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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44460/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, è manifestamente infondato, in quanto la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta in relazione a tale aspetto né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; che, pertanto, essa può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278196) ma che, nel caso in esame, anche tale motivo è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 7 della sentenza impugnata onde ritenere accertata la condotta di cessione (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) ascritta all'imputato; Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena (determinata in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa) e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno valorizzato il ruolo dell'imputato (fornitore e pusher) e le modalità del fatto inferendo da tali elementi la carenza di elementi idonei a giustificare una pena più lieve ovvero l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, è manifestamente infondato, in quanto la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta in relazione a tale aspetto né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; che, pertanto, essa può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278196) ma che, nel caso in esame, anche tale motivo è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 7 della sentenza impugnata onde ritenere accertata la condotta di cessione (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) ascritta all'imputato; Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena (determinata in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa) e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno valorizzato il ruolo dell'imputato (fornitore e pusher) e le modalità del fatto inferendo da tali elementi la carenza di elementi idonei a giustificare una pena più lieve ovvero l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottob
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