CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 29249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice del merito utilizza le dichiarazioni del fratello del Maltese a riscontro del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte 'ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.