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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 35000/2026

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carico diDEL ZIO Gianluca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza delTribunale di Trani.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 22.4.2026, il G.i.p. del Tribunale di Trani hasollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Trani in composizionemonocratica, dal quale aveva ricevuto in restituzione gli atti relativi alprocedimento in epigrafe per l’ulteriore corso.In particolare, il G.i.p. ha premesso che: a) era stato emesso dal suo ufficio,su richiesta del pubblico ministero, un decreto di giudizio immediato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) il difensore dell'imputato, munito diprocura speciale, aveva richiesto il giudizio abbreviato in data 26.10.2024; c) ilG.i.p., pertanto, aveva disposto la trasmissione degli atti al G.u.p. tabellarmentecompetente, che aveva fissato l'udienza in camera di consiglio; d) all'udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima dell'ammissione al giudizio abbreviato, l'imputato presenteaveva rinunciato al rito speciale; e) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, era statoemesso il decreto dispositivo del giudizio dinanzi al giudice monocratico, il qualeaveva successivamente dichiarato l'abnormità del relativo provvedimento.Ciò premesso, il G.i.p. ha precisato che il rinvio a giudizio a seguito dirinuncia al giudizio abbreviato non ancora ammesso è avvenuto in virtù diquell'orientamento giurisprudenziale che considera la richiesta revocabile fino alprovvedimento di ammissione del rito.Di conseguenza, è stato piuttosto il Tribunale in composizione monocratica,disponendo la restituzione degli atti, ad emettere un provvedimento abnorme,determinando una indebita regressione del procedimento dinanzi al G.u.p.2.

A tal proposito, il Tribunale di Trani, con precedente provvedimento indata 10.3.2026, aveva rilevato che il nuovo decreto di giudizio immediato delG.i.p. dovesse considerarsi invalido, in quanto emesso al di fuori dei casi previstidalla legge in considerazione della irretrattabilità della richiesta di giudizioabbreviato.Secondo il Tribunale di Trani, il codice di rito, nel disciplinare il meccanismosuccessivo alla richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizioimmediato, ha limitato il potere del G.i.p. di rimettere le parti dinanzi al giudicedel dibattimento a casi tassativi di rigetto della richiesta, previsti dall'art. 458,comma 2-ter, cod. proc. pen., o a casi di nuove contestazioni da parte delpubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] hanno attribuito naturatendenzialmente irrevocabile alla richiesta dell'imputato, cui l'ordinamento nonconferisce la facoltà di revoca.

Dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dellaCorte Edu, può trarsi l'affermazione secondo cui sorge in capo allo Statoun'aspettativa a seguito della richiesta del rito speciale, a cui deve essereassicurata una certa stabilità, senza che possa essere revocata per effetto delmero mutamento di volontà del suo autore.Nel caso di specie, la peculiarità del rito, rispetto alla ordinaria presentazionedella richiesta di giudizio abbreviato, risiede nell'esistenza di uno iato temporale,nella procedura attivata ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., tra il momento deldeposito della richiesta e il momento della celebrazione dell'udienza camerale,iato che tuttavia non può incidere sulla affermazione della irrevocabilità dellarichiesta.

Al contrario, l'effetto prodotto dalla richiesta è ancora più significativo,poiché si ha un'immediata regressione del rito, in quanto il G.i.p., dopo aver giàdisposto il giudizio, è obbligato a fissare un'udienza dinanzi a sé per lacelebrazione del rito.Di conseguenza, il provvedimento con cui il G.i.p. ha disposto laprosecuzione del giudizio nelle forme dibattimentali, pur a fronte dellapresentazione di una richiesta di giudizio abbreviato, presentava lecaratteristiche dell'atto abnorme per la atipicità del suo contenuto e la nonprevisione da parte dell'ordinamento.3.

Con requisitoria scritta del 27.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trani, in ossequio al principiosecondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimentodel giudice che lo dispone, mentre nel caso di specie il G.i.p. non aveva ancoraammesso il rito e, pertanto, ii provvedimento di restituzione del Tribunale,avendo comportando una indebita regressione della fase, va consideratoabnorme.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (v.

