CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 45898/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2013 dal Tribunale di Imperia in relazione a fattispecie di rapina e lesioni per come rispettivamente contestate. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 526 comma 1 bis codice di procedura penale non essendo stata valutata dai giudici del merito la causa della irreperibilità del teste persona offesa di cui si sono acquisite le dichiarazioni e risultando irrilevante la presenza di elementi ulteriori perché non idonei a determinare da soli la prova della penale responsabilità. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in punto diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ritenendo il ricorrente insufficiente il riferimento alla gravità del fatto poste che avrebbero dovuto valutarsi i rimanenti parametri previsti dall'articolo 133 codice penale in particolare con riferimento al fatto che tutti i protagonisti della vicenda risultavano "soggetti senza fissa dimora, alla ricerca lecita di denaro per poter sopravvivere e di un tetto ove riposare la notte". 2.3. Violazione di legge vizio di motivazione in punto aumento di pena a titolo di continuazione in conseguenza della eccessività di tale aumento rispetto alla pena finale comminata e in difetto di motivazione che consideri tutti gli elementi richiamati dall'articolo 133 cod pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La Corte ha offerto puntuale e congrua motivazione conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte allorché osserva che "La mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari' (Cass. penale, sez. III, 25/06-18/09/2013, n. 38342, Limani)" 3 aggiungendo inoltre "tanto più che in sede di denuncia-querela la persona offesa ha precisato di svolgere in Ventimiglia, da circa due mesi, attività lavorativa, ancorché saltuaria" 2.2. Risulta dunque correttamente indicata la valutazione degli elementi che permettevano di fare affidamento sulla permanenza sul territorio della persona offesa. Con tale motivazione il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo di ricorso. 2.3. Deve ribadirsi che, anche alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU per come ampiamente recepita dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di acquisire le dichiarazioni di un teste irreperibile per ragioni non preventivabili rimane legittima allorché: a) vi sia una valutazione in concreto dei motivi dell'assenza del testimone tale da escludere il carattere ingiustificato della tempestiva escussione; b) le dichiarazioni medesime abbiano valenza non esclusiva e la condanna sia supportata da ulteriori elementi istruttori; c) a livello ordinamentale vi sia la previsione di specifiche garanzie idonee a controbilanciare il pregiudizio per la difesa (cfr. ex plurimis Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013 - Rv. 255144 - 01; Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2015, Al-Khawaja e Tahery c. Regno unito; Corte EDU, 28 gennaio 2020, Lobarev e a. c. Russia) 2.4. In maniera corretta, logica e lineare, la Corte territoriale ha altresì dato atto di avere valutato nel caso di specie non solo i motivi dell'assenza del testimone ma anche la valenza della testimonianza essendo la stessa stata riscontrata da ulteriori elementi assai significativi (testimonianza PICCOLO, certificati medici, accertamenti svolti nell'immediatezza dalla PG). A ciò va aggiunta la presenza - nella sistematica codicistica -della previsione di specifiche garanzie idonee a controbilanciare il pregiudizio per la difesa determinato dalla utilizzazione di contributi dichiarativi non acquisiti in contraddittorio. Nel caso di specie, infatti, la difesa degli imputati ha pacificamente avuto la possibilità di illustrare efficacemente innanzi al giudice la propria ricostruzione dei fatti, di controdedurre ed escutere gli altri testimoni dell'accusa. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato 3.1. La Corte territoriale offre adeguata motivazione nel provvedimento impugnato rilevando che "la gravità dei fatti ed i precedenti escludono in nuce la possibilità di riconoscere la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche".La gravità dei fatti non risulta essere elemento ipotetico stanti la natura delle condotte, gli esiti dei certificati medici, il grado di violenza descritto e la condotta successiva degli imputati. 3.2. Di conseguenza, il rigetto delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 3.3. Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in continuazione, deve rilevarsi l'insussistenza di sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 1, Sent. n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885) avendo i giudici del merito graduato la risposta sanzionatoría in relazione alla gravità delle lesioni. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen