.3. d'altro canto la ricorrente non richiama le declaratorie contrattuali né indica le ragioni per le quali il giudice d'appello avrebbe errato nel sussumere nell'Area D le mansioni descritte nella relazione del dirigente dell'Ufficio richiamata dalla Corte territoriale;

10. dalla ritenuta inammissibilità del ricorso principale discende l'inefficacia ex art. 334, comma 2, del ricorso incidentale;

10.1. va ribadito, infatti, che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, cod. proc. civ. è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 6077/2015 e Cass. n. 17707/2021);

10.2. la sentenza impugnata, non notificata, risulta pubblicata il 3 aprile 2020 sicché al momento della notifica del ricorso incidentale (9 dicembre 2020) era già spirato il termine semestrale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.;

11. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale, perché la soccombenza deve essere riferita solo a quest'ultima;

11.1. infatti nel dichiarare la perdita di efficacia, la Corte di Cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e, dunque, l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum porta a ritenere che l'instaurazione del giudizio sia da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale ( Cass. n. 15220/2018);

12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e Ric. 2020 n. 30354 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -8- per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale;

12.1. le richiamate condizioni non sono ravvisabili, invece, per le ragioni dette, nei confronti del ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v.

Cass. n. 32209/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di itributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30354-2020 proposto da: A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA] del MOUSE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -agpresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva accolto la sola domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise-, ed aveva, »rvece, respinto la richiesta di pagamento delle differenze retributive, formulata, ex art. 2126 cod. civ., sul presupposto della natura subordinata delle prestazioni rese in forza di contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa; 2. la Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che avevano interessato il periodo 10 maggio 2006/28 febbraio 2014, erano stati stipulati senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili dell'ufficio di assegnazione ed era stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero; 3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di quattro motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha notificato ricorso incidentale affidato ad un'unica censura; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Ric. 2020 n. 30354 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del ricorso principale l'A.S.Re.M. fa valere la nullità della sentenza impugnata, asseritamente derivata dalla violazione degli artt. 115 e 416 comma 3 cod. proc. civ., denunciata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; 1.1. sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere pacifiche le circostanze allegate dal [OSCURATO:PERSONA] perché, al contrario, tutte le allegazioni erano state tempestivamente contestate dalla resistente, la quale aveva altresì dedotto che le modalità di svolgimento della prestazione, come descritte in ricorso, erano compatibili con la prestazione di attività autonoma e conformi al regolamento contrattuale che escludeva in modo espresso il vincolo di subordinazione; 2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'A.S.Re.M. addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art. 2094 cod. civ. nonché gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. svalutando il regolamento contrattuale e fondando la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo; 3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente principale si duole della violazione dell'art.2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe nito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative deila prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa; 4. infine con il quarto motivo l'A.S.Re.M. denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione tra le parti» e sostiene, in sintesi, che il [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio libero, oltre a Ric. 2020 n. 30354 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- riferire modalità di svolgimento del rapporto compatibili con la natura autonoma dello stesso, aveva finito per ammettere che le assenze non dovevano essere autorizzate ma solo «previamente concordate»; 5, il ricorso incidentale, con un unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55/2014 e censura il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, addebitando alla Corte territoriale di essersi discostata dai parametri medi senza fornire adeguata motivazione; 5.1. il ricorrente incidentale aggiunge che l'A.S.Re.M. doveva essere condannata a rifondere all'appellante, oltre alle spese generali del 15%, anche quelle documentate ed in particolare il contributo unificato pari ad C 569,25; 6. il ricorso principale è inammissibile in tutte le sue articolazioni, innanzitutto perché carente del requisito di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. quanto alla sentenza di primo grado, in relazione alla quale non accenna neppure alle ragioni per le quali il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno e non quella di condanna al pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.; la carenza dell'esposizione dei fatti risulta evidente se si considera che il controricorrente formula specifica eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso, evidenziando che si era formato giudicato interno sulla natura subordinata del rapporto, ritenuta dal Tribunale senza che la A.S.Re.M. avesse proposto appello, in via principale o incidentale; 7. anche a voler prescindere da detto assorbente rilievo va detto che il primo motivo, incentrato sull'asserita contestazione delle circostanze allegate nel ricorso, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la Corte territoriale non ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente non fossero state contestate dall'Azienda, bensì ha valutato le risultanze istruttorie (interrogatorio delle parti e documentazioni in atti) dalle quali ha ritenuto di poter trarre la prova degli indici della subordinazione; Ric. 2020 n. 30354 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- 7.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 8. il secondo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato inserito nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; 8.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla uce della documentazione prodotta e di quanto riferito dal delegato dell'ASREM ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei superiori (pag. 6-7 della motivazione); 8.2. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il 20 n. 30354 sez. ML - ud. 21-12-2021 dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 8.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurímis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 8.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 8.5. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. Ric. 2020 n. 30354 sez. ML - ud. 21-12-2021 -6- S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 8.6. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. n. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009); 9. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il terzo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato -saurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 9.1. è stato precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto; 9.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria D» ed ha desunto Ric. 2020 n. 30354 sez. ML - ud. 21-12-2021 -7- l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 16 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; 9.3. d'altro canto la ricorrente non richiama le declaratorie contrattuali né indica le ragioni per le quali il giudice d'appello avrebbe errato nel sussumere nell'Area D le mansioni descritte nella relazione del dirigente dell'Ufficio richiamata dalla Corte territoriale; 10. dalla ritenuta inammissibilità del ricorso principale discende l'inefficacia ex art. 334, comma 2, del ricorso incidentale; 10.1. va ribadito, infatti, che il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, cod. proc. civ. è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 6077/2015 e Cass. n. 17707/2021); 10.2. la sentenza impugnata, non notificata, risulta pubblicata il 3 aprile 2020 sicché al momento della notifica del ricorso incidentale (9 dicembre 2020) era già spirato il termine semestrale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.; 11. le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale, perché la soccombenza deve essere riferita solo a quest'ultima; 11.1. infatti nel dichiarare la perdita di efficacia, la Corte di Cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e, dunque, l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum porta a ritenere che l'instaurazione del giudizio sia da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale ( Cass. n. 15220/2018); 12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e Ric. 2020 n. 30354 sez. ML - ud. 21-12-2021 -8- per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale; 12.1. le richiamate condizioni non sono ravvisabili, invece, per le ragioni dette, nei confronti del ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. n. 32209/2021). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di itributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit.
Sentenza Cassazione n. 14031/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris