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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17850/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 12717 del 07/10/2021, dep. 2022 la I sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza del 15 marzo 2021, con la quale la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato la disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza in data 11 luglio 2017, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno; b) sentenza in data 18 giugno 2020, emessa dalla Corte di appello di Salerno, rideterminando la pena complessiva in nove anni di reclusione ed euro 80.000,00 di multa.

In particolare, la I sezione ha ribadito che il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - ossia, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato 2 posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Nel caso di specie, al contrario, il giudice dell'esecuzione non aveva rispettato il principio richiamato, perché non aveva individuato la pena inflitta in sede di cognizione per il singolo reato più grave - da individuare ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - fra quelli per il quale ha riconosciuto la continuazione, né aveva indicato in modo specifico le singole frazioni di pena che aveva inteso determinare in aumento per ciascun reato satellite.

2. Con ordinanza del 14 giugno 2022 la Corte d'appello di Salerno ha rideterminato la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in nove anni di reclusione e 80.000 euro di multa.

3. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e del principio in forza del quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01).

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per non avere il giudice dell'esecuzione applicato la diminuente per il rito in relazione alla pena inflitta con la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Milano del giorno 11 luglio 2017, irrevocabile il 7 dicembre 2017).

4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che sia la sentenza rescindente sia Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01, hanno sottolineato che, nel dare applicazione alla disciplina della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve far riferimento al criterio - derogatorio rispetto generale disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. - della gravità «in concreto», consacrato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

In motivazione, proprio Sez.

U., n. 25939 del 2013 ribadisce che l'art.187 disp. att. cod. proc. pen. è espressamente e logicamente limitato alla fase dell'esecuzione, in cui si può solo prendere atto della valutazione effettuata dal giudice della cognizione, sicché, per esaminare sentenze o decreti irrevocabili ai fini del concorso formale o della continuazione, ci si deve necessariamente riferire alle pene più gravi che siano state concretamente inflitte.

Quanto poi alla pena riferita alla sentenza del 18 giugno 2020 della Corte di Salerno, il ricorrente trascura che l'addendo iniziale è stato considerato, nell'addizione delle varie pene, al lordo della riduzione di un terzo, poi applicata sulla somma finale.

2. Per questa stessa ragione è inammissibile per manifesta infondatezza la seconda doglianza, dal momento che, si ripete, la Corte d'appello, una volta effettuata la somma della pena base e degli aumenti in continuazione, ha operato un'unica riduzione di un terzo.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 12717 del 07/10/2021, dep. 2022 la I sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza del 15 marzo 2021, con la quale la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato la disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza in data 11 luglio 2017, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno; b) sentenza in data 18 giugno 2020, emessa dalla Corte di appello di Salerno, rideterminando la pena complessiva in nove anni di reclusione ed euro 80.000,00 di multa. In particolare, la I sezione ha ribadito che il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - ossia, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato 2 posto a base del nuovo computo (Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Nel caso di specie, al contrario, il giudice dell'esecuzione non aveva rispettato il principio richiamato, perché non aveva individuato la pena inflitta in sede di cognizione per il singolo reato più grave - da individuare ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - fra quelli per il quale ha riconosciuto la continuazione, né aveva indicato in modo specifico le singole frazioni di pena che aveva inteso determinare in aumento per ciascun reato satellite. 2. Con ordinanza del 14 giugno 2022 la Corte d'appello di Salerno ha rideterminato la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in nove anni di reclusione e 80.000 euro di multa. 3. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e del principio in forza del quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01). 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per non avere il giudice dell'esecuzione applicato la diminuente per il rito in relazione alla pena inflitta con la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Milano del giorno 11 luglio 2017, irrevocabile il 7 dicembre 2017). 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che sia la sentenza rescindente sia Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01, hanno sottolineato che, nel dare applicazione alla disciplina della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve far riferimento al criterio - derogatorio rispetto generale disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. - della gravità «in concreto», consacrato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. In motivazione, proprio Sez. U., n. 25939 del 2013 ribadisce che l'art.187 disp. att. cod. proc. pen. è espressamente e logicamente limitato alla fase dell'esecuzione, in cui si può solo prendere atto della valutazione effettuata dal giudice della cognizione, sicché, per esaminare sentenze o decreti irrevocabili ai fini del concorso formale o della continuazione, ci si deve necessariamente riferire alle pene più gravi che siano state concretamente inflitte. Quanto poi alla pena riferita alla sentenza del 18 giugno 2020 della Corte di Salerno, il ricorrente trascura che l'addendo iniziale è stato considerato, nell'addizione delle varie pene, al lordo della riduzione di un terzo, poi applicata sulla somma finale. 2. Per questa stessa ragione è inammissibile per manifesta infondatezza la seconda doglianza, dal momento che, si ripete, la Corte d'appello, una volta effettuata la somma della pena base e degli aumenti in continuazione, ha operato un'unica riduzione di un terzo. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i
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