Sez. 1, n. 25858 del 15/6/2006, Confl.comp. in proc.

Miccio, Rv. 235260 - 01), deve essere risolto con la dichiarazionedella competenza del Tribunale di Trani.1.

La giurisprudenza (sia a Sezioni unite che a Sezioni semplici) citata dalgiudice del dibattimento a sostegno del proprio provvedimento di restituzionedegli atti al giudice per le indagini preliminari riguarda il caso della revoca dellarichiesta di giudizio abbreviato che sopravvenga dopo l’ammissione del ritospeciale.Discorso diverso è a farsi, invece, per il caso in cui il giudizio abbreviato siarichiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizioimmediato e la relativa istanza venga revocata nell’udienza conseguentementefissata, ma prima dell’ordinanza di ammissione del rito.Questa Corte ha precisato che il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato aseguito della notificazione del decreto di giudizio immediato non può essereconsiderato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma siapre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione (Sez. 2, n. 23573dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Festante, Rv. 279481 – 01; Sez. 2, n. 14433 del 4/12/2013, dep.2014, Z., Rv. 259719 – 01).Dunque, il punto è proprio stabilire se nel caso di specie il giudizioabbreviato fosse stato già ammesso o meno.2.

Sotto questo profilo, risulta dagli atti che, a seguito del deposito dellarichiesta di giudizio abbreviato dopo l’emissione del decreto di giudizioabbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Trani ha dichiarato in data 4.11.2024l’ammissibilità della richiesta, richiamando espressamente Sezioni Unite n. 30200del 28.4.2011 (P.m. in proc.

Ohonba), e ha trasmesso gli atti al giudicetabellarmente competente.Dal suo tenore testuale, pare evidente che il provvedimento in questione siastato parametrato rispetto alle previsioni dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen.quale vigente all’epoca della pronuncia delle Sezioni Unite citata dal G.i.p., chesubordinava la fissazione dell’udienza alla ammissibilità della richiesta.Il comma in questione è stato poi modificato dapprima dall’art. 1, comma47, L. n. 103 del 2017 e poi dall’art. 27, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del2022, che ha fissato la formulazione della norma tuttora vigente, nella quale, tral’altro, il riferimento alla ammissibilità della richiesta dell’imputato non è piùincluso (ma non lo era, del resto, sin dalla modifica del 2017).In ogni caso, il G.i.p. che ha ricevuto gli atti per effetto del provvedimentodel 4.11.2024 ha a sua volta, con decreto del 7.3.2025, fissato l’udienza “perl’ammissione e la trattazione del giudizio abbreviato”: in apertura dell’udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi, l’imputato ha preliminarmente rinunciato alla richiesta.Ebbene, si tratta di procedura del tutto conforme alle previsioni dell’art. 458,comma 2, cod. proc. pen., a maggior ragione dopo le modifiche apportate con lariforma c.d.

Cartabia.L’elemento di novità è rappresentato dall’obbligo per il giudice di fissare “inogni caso” con decreto l’udienza in camera di consiglio “per la valutazione dellarichiesta”.

Dunque, l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza non implicapiù, a stare alla lettera della norma, un vaglio in termini positivi circal’ammissibilità dell’istanza, con particolare riferimento alla sua tempestività edalla legittimazione del richiedente.La valutazione della richiesta è espressamente riservata alla successivaudienza, sicché si può certamente affermare che il decreto di fissazionedell’udienza in camera di consiglio non segna in alcun modo l’ammissione del ritoabbreviato.Non avrebbe senso, altrimenti, la previsione che la fissazione dell’udienzadebba avvenire “in ogni caso” e segnatamente ai fini della “valutazione dellarichiesta”.3.

