CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 12222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5936/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Via M. Prestinari, 13 , presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , sezione staccata di BRESCIA, n.4469/16, depositata il 17 / 0 8 /201 6 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Brescia aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno 2006 era stato r ettific ato in via sintetica ilreddito dichiarato per il 2008 . Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Censura la sentenza impugnata per non aver dato conto delle argomentazioni sottese al decisum e per aver reso motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. l a violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Assume chela C.t.r. aveva ritenuto legitt ima la det e rminazione del reddito, omettendo di considerare le prove offerte. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. Questa Corte, anche con specifico riferimento al processo tributario, con giurisprudenza costante, ha ritenuto nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che sia completamente priva dell’illustrazione delle censure Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa; in tal modo, infatti, resta impossibile l’individuazione del thema decidendume delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può valutarsi se la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Cass.05/10/2018, n. 24452; conf. ex multis 08/07/2021, n. 19417; 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139). Si è precisato sul punto che l a sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dallalettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senzaalcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Tali precedenti sono conformi all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430;Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557). 3.2. N el caso concreto la sentenza impugnata è viziata da motivazione apparente in quanto trascura gli enunciati princìpi di diritto. In particolare, la C.t.r. ha affermatoche sia le considerazioni della Agenzia, sia quelle del giudice di primo grado erano insuperabili e convincevano della necessità della conferma senza, tuttavia,spiegare le ragioni del proprio convincimento e senzaprendere in considerazione i motivi di appello sul presupposto che questi ultimi riproponesserole argomentazioni già rese in primo grado. Tuttavia, in disparte la considerazione che la sentenza non riporta, nemmeno per sintesi, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di rigetto resa dalla C.t.p., la C.t.r. ha completamente ignorato le specifiche censure mosse con il gravame. Il contribuente, infatti, riproponendo le contestazioni mosse avverso l’avviso di accertamento, aveva rilevato quanto al primo motivo che la notifica dell’avviso di accertamento doveva essere effettuata a mezzo posta solo attraverso un agente della notificazione; quanto al secondo motivo che l’autoveicolo, per il quale si era esclusa la strumentalità con l’esercizio della professione, era l’unico posseduto e che alle spese di mantenimento dell’immobile ereditato dal padr, contribuiva la madre convivente a propria volta titolare di pensione; che gli ulteriori immobili in proprietà, tutti ipotecati, in ragione delle loro caratteristiche (uno ancora a rustico) determinavano costi per poche centinaia di euro. A dette specifiche contestazioni la C.t.r. non ha datoalcuna risposta incorrendo nel vizio denunciato. 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,sezione staccata di Brescia, in diversa Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione con riferimento a ciascuno dei motivi di appello , e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale