CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10358/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5449/18 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, pubblicata in data 1° agosto 2018.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale del Lazio, decidendo sul giudizio diottemperanza instaurato da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 70d.lgs. n. 546 del 1992, ha dichiarato cessata la materia delNumero registro generale 4808/2019Numero sezionale 2342/2026Numero di raccolta generale 10358/2026Data pubblicazione 20/04/2026contendere, omettendo, però, di pronunciarsi sulle spese dilite.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversotale sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo diimpugnazione.3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita ingiudizio, rimanendo intimata.4. La causa, alla camera di consiglio del 12 marzo 2026,udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, è stata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 15 e 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., peravere la corte regionale laziale omesso di regolamentare lespese del giudizio di ottemperanza -definito con unadeclaratoria di cessazione della materia del contendere-nonostante ne fosse stata richiesta la refusione.3. Il motivo è fondato.3.1. E’ opportuno premettere, in termini generali, che ladichiarazione di estinzione del giudizio, per cessazione dellamateria del contendere, ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs.n. 546 del 1992, non preclude ex se la valutazione deipresupposti che abilitano alla compensazione delle spese dilite, sempre che la relativa statuizione scaturisca da unavalutazione complessiva della controversia e del suo iterprocessuale da parte del giudice tributario, trattandosi diun’ipotesi diversa rispetto a quella della compensazione opeNumero registro generale 4808/2019Numero sezionale 2342/2026Numero di raccolta generale 10358/2026Data pubblicazione 20/04/2026legis prevista dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992,che costituisce una conseguenza automatica dell’estinzione delgiudizio (cfr. Cass. n. 19947/10 e, nello stesso senso, Cass. n.3950/17, nonché Corte cost. n. 274/05).In questa prospettiva, è stato evidenziato come dallacessazione della materia del contendere non discendanecessariamente la condanna alle spese di lite secondo laregola della soccombenza virtuale, dovendosi considerare lacontroversia nel suo complesso, la condotta tenuta dalle parti,anche al di fuori del processo, il suo esito e le ragioni chel’abbiano determinato, come nell’ipotesi in cui -e lo sirammenta a titolo esemplificativo- l’annullamento dell’attoimpugnato non consegua ad una manifesta illegittimità delprovvedimento sussistente fin dal momento della suaemanazione (cfr. Cass. n. 22231/11, Cass. n. 7273/16, Cass.n. 8834/24).3.2. Ebbene, nella vicenda in esame, è rinvenibile, neldispositivo della pronuncia gravata, la locuzione “nulla per lespese”, che equivale ad un’omessa pronuncia, non essendostate poste -le suddette spese- a carico di alcuna delle parti, nécompensate, in tutto o in parte (cfr. la sentenza impugnata, apagina 2).L’omessa statuizione sulle spese processuali, però, integrauna lesione del diritto costituzionale -enucleabile dagli artt. 24e 111 Cost.- ad una tutela giurisdizionale effettiva etendenzialmente completa, che contempli una pronuncia sullespese conseguente al decisum: invero, gli artt. 91 e segg.c.p.c. -ed altrettanto deve dirsi con riferimento all’art. 15 d.lgs.n. 546 del 1992- hanno natura inderogabile e, laddoveevocano un obbligo officioso dell’autorità giudiziaria adita diNumero registro generale 4808/2019Numero sezionale 2342/2026Numero di raccolta generale 10358/2026Data pubblicazione 20/04/2026provvedere sulle spese del giudizio, esprimono un principio checostituisce un vero e proprio cardine della tutela processualecivile, da declinare in correlazione con il portato precettivodell’art. 112 c.p.c., che reclama la corrispondenza, necessariae doverosamente completa, tra le domande delle parti e leconseguenti statuizioni giudiziali (cfr. Cass. n. 9263/17, Cass.n. 651/22, Cass. n. 11125/23, Cass. n. 26187/23 e Cass. n.5085/25).4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, chedanno conto dell’inosservanza del principio testé menzionato, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, in relazione al motivo formulato ed accolto, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, in diversa composizione, affinché si pronunci sul governodelle spese processuali del giudizio di ottemperanza, stabilendose debbano essere poste a carico dell’una o dell’altra parte o sedebbano essere, in tutto o in parte, compensate, e provveda,altresì, alla regolazione di quelle del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]