Di conseguenza, trova applicazione la costante giurisprudenza dilegittimità secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino alprovvedimento del giudice che lo dispone (Sez. 2, n. 13969 del 10/4/2020,Rame, Rv. 279035 - 01; Sez. 6, n. 17716 del 17/4/2014, Russello e altro,Rv. 259344 – 01).S’è costantemente ritenuto, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato siarevocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, e cioè finché non siastato emesso il provvedimento dispositivo del rito (Sez. 4, n. 45913 del28/10/2022, Pg c/Bellato, Rv. 283762 – 01; Sez. 4, n. 19528 del 28/3/2008,Gjieta e altri, Rv. 239764 – 01).Nel caso di specie, la revoca dell’istanza di giudizio abbreviato è avvenutaprima dell’ammissione del rito speciale e, pertanto, il G.i.p. dinanzi al quale siteneva l’udienza per l’eventuale valutazione della richiesta ha correttamenterimesso l’imputato, dopo la sua rinuncia, davanti al giudice del dibattimento peril giudizio immediato.4.

Ne discende che non è da considerarsi abnorme il decreto con cui il G.i.p.ha fissato l’udienza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per ilgiudizio immediato a seguito della rinuncia dell’imputato alla richiesta di giudizioabbreviato.Risulta abnorme, viceversa, il provvedimento di restituzione degli atti alG.i.p. da parte del Tribunale di Trani, in quanto determina una indebitaregressione del procedimento ad una fase già esaurita con il decreto che disponeil giudizio, perfettamente valido alla luce della rinuncia da parte dell'imputato alrito abbreviato, e integra, pertanto, una decisione non prevista dalla legge (cfr.Sez. 1, n. 36070 del 10/7/2019, Gip Tribunale di Agrigento, Rv. 276864 - 01).Sotto questo profilo, l’articolato ragionamento svolto in senso contrario dalTribunale di Trani nel suo provvedimento di restituzione degli atti al G.i.p. sisviluppa sulla scorta della sentenza [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni Unite, che tuttaviariguarda una situazione non esattamente sovrapponibile (o, se si vuole, non piùsuscettibile, a seguito delle recenti modifiche normative, di essere ritenutasovrapponibile) a quella oggetto del presente procedimento.Il principio di diritto espresso da quella pronuncia è che l'ordinanza diammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo chenell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441-bis cod. proc. pen. (Sez.

U,n. 41461 del 19/7/2012, Bell'arte, Rv. 253212 - 01).Si tratta di principio che, dunque, si riferisce al caso in cui sia giàintervenuta l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, il che fa dire alleSezioni unite che, una volta disposto il rito, non possa configurarsi una sorta diretroattiva perdita di efficacia dell'atto d'impulso.[OSCURATO:PERSONA] il richiamo all'art. 441-bis cod. proc. pen. non è confacente al caso dispecie, perché si tratta della norma che indica tassativamente le ipotesi di revocadel provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato.

Pure questoriferimento, perciò, serve a supporto dell’affermazione secondo cui non èprevista dal sistema processuale l'adozione della revoca del provvedimentoammissivo del rito e, quindi, non può riguardare il caso della rinuncia allarichiesta intervenuta prima dell’ordinanza di ammissione al rito: nel casosottoposto all’esame di questo Collegio, invero, non c’è mai stato unprovvedimento di ammissione al rito e, conseguentemente, una sua successivarevoca ad opera del giudice.Il motivo per cui l'ordinamento processuale non contempla la possibilità direvocare il giudizio abbreviato già ammesso, al di fuori delle ipotesiespressamente regolate dalla legge, è quello di evitare che si determini unaregressione del processo alla fase e allo stato in cui si trovava al momento dellapresentazione della richiesta di giudizio abbreviato.Ma fino a quando non venga emessa l'ordinanza introduttiva del giudizioabbreviato, non si verifica alcuna progressione effettiva del processo, sicché larinuncia alla richiesta non ne determina, di fatto, una regressione.Il vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell'imputato deve ritenersiutilmente assolto con l'instaurazione del rito, sicché è solo in questo caso che ilrelativo atto di impulso processuale non può subire una retroattiva perdita diefficacia.[OSCURATO:PERSONA] le pronunce a Sezioni semplici citate dal Tribunale di Trani persostenere che all’imputato non sia attribuita la facoltà di revocare la richiesta digiudizio abbreviato instaurato nella modalità non condizionata (come, peresempio, Sez. 1, n. 25858 del 15/6/2006, Confl. comp. in proc.

