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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17525/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vercelli in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato tra i reati di truffa (oggetto di otto sentenze di condanna pronunciate a suo carico) e di violenza privata (oggetto di una nona condanna emessa nei suoi confronti), sul rilievo della mancanza di prova di un'originaria predeterminazione dei delitti, della assenza di contiguità temporale tra di essi e dei diversi luoghi in cui erano stati commessi.

Le truffe, inoltre, avevano riguardato la vendita on line, su diverse piattaforme, di differenti oggetti che il Cupri si era fatto pagare anticipatamente, senza poi consegnare l'oggetto della transazione e anche le modalità con le quali si era fatto versare il prezzo dalle vittime erano state differenti (in alcuni casi mediante accredito su carte Postepay a lui stesso intestate, altre volte mediante accrediti su carte Postepay intestate a soggetti compiacenti ed altre volte ancora mediante bonifico).

Sulla base di tutti questi elementi il giudice dell'esecuzione ha quindi escluso la unicità del disegno criminoso, ritenendo piuttosto le condotte del Cupri frutto di uno stile di vita connotato da condotte illecite.

2. Avverso tale provvedimento il condannato propone, per il tramite del difensore, tempestivo ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. ed il vizio di motivazione.

2.1. In particolare, egli osserva che i reati da lui commessi (truffe on line) sono avvenuti sempre con le stesse modalità, vale a dire: i) la pubblicazione su una piattaforma on line di un annuncio di vendita di oggetti ad un prezzo inferiore rispetto al loro reale valore, tale da sembrare allettante, ma non sospetto per il potenziale acquirente; ii) una breve trattativa telefonica conclusa positivamente e nel corso della quale il Cupri forniva i dati di una carta Postepay sulla quale si faceva versare il prezzo concordato dalla vittima, salvo poi non spedire l'articolo stesso.

2.2. Secondo il ricorrente, poi, il fatto che gli oggetti delle fantomatiche vendite fossero diversi non è in contrasto con la sussistenza della dedotta unicità del disegno criminoso.Inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente sostenuto che tra i vari reati non vi era contiguità temporale, avendo preso in considerazione soltanto il lasso temporale intercorso tra il primo e l'ultimo.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] osserva ulteriormente che il luogo di commissione dei reati -al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata- è sempre stato lo stesso, dato che essi sono stati commessi on line dalla propria abitazione.

2.4. Infine, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà del provvedimento impugnato poiché in esso si dà atto della continuazione riconosciuta tra i reati di cui alla sentenza di patteggiamento del G.i.p. del Tribunale di Torino del 5 luglio 2018 e quelli della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dello stesso Tribunale in data 22 marzo 2019, senza però spiegare per quali ragioni i reati giudicati con tali sentenze si differenzierebbero rispetto agli altri per i quali è stata richiesta l'applicazione del beneficio della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Consiste in generiche censure che non si confrontano con la carenza degli elementi sintomatici dell'identità del disegno criminoso su cui si fonda la pronuncia del giudice dell'esecuzione.

Infatti, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

La condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, PG in proc.

Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).2.1.

Nella pur "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto agente, si ritiene che costituiscano indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale.

Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, incrementano tuttavia la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156), accertamento questo che, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l'esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, Rv. 245833).

Se il riconoscimento della continuazione in executivis, non diversamente che nel processo di cognizione, deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di tali concreti indicatori, va tuttavia tenuto conto del diverso perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione rispetto al giudice del merito che si riflette sui ben più puntuali oneri di allegazione ricadenti sull'istante.

Dal momento che la presunzione di innocenza è estranea al procedimento esecutivo a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, la valorizzazione degli stessi indici non basta in questa sede a configurare l'identità del disegno criminoso, richiedendosi invece da parte dell'istante un concorrente e puntuale onere di allegazione in ordine alla programmazione dei delitti relativi alle condanne inflittegli concomitante alla commissione del primo reato della serie rispetto al quale invoca la continuazione.

È stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, D'Amato, Rv. 242476).2.2.

L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo - in modo coerente con l'indicato indirizzo giurisprudenziale - il decorso del tempo per essersi le attività delittuose (per alcune delle quali era già stata precedentemente ritenuta la continuazione(, sviluppate nel corso di vari anni, in luoghi differenti come risulta dalle sentenze di condanna (al contrario con quanto genericamente dedotto dal ricorrente) e non unicamente per lo stesso reato considerato che il Cupri è stato condannato anche per violenza privata, mentre nessuna allegazione specifica risulta essere stata effettuata al riguardo dal ricorrente che si è limitato ad evidenziare l'identità dei reati e la loro vicinanza temporale.

