CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te, oltre sanzioni ed interessi.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso concompensazione delle spese, ritenendo che la documentazione prodotta,in quanto risalente nel tempo, non potesse essere utilizzata per ladeterminazione del reddito.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appelloproposto dalla contribuente, compensando le spese di lite per lasussistenza di validi motivi.4. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate per sostenere le ragioni dell’accertamento e lacontribuente proponeva appello incidentale sulla statuizione relativaalla compensazione delle spese di lite.5. La Corte di cassazione con ordinanza n. 9605 del 22.3.2017rigettava il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate edaccoglieva il ricorso incidentale della contribuente, cassando lastatuizione sulle spese con rinvio al giudice di merito.6. Il giudice del rinvio liquidava in favore della contribuente lasomma di euro 3.500,00, oltre accessori, a titolo di compensi per ilgiudizio di legittimità, e di euro 3.000.00, oltre accessori, a titolo dicompensi per il giudizio di secondo grado.7. La contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi.Numero registro generale 34425/2018Numero sezionale 3425/2026Numero di raccolta generale 14835/2026Data pubblicazione 18/05/2026L’Agenzia non deposita controricorso ma mero atto al fine dipartecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370c.p.c.4. La contribuente ha depositato memoria in data 10/4/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla omessaliquidazione dei compensi del giudizio di rinvio, da considerarsiautonomo rispetto al giudizio di legittimità.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Il giudizio di rinvio è dotato di un’autonomia processuale, siarispetto al giudizio di legittimità che alle precedenti fasi di merito.Infatti, all’esito della cassazione della pronuncia di secondo gradoai sensi dell’art. 383 comma 1 c.p.c. (c.d. giudizio di rinvio proprio) siapre una nuova ed autonoma fase che ha natura rescissoria nei limitiposti dalla pronuncia rescindente, ed è funzionale all'emanazione diuna sentenza che statuisce direttamente sulle domande proposte dalleparti rispetto alle quali non si è prodotto il giudicato in virtù dellapronuncia rescindente.Non si tratta, dunque, di un ulteriore grado di giudizio, né di unnuovo procedimento, bensì di una fase che conduce ad una nuovadecisione a sua volta impugnabile.In ogni caso, l’attività difensiva svolta nel giudizio di rinvio deveessere considerata autonomamente ai fini della liquidazione deicompensi e non poteva essere ricompresa nella liquidazione delle speserelative al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.Da tanto consegue che le spese dovranno essere liquidate da partedel giudice del merito, secondo il principio dell'esito complessivo eNumero registro generale 34425/2018Numero sezionale 3425/2026Numero di raccolta generale 14835/2026Data pubblicazione 18/05/2026globale del processo (Cass. sez.2, 8/2/2024, n. 3589), ma tenendoconto del fatto che la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio algiudice del merito cassando la sentenza di secondo grado conriferimento alla sola statuizione sulle spese e quindi alla dispostacompensazione.Costituisce principio consolidato, al quale deve darsi continuità,quello secondo il quale in caso di impugnazione di una sentenza permotivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cuirapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescinderedall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base dellafondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese digiudizio (Cass. sez. lav. 14/01/2019, n. 602).L’accoglimento del motivo conduce, dunque, all’annullamento dellasentenza impugnata in parte qua, con conseguente regolamentazionedelle spese di lite a cura del giudice del rinvio alla luce dei principi soprarichiamati.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla liquidazione deicompensi del giudizio di secondo grado e di cassazione, rilevando chela liquidazione supera di poco i minimi tariffari e che la CommissioneTributaria Regionale ha giustificato la statuizione con argomenti noncondivisibili. A ciò ha aggiunto che, a mente dell’art. 5, comma 4, delD.M. 55/2024, andava considerato non soltanto il valore dell’impostama anche quello delle sanzioni ed interessi poiché la domanda era voltaad ottenere l’annullamento dell’intera pretesa punitiva.2.1. Il motivo è infondato.2.2. La determinazione dei compensi professionali di avvocato èrimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non èsindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamenteNumero registro generale 34425/2018Numero sezionale 3425/2026Numero di raccolta generale 14835/2026Data pubblicazione 18/05/2026invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l'autosufficienza delricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole vocima anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte ilcontrollo dovuto senza l'esame di ulteriori atti, trattandosi di error iniudicando (Cass. sez. 3, 4/3/2003, n. 3178, Cass.sez.1, 29/10/2014,n. 22983, Cass. sez.2, 13/4/2023, n. 9815).Non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazionesecondo i valori medi, dovendo il giudice solo quantificare il compensotra il minimo ed il massimo delle tariffe; da ultimo si è ritenuto che nonsi possa derogare al minimo tariffario, in quanto volto ad assicurareuna garanzia di tipo economico che si traduce nella tuteladell’indipendenza ed autonomia del professionista (Cass. sez.1,26/04/2024, n. 11252, Cass. sez., 19/04/2023, n. 10438).Nel caso di specie la doglianza della parte non è volta a denunciarela liquidazione al di sotto dei minimi tariffari ma la determinazione diun importo di poco superiore a detti importi sulla base di unamotivazione che viene ritenuta incongrua.La censura sfugge al sindacato di legittimità proprio del giudiziodinanzi alla Corte di cassazione poiché impinge nella valutazionediscrezionale del giudice del merito circa l’attività svolta e l’esito delgiudizio inteso nel suo complesso.Neppure coglie nel segno la censura relativa al valore preso inconsiderazione per commisurare le spese.A tal fine parte ricorrente ha richiamato l’art. 5, comma 4, delD.L. 55/2014, evidenziando che “non si