Miccio, sopracitata) riguardavano pur sempre ipotesi di già intervenuta ammissione al rito.5.

L'abnormità della decisione del Tribunale di Trani esclude che il conflittopossa comporsi mediante la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc.pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare egiudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.Si tratta, infatti, di regola che non trova applicazione nel caso in cuidecisione del giudice del dibattimento si concretizzi in un provvedimentoabnorme, giacché tal genere di provvedimenti, esulando dal sistema processualein quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso percassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare(Sez. 1, n. 46824 del 21/9/2023, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv.285407 – 01; Sez. 1, n. 21439 del 3/4/2019, Gip Tribunale di Napoli, Rv.275812 - 02).Nel caso di specie, sussiste - come si è detto - materia di conflitto analogo aisensi dell'art. 28, comma 1, cod. proc. pen., comma 1, giacché la decisione delTribunale di restituire gli atti al G.i.p. ha reinvestito questo di una competenzaesaurita e, pertanto, non si verte in ipotesi di contrasto su atto meramentepropulsivo, bensì su cognizione di merito (Sez. 1, n. 37339 del 22/7/2015, Confl.comp. in proc.

Atanasova e altro, Rv. 264592 - 01; Sez. 1, n. 15194 del24/3/2009, Confl. comp. in proc. starace, Rv. 243659 - 01)Sez. 1, n. 174 del12/1/2000, Confl. comp. in proc.

Foglia, Rv. 215363).Ne consegue, dunque, che debba essere affermata la competenza delTribunale di Trani, cui devono essere trasmessi gli atti perché proceda allacelebrazione del giudizio immediato.

