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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 30146/2021

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ORDINANZA sul ricorso 8507-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 1394 [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2301/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 3693/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la nullità del primo dei contratti a progetto stipulati dalla suddetta con [OSCURATO:SOCIETA]., la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7.3.2009 con diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio con mansioni corrispondenti all'inquadramento nel 7 0 livello del c.c.n.l.

Gas-Acqua, condannato la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dal 1.3.2015 (data di scadenza dell'ultimo contratto a progetto) ed al pagamento delle differenze retributive, maturate sino alla data indicata, tra quanto spettante secondo il corretto inquadramento riconosciuto e quanto, invece, percepito in base al contratto formalmente in essere;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di plurimi motivi; l'intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai ._...,, sensi dell'art. 380 bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. con il primo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art.. 11 disposizioni sulla legge in generale; violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.

Igs. n. 276/2003; violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1428 e 1362 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti;

1.1. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano, sotto vari profili, la ritenuta non conformità del primo dei contratti a progetto stipulati tra le parti al modello legale delineato dall'art. 61 d.

Igs. n. 276/2003.

Secondo la società ricorrente la valutazione di non conformità era stata effettuata non in relazione all'originario testo dell'art. 61 d.

Igs. cit., applicabile ratione temporis, ma alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 23 e sgg. legge n. 92/2012, destinate, alla stregua del comma 25 dell'art. 1 cit., a trovare applicazione solo in relazione a fattispecie successive alla data di entrata in vigore - il 18.7.2012 - del detto provvedimento legislativo; l'art. 61 d.

Igs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, consentiva infatti la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività riconducibili, oltre che a progetti specifici, anche a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti in modo autonomo dal collaboratore in funzione del risultato; non era pertanto coerente con l'originaria formulazione dell'art. 61 d.

Igs. cit. la valorizzazione dell'assenza in contratto di uno specifico risultato produttivo, anche parziale, e della coincidenza delle mansioni affidate con l'attività ordinaria della società; in ogni caso nei contratti di collaborazione in controversia erano comunque distinguibili le clausole con le quali erano stabiliti il progetto e gli obiettivi della collaborazione e lo specifico oggetto dell'impegno lavorativo da affidare alla lavoratrice.

Inoltre, la Corte di merito aveva errato nell'affermare che il difetto originario di causa del primo contratto a progetto per ciò solo ne determinava la nullità che si riverberava, quale nullità derivata, sui contratti successivi; infine, la sentenza impugnata era criticabile per avere escluso l'effetto novativo connesso alla stipula di contratti di collaborazione successivi al primo e per avere, in ogni caso, conferito valore di presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto, anziché relativa, alla non conformità del contratto al modello legale ex art. 61 d.

Igs. n. 276/2003;2. con il secondo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art.2103 cod. civ. e dell'art. 18 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche in relazione agli artt. 1362 cod. civ. e sgg.; violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 115 e 116 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Censura la sentenza impugnata per avere interpretato l'art. 18 c.c.n.I applicabile nel senso che per l'attribuzione del 7° livello contrattuale fosse suffiiciente lo svolgimento, in via alternativa e non cumulativa, di funzioni direttive e di funzioni specialistiche; contesta, inoltre, l'accertamento del giudice di merito relativo alla natura specialistica delle mansioni espletate dalla Rapicetta, accertamento che aveva trascurato il contenuto delle medesime allegazioni attoree formulate in ricorso; ciò in violazione dei principi di allegazione e prova rivenienti dall'art. 414 cod. proc. civ. e dall'art. 2013 cod. civ.;

3. il primo gruppo di motivi deve essere respinto.

In relazione alle singole doglianze, per come concretamente formulate, al di là della formale enunciazione in rubrica, si osserva, infatti, che:

3.1. non sussiste violazione dell'art. 11 preleggi, in tema di efficacia della legge nel tempo, avendo la Corte di merito fatto espresso riferimento all'art. 61 d.

Igs. 276/2003, nel testo antecedente la novella introdotta dalla legge 92/2012, che ha richiamato solo in funzione confermativa della valutazione adottata, dando atto che il legislatore del 2012 aveva recepito approdi ai quali era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti prescritti per la valida stipulazione di un contratto a progetto ex art. 61 d.

Igs. 276/2003 (sentenza, pag. 4 e sgg.);3.2. la valutazione di non conformità del primo contratto tra le parti allo schema legale del contratto a progetto prefigurato dal legislatore del 2003, fondata sulla mancata individuazione nel testo contrattuale di un risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile, che doveva essere assicurato dalla lavoratrice, « risultando piuttosto dedotte, quale oggetto della sua prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all'obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall'esecuzione della convenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. con il Ministero dell'Ambiente, sicché in ultima analisi, il progetto coincideva con l'attività ordinaria della società>> ( sentenza, pag. 6 terz'ultimo capoverso), è coerente con la condivisibile giurisprudenza di legittimità maturata nel vigore dell'art. 61 d.