Deve infine escludersi la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata perché l'avvenuto riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra i reati delle due sentenze di patteggiamento non determina, di per sé solo, la sussistenza della continuazione tra tutti i reati ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in assenza delle condizioni sopra indicate.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vercelli in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato tra i reati di truffa (oggetto di otto sentenze di condanna pronunciate a suo carico) e di violenza privata (oggetto di una nona condanna emessa nei suoi confronti), sul rilievo della mancanza di prova di un'originaria predeterminazione dei delitti, della assenza di contiguità temporale tra di essi e dei diversi luoghi in cui erano stati commessi. Le truffe, inoltre, avevano riguardato la vendita on line, su diverse piattaforme, di differenti oggetti che il Cupri si era fatto pagare anticipatamente, senza poi consegnare l'oggetto della transazione e anche le modalità con le quali si era fatto versare il prezzo dalle vittime erano state differenti (in alcuni casi mediante accredito su carte Postepay a lui stesso intestate, altre volte mediante accrediti su carte Postepay intestate a soggetti compiacenti ed altre volte ancora mediante bonifico). Sulla base di tutti questi elementi il giudice dell'esecuzione ha quindi escluso la unicità del disegno criminoso, ritenendo piuttosto le condotte del Cupri frutto di uno stile di vita connotato da condotte illecite. 2. Avverso tale provvedimento il condannato propone, per il tramite del difensore, tempestivo ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. ed il vizio di motivazione. 2.1. In particolare, egli osserva che i reati da lui commessi (truffe on line) sono avvenuti sempre con le stesse modalità, vale a dire: i) la pubblicazione su una piattaforma on line di un annuncio di vendita di oggetti ad un prezzo inferiore rispetto al loro reale valore, tale da sembrare allettante, ma non sospetto per il potenziale acquirente; ii) una breve trattativa telefonica conclusa positivamente e nel corso della quale il Cupri forniva i dati di una carta Postepay sulla quale si faceva versare il prezzo concordato dalla vittima, salvo poi non spedire l'articolo stesso. 2.2. Secondo il ricorrente, poi, il fatto che gli oggetti delle fantomatiche vendite fossero diversi non è in contrasto con la sussistenza della dedotta unicità del disegno criminoso.Inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente sostenuto che tra i vari reati non vi era contiguità temporale, avendo preso in considerazione soltanto il lasso temporale intercorso tra il primo e l'ultimo. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] osserva ulteriormente che il luogo di commissione dei reati -al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata- è sempre stato lo stesso, dato che essi sono stati commessi on line dalla propria abitazione. 2.4. Infine, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà del provvedimento impugnato poiché in esso si dà atto della continuazione riconosciuta tra i reati di cui alla sentenza di patteggiamento del G.i.p. del Tribunale di Torino del 5 luglio 2018 e quelli della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dello stesso Tribunale in data 22 marzo 2019, senza però spiegare per quali ragioni i reati giudicati con tali sentenze si differenzierebbero rispetto agli altri per i quali è stata richiesta l'applicazione del beneficio della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Consiste in generiche censure che non si confrontano con la carenza degli elementi sintomatici dell'identità del disegno criminoso su cui si fonda la pronuncia del giudice dell'esecuzione. Infatti, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. La condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, PG in proc. Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).2.1. Nella pur "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto agente, si ritiene che costituiscano indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale. Questi fattori, che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, aggiunti l'uno all'altro, incrementano tuttavia la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156), accertamento questo che, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo la sussistenza come l'esclusione della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni essere affidata a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, Rv. 245833). Se il riconoscimento della continuazione in executivis, non diversamente che nel processo di cognizione, deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di tali concreti indicatori, va tuttavia tenuto conto del diverso perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione rispetto al giudice del merito che si riflette sui ben più puntuali oneri di allegazione ricadenti sull'istante. Dal momento che la presunzione di innocenza è estranea al procedimento esecutivo a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, la valorizzazione degli stessi indici non basta in questa sede a configurare l'identità del disegno criminoso, richiedendosi invece da parte dell'istante un concorrente e puntuale onere di allegazione in ordine alla programmazione dei delitti relativi alle condanne inflittegli concomitante alla commissione del primo reato della serie rispetto al quale invoca la continuazione. È stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, D'Amato, Rv. 242476).2.2. L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie, valorizzando in senso negativo - in modo coerente con l'indicato indirizzo giurisprudenziale - il decorso del tempo per essersi le attività delittuose (per alcune delle quali era già stata precedentemente ritenuta la continuazione(, sviluppate nel corso di vari anni, in luoghi differenti come risulta dalle sentenze di condanna (al contrario con quanto genericamente dedotto dal ricorrente) e non unicamente per lo stesso reato considerato che il Cupri è stato condannato anche per violenza privata, mentre nessuna allegazione specifica risulta essere stata effettuata al riguardo dal ricorrente che si è limitato ad evidenziare l'identità dei reati e la loro vicinanza temporale. Deve infine escludersi la contraddittorietà dell'ordinanza impugnata perché l'avvenuto riconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra i reati delle due sentenze di patteggiamento non determina, di per sé solo, la sussistenza della continuazione tra tutti i reati ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in assenza delle condizioni sopra indicate. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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