P.Q.MDecidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale diTrani, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico diDEL ZIO Gianluca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza delTribunale di Trani.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 22.4.2026, il G.i.p. del Tribunale di Trani hasollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Trani in composizionemonocratica, dal quale aveva ricevuto in restituzione gli atti relativi alprocedimento in epigrafe per l’ulteriore corso.In particolare, il G.i.p. ha premesso che: a) era stato emesso dal suo ufficio,su richiesta del pubblico ministero, un decreto di giudizio immediato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) il difensore dell'imputato, munito diprocura speciale, aveva richiesto il giudizio abbreviato in data 26.10.2024; c) ilG.i.p., pertanto, aveva disposto la trasmissione degli atti al G.u.p. tabellarmentecompetente, che aveva fissato l'udienza in camera di consiglio; d) all'udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima dell'ammissione al giudizio abbreviato, l'imputato presenteaveva rinunciato al rito speciale; e) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, era statoemesso il decreto dispositivo del giudizio dinanzi al giudice monocratico, il qualeaveva successivamente dichiarato l'abnormità del relativo provvedimento.Ciò premesso, il G.i.p. ha precisato che il rinvio a giudizio a seguito dirinuncia al giudizio abbreviato non ancora ammesso è avvenuto in virtù diquell'orientamento giurisprudenziale che considera la richiesta revocabile fino alprovvedimento di ammissione del rito.Di conseguenza, è stato piuttosto il Tribunale in composizione monocratica,disponendo la restituzione degli atti, ad emettere un provvedimento abnorme,determinando una indebita regressione del procedimento dinanzi al G.u.p.2. A tal proposito, il Tribunale di Trani, con precedente provvedimento indata 10.3.2026, aveva rilevato che il nuovo decreto di giudizio immediato delG.i.p. dovesse considerarsi invalido, in quanto emesso al di fuori dei casi previstidalla legge in considerazione della irretrattabilità della richiesta di giudizioabbreviato.Secondo il Tribunale di Trani, il codice di rito, nel disciplinare il meccanismosuccessivo alla richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizioimmediato, ha limitato il potere del G.i.p. di rimettere le parti dinanzi al giudicedel dibattimento a casi tassativi di rigetto della richiesta, previsti dall'art. 458,comma 2-ter, cod. proc. pen., o a casi di nuove contestazioni da parte delpubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] hanno attribuito naturatendenzialmente irrevocabile alla richiesta dell'imputato, cui l'ordinamento nonconferisce la facoltà di revoca. Dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dellaCorte Edu, può trarsi l'affermazione secondo cui sorge in capo allo Statoun'aspettativa a seguito della richiesta del rito speciale, a cui deve essereassicurata una certa stabilità, senza che possa essere revocata per effetto delmero mutamento di volontà del suo autore.Nel caso di specie, la peculiarità del rito, rispetto alla ordinaria presentazionedella richiesta di giudizio abbreviato, risiede nell'esistenza di uno iato temporale,nella procedura attivata ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., tra il momento deldeposito della richiesta e il momento della celebrazione dell'udienza camerale,iato che tuttavia non può incidere sulla affermazione della irrevocabilità dellarichiesta. Al contrario, l'effetto prodotto dalla richiesta è ancora più significativo,poiché si ha un'immediata regressione del rito, in quanto il G.i.p., dopo aver giàdisposto il giudizio, è obbligato a fissare un'udienza dinanzi a sé per lacelebrazione del rito.Di conseguenza, il provvedimento con cui il G.i.p. ha disposto laprosecuzione del giudizio nelle forme dibattimentali, pur a fronte dellapresentazione di una richiesta di giudizio abbreviato, presentava lecaratteristiche dell'atto abnorme per la atipicità del suo contenuto e la nonprevisione da parte dell'ordinamento.3. Con requisitoria scritta del 27.6.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trani, in ossequio al principiosecondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimentodel giudice che lo dispone, mentre nel caso di specie il G.i.p. non aveva ancoraammesso il rito e, pertanto, ii provvedimento di restituzione del Tribunale,avendo comportando una indebita regressione della fase, va consideratoabnorme.