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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12125/2026

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TO-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 6211/2022depositata il 20/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." impugnava gli avvisi di accertamentoIMU relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, emessi dal Comune di Pollica peruna spiaggia in concessione demaniale, utilizzata per la posa di ombrellonie sdraio a servizio dei clienti dell'Hotel "[OSCURATO:PERSONA]".2 [OSCURATO:PERSONA] di Salerno (CTP) accoglieva ilricorso, ritenendo, da un lato, che la spiaggia fosse priva di autonomiafunzionale e reddituale e, pertanto, non tassabile ai fini IMU, e, dall’altro,Numero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026che il Comune di Pollica non avesse dimostrato l'esistenza di struttureimmobiliari fisse suscettibili di tassazione.3 Il Comune di Pollica proponeva appello contro la sentenza della CTP.4 [OSCURATO:PERSONA] della Campania (CTR)accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo che la spiaggia fosse tassabilein quanto "indispensabile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale delconcessionario" e "suscettibile di costituire un'autonoma unitàimmobiliare, potenzialmente produttiva di reddito".

Tuttavia, la CTRrespingeva il motivo di appello relativo all'applicazione di più sanzioni perogni annualità.5 La società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." ha presentato ricorso per cassazionecontro la sentenza della CTR, affidandosi a due motivi.6 Il Comune di Pollica ha depositato controricorso.7 In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme didiritto dell’art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006 (sostituito con L. n. 286/2006) e degli artt. 2, 3 e 7, comma 1, D. Lgs. n. 504/1992, sostenendoche la spiaggia in concessione demaniale sia priva di autonomia funzionalee reddituale, come riconosciuto dalla stessa CTR e dalla concessionedemaniale marittima; che la spiaggia sia utilizzata esclusivamente per laposa di ombrelloni e sdraio a servizio gratuito dei clienti dell'Hotel "LaPlaya", senza accesso al pubblico né servizi a pagamento; che la spiaggianon sia un immobile né un fabbricato suscettibile di accatastamento, equindi non sia tassabile ai fini IMU; che la CTR aveva erroneamenteritenuto che la spiaggia fosse tassabile in quanto "indispensabile perl'esercizio dell'attività imprenditoriale del concessionario", ignorando ilrequisito dell'autonomia reddituale previsto dalla normativa.Numero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/20261.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2.

E’ in parte inammissibile in quanto il ricorrente mira a unarivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito che haritenuto, con apprezzamento di merito non censurabile in cassazione, chela spiaggia demaniale in concessione, oggetto di tassazione, siaindispensabile all’esercizio dell’attività imprenditoriale alberghiera dellaricorrente, considerato che essa era stata è messa a disposizione dellaclientela con collocazione di ombrelloni e sdraio.

Con la proposizione delricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sècoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).1.3.

In particolare, la ricorrente sostiene la non tassabilità ai fini dell’IMUdella spiaggia in concessione, e quindi la violazione di legge in relazione alpresupposto impositivo di siffatto tributo, assumendo che si tratti di benenon indispensabile all’attività alberghiera esercitata, privo di autonomiafunzionale e reddituale, considerata la gratuità del servizio ombrelloni esdraio offerto alla propria clientela.1.4.

Così deducendo, essa, in realtà, intende rimettere in discussionel’apprezzamento dei fatti e delle prove, sottratto al sindacato di legittimità,operato dal giudice di appello che, proprio sul presupposto dell’accertataindispensabilità di siffatta area scoperta demaniale in concessione rispettoNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026all’attività imprenditoriale della ricorrente ha ritenuto, sulla scorta delcostante orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (vediCass. 10287/2019, Cass.28563/2020), la tassabilità ai fini IMU dellaspiaggia in questione.1.5.

Del resto, il motivo è anche infondato considerato che la ritenutatassabilità della spiaggia demaniale in concessione da parte del CTR è inlinea con la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass, 10031 e 10032 del2017 i cui principi, sebbene dettati in tema di ICI, sono applicabili anche inmateria di IMU; vedi anche Cass.12638/2024) che ritiene assoggettate alpagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le areec.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del benedemaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell' imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonomaunità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.

In tal senso, learee scoperte demaniali in concessione, utilizzate in modo stabile perl’attività imprenditoriale del concessionario sono imponibili, in quantounità immobiliari potenzialmente produttive di reddito.

Traslando taleprincipio alla spiaggia in concessione, essa, se utilizzata dal concessionarionell’ambito dell’esercizio di una propria attività imprenditoriale alberghieraper offrire alla propria clientela un servizio di ombrelloni e sdraio -anchegratuitamente e senza strutture stagionali- realizza il presuppostoimpositivo IMU, perché, indipendentemente dall’offerta gratuita di talespecifico servizio, tale area scoperta è potenzialmente idonea a produrrereddito, in quanto, a mero titolo esemplificativo, attraverso essa l’hotelpotrebbe ricaricare i costi del servizio in questione, sui prezzi degli alloggiofferti alla propria clientela.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza di2° grado per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.), assumendo che la CTR avesse omesso diesaminare un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'assenza di autonomiaNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026reddituale della spiaggia, considerato che la spiaggia non genera alcunreddito, essendo riservata gratuitamente ai clienti dell'Hotel e priva distrutture stabili.

