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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05344/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine all'art. 116, comma 15, C. d.

S., nella parte in cui è stata illegittimamente irrogata, oltre alla pena dell'arresto, anche a quella dell'ammenda.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto prospetta enun- ciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo.

Va osservato che il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con la recidiva, anche penale, nel biennio, reato per il quale non vale la depenalizzazione di cui al D.Igs. 8/2016.

La pena prevista non è solo quella dell'arresto, ma è anche quella - congiunta - dell'ammenda, già in precedenza prevista e che è stata trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente "depenalizzata" (ossia senza la recidiva nel bien- nio).

Il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, nell'ipotesi di recidiva nel biennio ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda perché la norma incriminatrice aggiunge alla pena pecuniaria dell'ammenda da 2.257 a 9.032 euro, in caso di recidiva, la pena dell'arresto fino ad un anno, come reso evidente dalla frase "si applica altresì" che precede l'indi- cazione della pena detentiva (Sez. 7, Ordinanza n. 13058 del 2022).

Le indicazioni giurisprudenziali citate in ricorso, peraltro solo mediante estrapolazione dì frasi svincolate dal loro contesto, non hanno riguardato la questione qui sollevata che, come si è detto, trova testuale risposta nel disposto di legge.

3. Quanto alla eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sen- tenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, va os- servato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266, relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine all'art. 116, comma 15, C. d. S., nella parte in cui è stata illegittimamente irrogata, oltre alla pena dell'arresto, anche a quella dell'ammenda. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto prospetta enun- ciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Va osservato che il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con la recidiva, anche penale, nel biennio, reato per il quale non vale la depenalizzazione di cui al D.Igs. 8/2016. La pena prevista non è solo quella dell'arresto, ma è anche quella - congiunta - dell'ammenda, già in precedenza prevista e che è stata trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente "depenalizzata" (ossia senza la recidiva nel bien- nio). Il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, nell'ipotesi di recidiva nel biennio ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda perché la norma incriminatrice aggiunge alla pena pecuniaria dell'ammenda da 2.257 a 9.032 euro, in caso di recidiva, la pena dell'arresto fino ad un anno, come reso evidente dalla frase "si applica altresì" che precede l'indi- cazione della pena detentiva (Sez. 7, Ordinanza n. 13058 del 2022). Le indicazioni giurisprudenziali citate in ricorso, peraltro solo mediante estrapolazione dì frasi svincolate dal loro contesto, non hanno riguardato la questione qui sollevata che, come si è detto, trova testuale risposta nel disposto di legge. 3. Quanto alla eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sen- tenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, va os- servato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266, relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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