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl conflitto di competenza, riconducibile alla previsione di cui all’art. 28,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 25858 del 15/6/2006, Confl.comp. in proc. Miccio, Rv. 235260 - 01), deve essere risolto con la dichiarazionedella competenza del Tribunale di Trani.1. La giurisprudenza (sia a Sezioni unite che a Sezioni semplici) citata dalgiudice del dibattimento a sostegno del proprio provvedimento di restituzionedegli atti al giudice per le indagini preliminari riguarda il caso della revoca dellarichiesta di giudizio abbreviato che sopravvenga dopo l’ammissione del ritospeciale.Discorso diverso è a farsi, invece, per il caso in cui il giudizio abbreviato siarichiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizioimmediato e la relativa istanza venga revocata nell’udienza conseguentementefissata, ma prima dell’ordinanza di ammissione del rito.Questa Corte ha precisato che il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato aseguito della notificazione del decreto di giudizio immediato non può essereconsiderato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma siapre soltanto con l'adozione dell'ordinanza di ammissione (Sez. 2, n. 23573dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Festante, Rv. 279481 – 01; Sez. 2, n. 14433 del 4/12/2013, dep.2014, Z., Rv. 259719 – 01).Dunque, il punto è proprio stabilire se nel caso di specie il giudizioabbreviato fosse stato già ammesso o meno.2. Sotto questo profilo, risulta dagli atti che, a seguito del deposito dellarichiesta di giudizio abbreviato dopo l’emissione del decreto di giudizioabbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Trani ha dichiarato in data 4.11.2024l’ammissibilità della richiesta, richiamando espressamente Sezioni Unite n. 30200del 28.4.2011 (P.m. in proc. Ohonba), e ha trasmesso gli atti al giudicetabellarmente competente.Dal suo tenore testuale, pare evidente che il provvedimento in questione siastato parametrato rispetto alle previsioni dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen.quale vigente all’epoca della pronuncia delle Sezioni Unite citata dal G.i.p., chesubordinava la fissazione dell’udienza alla ammissibilità della richiesta.Il comma in questione è stato poi modificato dapprima dall’art. 1, comma47, L. n. 103 del 2017 e poi dall’art. 27, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del2022, che ha fissato la formulazione della norma tuttora vigente, nella quale, tral’altro, il riferimento alla ammissibilità della richiesta dell’imputato non è piùincluso (ma non lo era, del resto, sin dalla modifica del 2017).In ogni caso, il G.i.p. che ha ricevuto gli atti per effetto del provvedimentodel 4.11.2024 ha a sua volta, con decreto del 7.3.2025, fissato l’udienza “perl’ammissione e la trattazione del giudizio abbreviato”: in apertura dell’udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi, l’imputato ha preliminarmente rinunciato alla richiesta.Ebbene, si tratta di procedura del tutto conforme alle previsioni dell’art. 458,comma 2, cod. proc. pen., a maggior ragione dopo le modifiche apportate con lariforma c.d. Cartabia.L’elemento di novità è rappresentato dall’obbligo per il giudice di fissare “inogni caso” con decreto l’udienza in camera di consiglio “per la valutazione dellarichiesta”. Dunque, l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza non implicapiù, a stare alla lettera della norma, un vaglio in termini positivi circal’ammissibilità dell’istanza, con particolare riferimento alla sua tempestività edalla legittimazione del richiedente.La valutazione della richiesta è espressamente riservata alla successivaudienza, sicché si può certamente affermare che il decreto di fissazionedell’udienza in camera di consiglio non segna in alcun modo l’ammissione del ritoabbreviato.Non avrebbe senso, altrimenti, la previsione che la fissazione dell’udienzadebba avvenire “in ogni caso” e segnatamente ai fini della “valutazione dellarichiesta”.3. Di conseguenza, trova applicazione la costante giurisprudenza dilegittimità secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino alprovvedimento del giudice che lo dispone (Sez. 2, n. 13969 del 10/4/2020,Rame, Rv. 279035 - 01; Sez. 6, n. 17716 del 17/4/2014, Russello e altro,Rv. 259344 – 01).S’è costantemente ritenuto, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato siarevocabile fino a che non abbia prodotto i propri effetti, e cioè finché non siastato emesso il provvedimento dispositivo del rito (Sez. 4, n. 45913 del28/10/2022, Pg c/Bellato, Rv. 283762 – 01; Sez. 4, n. 19528 del 28/3/2008,Gjieta e altri, Rv. 239764 – 01).Nel caso di specie, la revoca dell’istanza di giudizio abbreviato è avvenutaprima dell’ammissione del rito speciale e, pertanto, il G.i.p. dinanzi al quale siteneva l’udienza per l’eventuale valutazione della richiesta ha correttamenterimesso l’imputato, dopo la sua rinuncia, davanti al giudice del dibattimento peril giudizio immediato.4. Ne discende che non è da considerarsi abnorme il decreto con cui il G.i.p.ha fissato l’udienza dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per ilgiudizio immediato a seguito della rinuncia dell’imputato alla richiesta di giudizioabbreviato.Risulta abnorme, viceversa, il provvedimento di restituzione degli atti alG.i.p. da parte del Tribunale di Trani, in quanto determina una indebitaregressione del procedimento ad una fase già esaurita con il decreto