A tal fine richiama la giurisprudenza della Corte diCassazione (Ordinanza n. 263/2016 e n. 9428 /2019) che avrebberochiarito che aree demaniali prive di opere stabili e di autonomia redditualenon siano tassabili ai fini IMU.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv.in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. n. 17005 del20/06/2024; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).2.3.

Nel caso di specie, la ricorrente assume, a sostegno del motivo,l’omesso esame da parte della CTR di un preteso fatto decisivo per ilgiudizio ossia che la spiaggia non abbia alcuna capacità reddituale, inquanto non trattasi di uno stabilimento balneare aperto al pubblico, madel semplice servizio spiaggia per i clienti dell'albergo, rispetto al qualenon è previsto il pagamento di alcun biglietto e/o altro servizio, noninsistendo neanche alcuna opera stabile.2.4.

Così deducendo, la ricorrente non si lamenta in realtà dell’omessoesame di un fatto storico, bensì del mancato accoglimento di una propriatesi giuridica che collide con il ragionamento decisorio del giudice diNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026secondo grado secondo il quale, invece, la tassabilità della spiaggia comearea scoperta deriva dal fatto che essa è potenzialmente produttiva direddito, oltre ad essere stata posta al servizio dell’hotel del concessionarioper metterla a disposizione della propria clientela, collocandovi ombrellonie sdraio.

In altri termini, secondo la CTR, è l’utilizzazione della spiaggia inconcessione da parte del concessionario nell’ambito dell’esercizio di unapropria attività imprenditoriale alberghiera per offrire alla propria clientelaun servizio di ombrelloni e sdraio, indipendentemente dalla gratuità di taleservizio, che realizza il presupposto impositivo, ossia il legame funzionaledell’area scoperta demaniale all’attività imprenditoriale svolta, inconsiderazione della potenziale attitudine di tale area scoperta a produrrereddito.2.5.

Si tende, dunque, a contrapporre una diversa interpretazione deimedesimi fatti storici già presi in considerazione dalla CTR, sicché lacensura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e sirivela inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014;conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015;Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).3.