può opporre alla ricorrente,che ai soli fini dell’indicazione del contributo unificato, il valore dellacontroversia da prendere in considerazione fosse quello della solaimposta accertata (che rientrerebbe nello scaglione inferiore) tenendoconto che l’interesse sostanziale della signora Lodola era quello di porreNumero registro generale 34425/2018Numero sezionale 3425/2026Numero di raccolta generale 14835/2026Data pubblicazione 18/05/2026nel nulla non soltanto tale imposta, ma anche le sanzioni e gliinteressi…”.La censura è genericamente articolata, perché non indica il valoredell’imposta e quello di sanzioni ed interessi, né riporta lo stralcio delverbale di accertamento, al fine di consentire alla Corte la verifica delladoglianza; inoltre, sembra voler rappresentare che se fosse presa inconsiderazione soltanto l’imposta lo scaglione sarebbe inferiore a quelloindicato dalla stessa parte (compreso tra euro 26.000,01 ed euro52.000,00) ed utilizzato dal giudice di appello per la liquidazione, ed intal caso l’affermazione non sarebbe coerente con quanto esposto dallastessa parte ricorrente che ha richiamato detto scaglione (ritenendolocorretto) e dolendosi soltanto dell’importo dei compensi liquidati inmisura in poco superiore al minimo, come innanzi esposto.In ogni caso, a ciò va aggiunto che la Corte, con particolareriguardo al valore del contributo unificato, che ha natura tributaria, mail principio può ritenersi applicabile più in generale in tema diliquidazione di spese di lite del giudizio tributario, ha affermato chel'art. 12, comma 2, del d.lgs. 546/1992 è norma che introduce unadisciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili e, pertanto,anche rispetto alla disciplina generale prevista dal DM 55/2014.Il valore della controversia, per il processo tributario, corrispondequindi al valore dell'atto impugnato, poiché l’art. 12, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, prevede specificamente che il valore dellacontroversia è pari all'importo del tributo, al netto degli interessi e delleeventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (Cass., sez. 5,10/06/2021, n. 16283, Cass. sez.5, 10/10/2024, n. 26439).3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 92 c.p.c. con riferimento alla disposta compensazione dellespese di primo grado; in particolare il giudice del rinvio ha violato ilNumero registro generale 34425/2018Numero sezionale 3425/2026Numero di raccolta generale 14835/2026Data pubblicazione 18/05/2026principio generale secondo cui la soccombenza va valutata non inrelazione a fasi e gradi ma all’esito finale del giudizio.3.1. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della pronunciaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] ha affermato chesussistevano eccezionali ragioni per compensare le spese del primogrado avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio che cosìindividua: “la ricostruzione dell’intero iter processuale della vicenda(risoltosi nei due giorni di merito con esiti contrastanti) induce,pertanto a ricondurre l’esito finale del merito della controversia più chealtro ad una parziale prospettazione innanzi al giudice di legittimità deipossibili motivi di censura (siccome dallo stesso giudice di legittimitàevidenziato)”; da ciò riteneva giustificata la compensazione giàdisposta nel giudizio di primo grado.Se la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancitadall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella versione ratione temporisapplicabile, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta auna nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso, la questione può essere sottopostaal giudice di legittimità soltanto laddove il giudice del merito si sialimitato ad una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale,risultando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se delcaso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia, il sindacato dellaCorte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità edeccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudicenon corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata(Cass. sez. 2, 16/5/2022, n. 15495).Nel caso in esame, in assenza di censura ai sensi dell’art. 360,primo comma num. 3 c.p.c., non è dato nemmeno ravvisare il vizioNumero registro generale 34425/2018Numero sezionale 3425/2026Numero di raccolta generale 14835/2026Data pubblicazione 18/05/2026denunciato dell’art. 360, primo comma, num. 5, sotto il profilo dellegiustificazioni illogiche o erronee a sostegno della compensazione dellespese, né avuto riguardo al profilo della motivazione apparente,avendo la Commissione argomentato a sostegno della dispostacompensazione, come innanzi riportato, né con riferimento all’omessavalutazione di un fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio,che non viene nemmeno evidenziato.Nemmeno può ritenersi sia stato violato il principio generalesecondo il quale, tenuto conto dell’esito globale e complessivo delgiudizio, la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamentodelle spese di lite ma può essere destinataria di un provvedimento dicompensazione integrale o parziale delle spese ove ne sussistano ipresupposti, poiché nel caso di specie la parte vittoriosa non è statacondannata al pagamento delle spese di lite e la compensazione è statagiustificata al giudice del rinvio con le eccezionali ragioni sopraevidenziate che, di per sé, sfuggono al controllo del giudice dilegittimità ove non deviino dal modello legale o non trasmodino daiconfini verificabili secondo i parametri dei vizi di cui all’art. 360, primocomma, c.p.c.; profili questi ultimi nemmeno evidenziarti dalla partericorrente.4. In definitiva, l’accoglimento del primo ricorso conduceall’annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio algiudice del merito per la liquidazione delle spese del giudizio di rinvioper le quali la statuizione è stata omessa, alla luce dei principi sopraevidenziati, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte, P.Q.Mrigettato il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzomotivo, accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenzaNumero registro generale 34425/2018Numero sezionale 3425/2026Numero di raccolta generale 14835/2026Data pubblicazione 18/05/2026impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026La PresidenteRoberta Crucitti