CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 39083/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha confermato la "non decisività" della prova richiesta per l'ammissione al rito abbreviato condizionato (così non confermando la mancata applicazione della diminuente del rito) valorizzando gli elementi acquisiti anche in esito al rito ordinario, con riferimento alla dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato e alle prove documentali acquisite. Il motivo di ricorso, per tale aspetto anche generico, non si confronta con tali argomenti; è Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023