Il ricorso va, quindi, rigettato.4.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 3.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026spese generali, CNA e IVA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria didata 13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 6211/2022depositata il 20/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." impugnava gli avvisi di accertamentoIMU relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, emessi dal Comune di Pollica peruna spiaggia in concessione demaniale, utilizzata per la posa di ombrellonie sdraio a servizio dei clienti dell'Hotel "[OSCURATO:PERSONA]".2 [OSCURATO:PERSONA] di Salerno (CTP) accoglieva ilricorso, ritenendo, da un lato, che la spiaggia fosse priva di autonomiafunzionale e reddituale e, pertanto, non tassabile ai fini IMU, e, dall’altro,Numero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026che il Comune di Pollica non avesse dimostrato l'esistenza di struttureimmobiliari fisse suscettibili di tassazione.3 Il Comune di Pollica proponeva appello contro la sentenza della CTP.4 [OSCURATO:PERSONA] della Campania (CTR)accoglieva parzialmente l'appello, ritenendo che la spiaggia fosse tassabilein quanto "indispensabile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale delconcessionario" e "suscettibile di costituire un'autonoma unitàimmobiliare, potenzialmente produttiva di reddito". Tuttavia, la CTRrespingeva il motivo di appello relativo all'applicazione di più sanzioni perogni annualità.5 La società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." ha presentato ricorso per cassazionecontro la sentenza della CTR, affidandosi a due motivi.6 Il Comune di Pollica ha depositato controricorso.7 In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme didiritto dell’art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006 (sostituito con L. n. 286/2006) e degli artt. 2, 3 e 7, comma 1, D. Lgs. n. 504/1992, sostenendoche la spiaggia in concessione demaniale sia priva di autonomia funzionalee reddituale, come riconosciuto dalla stessa CTR e dalla concessionedemaniale marittima; che la spiaggia sia utilizzata esclusivamente per laposa di ombrelloni e sdraio a servizio gratuito dei clienti dell'Hotel "LaPlaya", senza accesso al pubblico né servizi a pagamento; che la spiaggianon sia un immobile né un fabbricato suscettibile di accatastamento, equindi non sia tassabile ai fini IMU; che la CTR aveva erroneamenteritenuto che la spiaggia fosse tassabile in quanto "indispensabile perl'esercizio dell'attività imprenditoriale del concessionario", ignorando ilrequisito dell'autonomia reddituale previsto dalla normativa.Numero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/20261.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ in parte inammissibile in quanto il ricorrente mira a unarivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito che haritenuto, con apprezzamento di merito non censurabile in cassazione, chela spiaggia demaniale in concessione, oggetto di tassazione, siaindispensabile all’esercizio dell’attività imprenditoriale alberghiera dellaricorrente, considerato che essa era stata è messa a disposizione dellaclientela con collocazione di ombrelloni e sdraio. Con la proposizione delricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sècoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).1.3. In particolare, la ricorrente sostiene la non tassabilità ai fini dell’IMUdella spiaggia in concessione, e quindi la violazione di legge in relazione alpresupposto impositivo di siffatto tributo, assumendo che si tratti di benenon indispensabile all’attività alberghiera esercitata, privo di autonomiafunzionale e reddituale, considerata la gratuità del servizio ombrelloni esdraio offerto alla propria clientela.1.4. Così deducendo, essa, in realtà, intende rimettere in discussionel’apprezzamento dei fatti e delle prove, sottratto al sindacato di legittimità,operato dal giudice di appello che, proprio sul presupposto dell’accertataindispensabilità di siffatta area scoperta demaniale in concessione rispettoNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026all’attività imprenditoriale della ricorrente ha ritenuto, sulla scorta delcostante orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (vediCass. 10287/2019, Cass.28563/2020), la tassabilità ai fini IMU dellaspiaggia in questione.1.5. Del resto, il motivo è anche infondato considerato che la ritenutatassabilità della spiaggia demaniale in concessione da parte del CTR è inlinea con la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass, 10031 e 10032 del2017 i cui principi, sebbene dettati in tema di ICI, sono applicabili anche inmateria di IMU; vedi anche Cass.12638/2024) che ritiene assoggettate alpagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le areec.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del benedemaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell' imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonomaunità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito. In tal senso, learee scoperte demaniali in concessione, utilizzate in modo stabile perl’attività imprenditoriale del concessionario sono imponibili, in quantounità immobiliari potenzialmente produttive di reddito. Traslando taleprincipio alla spiaggia in concessione, essa, se utilizzata dal concessionarionell’ambito dell’esercizio di una propria attività imprenditoriale alberghieraper offrire alla propria clientela un servizio di ombrelloni e sdraio -anchegratuitamente e senza strutture stagionali- realizza il presuppostoimpositivo IMU, perché, indipendentemente dall’offerta gratuita di talespecifico servizio, tale area scoperta è potenzialmente idonea a produrrereddito, in quanto, a mero titolo esemplificativo, attraverso essa l’hotelpotrebbe ricaricare i costi del servizio in questione, sui prezzi degli alloggiofferti alla propria clientela.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza di2° grado per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.), assumendo che la CTR avesse omesso diesaminare un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'assenza di autonomiaNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026reddituale della spiaggia, considerato che la spiaggia non genera alcunreddito, essendo riservata gratuitamente ai clienti dell'Hotel e priva distrutture stabili. A tal fine richiama la giurisprudenza della Corte diCassazione (Ordinanza n. 263/2016 e n. 9428 /2019) che avrebberochiarito che aree demaniali prive di opere stabili e di autonomia redditualenon siano tassabili ai fini IMU.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv.in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. n. 17005 del20/06/2024; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).2.3. Nel caso di specie, la ricorrente assume, a sostegno del motivo,l’omesso esame da parte della CTR di un preteso fatto decisivo per ilgiudizio ossia che la spiaggia non abbia alcuna capacità reddituale, inquanto non trattasi di uno stabilimento balneare aperto al pubblico, madel semplice servizio spiaggia per i clienti dell'albergo, rispetto al qualenon è previsto il pagamento di alcun biglietto e/o altro servizio, noninsistendo neanche alcuna opera stabile.2.4. Così deducendo, la ricorrente non si lamenta in realtà dell’omessoesame di un fatto storico, bensì del mancato accoglimento di una propriatesi giuridica che collide con il ragionamento decisorio del giudice diNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026secondo grado secondo il quale, invece, la tassabilità della spiaggia comearea scoperta deriva dal fatto che essa è potenzialmente produttiva direddito, oltre ad essere stata posta al servizio dell’hotel del concessionarioper metterla a disposizione della propria clientela, collocandovi ombrellonie sdraio. In altri termini, secondo la CTR, è l’utilizzazione della spiaggia inconcessione da parte del concessionario nell’ambito dell’esercizio di unapropria attività imprenditoriale alberghiera per offrire alla propria clientelaun servizio di ombrelloni e sdraio, indipendentemente dalla gratuità di taleservizio, che realizza il presupposto impositivo, ossia il legame funzionaledell’area scoperta demaniale all’attività imprenditoriale svolta, inconsiderazione della potenziale attitudine di tale area scoperta a produrrereddito.2.5. Si tende, dunque, a contrapporre una diversa interpretazione deimedesimi fatti storici già presi in considerazione dalla CTR, sicché lacensura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e sirivela inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014;conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015;Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).3. Il ricorso va, quindi, rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida inEuro 3.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoNumero registro generale 7249/2023Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12125/2026Data pubblicazione 30/04/2026spese generali, CNA e IVA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria didata 13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia
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