che disponeil giudizio, perfettamente valido alla luce della rinuncia da parte dell'imputato alrito abbreviato, e integra, pertanto, una decisione non prevista dalla legge (cfr.Sez. 1, n. 36070 del 10/7/2019, Gip Tribunale di Agrigento, Rv. 276864 - 01).Sotto questo profilo, l’articolato ragionamento svolto in senso contrario dalTribunale di Trani nel suo provvedimento di restituzione degli atti al G.i.p. sisviluppa sulla scorta della sentenza [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni Unite, che tuttaviariguarda una situazione non esattamente sovrapponibile (o, se si vuole, non piùsuscettibile, a seguito delle recenti modifiche normative, di essere ritenutasovrapponibile) a quella oggetto del presente procedimento.Il principio di diritto espresso da quella pronuncia è che l'ordinanza diammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo chenell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441-bis cod. proc. pen. (Sez. U,n. 41461 del 19/7/2012, Bell'arte, Rv. 253212 - 01).Si tratta di principio che, dunque, si riferisce al caso in cui sia giàintervenuta l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, il che fa dire alleSezioni unite che, una volta disposto il rito, non possa configurarsi una sorta diretroattiva perdita di efficacia dell'atto d'impulso.[OSCURATO:PERSONA] il richiamo all'art. 441-bis cod. proc. pen. non è confacente al caso dispecie, perché si tratta della norma che indica tassativamente le ipotesi di revocadel provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato. Pure questoriferimento, perciò, serve a supporto dell’affermazione secondo cui non èprevista dal sistema processuale l'adozione della revoca del provvedimentoammissivo del rito e, quindi, non può riguardare il caso della rinuncia allarichiesta intervenuta prima dell’ordinanza di ammissione al rito: nel casosottoposto all’esame di questo Collegio, invero, non c’è mai stato unprovvedimento di ammissione al rito e, conseguentemente, una sua successivarevoca ad opera del giudice.Il motivo per cui l'ordinamento processuale non contempla la possibilità direvocare il giudizio abbreviato già ammesso, al di fuori delle ipotesiespressamente regolate dalla legge, è quello di evitare che si determini unaregressione del processo alla fase e allo stato in cui si trovava al momento dellapresentazione della richiesta di giudizio abbreviato.Ma fino a quando non venga emessa l'ordinanza introduttiva del giudizioabbreviato, non si verifica alcuna progressione effettiva del processo, sicché larinuncia alla richiesta non ne determina, di fatto, una regressione.Il vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell'imputato deve ritenersiutilmente assolto con l'instaurazione del rito, sicché è solo in questo caso che ilrelativo atto di impulso processuale non può subire una retroattiva perdita diefficacia.[OSCURATO:PERSONA] le pronunce a Sezioni semplici citate dal Tribunale di Trani persostenere che all’imputato non sia attribuita la facoltà di revocare la richiesta digiudizio abbreviato instaurato nella modalità non condizionata (come, peresempio, Sez. 1, n. 25858 del 15/6/2006, Confl. comp. in proc. Miccio, sopracitata) riguardavano pur sempre ipotesi di già intervenuta ammissione al rito.5. L'abnormità della decisione del Tribunale di Trani esclude che il conflittopossa comporsi mediante la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc.pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare egiudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.Si tratta, infatti, di regola che non trova applicazione nel caso in cuidecisione del giudice del dibattimento si concretizzi in un provvedimentoabnorme, giacché tal genere di provvedimenti, esulando dal sistema processualein quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso percassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare(Sez. 1, n. 46824 del 21/9/2023, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv.285407 – 01; Sez. 1, n. 21439 del 3/4/2019, Gip Tribunale di Napoli, Rv.275812 - 02).Nel caso di specie, sussiste - come si è detto - materia di conflitto analogo aisensi dell'art. 28, comma 1, cod. proc. pen., comma 1, giacché la decisione delTribunale di restituire gli atti al G.i.p. ha reinvestito questo di una competenzaesaurita e, pertanto, non si verte in ipotesi di contrasto su atto meramentepropulsivo, bensì su cognizione di merito (Sez. 1, n. 37339 del 22/7/2015, Confl.comp. in proc. Atanasova e altro, Rv. 264592 - 01; Sez. 1, n. 15194 del24/3/2009, Confl. comp. in proc. starace, Rv. 243659 - 01)Sez. 1, n. 174 del12/1/2000, Confl. comp. in proc. Foglia, Rv. 215363).Ne consegue, dunque, che debba essere affermata la competenza delTribunale di Trani, cui devono essere trasmessi gli atti perché proceda allacelebrazione del giudizio immediato. P.Q.MDecidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale diTrani, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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