Igs. n. 276/2003 nel testo antecedente alla novella del 2012;

3.3. secondo il giudice di legittimità, in base alla definizione legale del contratto a progetto fornita dall'art. 61 d.lgs. 276/2003 nel testo originario (poi sostituito dall'art. 1 comma 23 lettera a) della

I. n. 92 del 2012, modificato dall'art. 24 bis comma 7 del d.l.n. 83 del 2012 conv. in I. n. 134 del 2012 ed ancora dall'art. 7 comma 2 lettera c) del d.l. n. 76 del 2013 conv. in I. n. 99 del 2013 ed infine abrogato dall'art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. [OSCURATO:PERSONA]), per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, era necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.".

In particolare, è stato puntualizzato che la nozione di "specifico progetto", scaturente dall' esegesi normativa, comportava - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla legge n. 92 del 2012 - la necessità di riferimento ad un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore e precisato che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 17707/2020, 10135/2018, 24739/2017); il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali; l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. n. 8142/2017); la valutazione di non conformità del contratto in controversia al modello legale delineato dall'art. 61 d.

Igs n. 276/2003, ancorata ad un parametro normativo correttamente individuato, non è sindacabile in questa sede avendo questa Corte chiarito che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass.5 n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005);

3.4. in relazione poi alla deduzione di parte ricorrente riferita alla possibilità che l'attività dedotta nel contratto concernesse «programmi di lavoro o fasi di esso» e non un progetto specifico, si rileva che la questione, implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dal giudice di merito e che pertanto a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità, era onere del ricorrente allegare l'avvenuta rituale e tempestiva deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito ed, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

3.5. le censure che investono l'interpretazione complessiva del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inammissibili in quanto non veicolate dalla individuazione dello specifico criterio ermeneutico violato, corredata dalla precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, come prescritto (Cass. 19044/2010, 15604/2007, in motivazione, 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione, come in concreto avvenuto, dell' interpretazione proposta dalla ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata possa rilevare ai fini dell'annullamento di quest'ultima in quanto intrinsecamente inidonea a dare contezza dell'errore in diritto ascritto in tesi al giudice di merito (Cass. 14318/2013, 23635/2010);

3.6. la "conversione" del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla verifica dell'assenza di un progetto specifico è conforme al principio giurisprudenziale, ormai consolidato ed al quale va data continuità, secondo cui la disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'arti., comma 23, lett. f) della

I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass.28156/2018, 17127/2016), dovendosi ulteriormente evidenziare che, come chiarito da questa Corte, "il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2016 (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla

I. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto - non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore ( Cass.9471/2019);

3.7. i rilievi che precedono assorbono l'esame della censura incentrata sulla contestazione del vizio genetico del contratto in oggetto, affermata dal giudice di prime cure; la perdurante esistenza, sotto il profilo giuridico, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale effetto della conversione ex art. 69 d.

Igs. n.276/2003, di rapporto formalmente instaurato sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'ad 61 d.

Igs. cit., giustifica l'affermazione del giudice di merito circa l'invalidità derivata dei successivi contratti di collaborazione ex art. 61 d.

Igs. risultando gli stessi, in definitiva, privi di causa in presenza di un rapporto già costituito;

3.8. la censura avente ad oggetto la negazione dell'effetto novativo connesso alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa successivi al primo è inammissibile; la esclusione da parte del giudice di appello di un animus novandi in relazione ai successivi contratti stipulati tra le parti,—animus novandi per il quale si richiede la inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova,-costituisce accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod. civ., e congruamente motivato (v. in particolare in tema di effetto novativo connesso alla successione di contratti a termine: Cass. 14712/2015, 17328/2012, 16038/2004), avendo in particolare la Corte di merito fatto riferimento all'assenza di consapevolezza nelle parti, all'epoca, della conversione del precedente rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul quale in tesi avrebbe dovuto incidere, con effetto estintivo, il successivo contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

3.9. infine, a prescindere da profili di inammissibilità concernenti la modalità di deduzione, non conforme all'attuale configurazione del mezzo di cui all'ad. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla denunzia di omesso esame di fatto controverso e decisivo, enunciata tra i motivi di ricorso, se ne rileva, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ,. la preclusione scaturente da «doppia conforme>>non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni poste a base decisione di primo gradi° e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano sono tra loro diverse (Cass. 5528/2018, 19001/2016, 26774/2016, 19001/2016, 5528/2014);

4. le censure articolate con il secondo gruppo di motivi sono da respingere;

4.1. la interpretazione dell'art. 18 c.c.n.l. in tema di declaratoria relativa al 7° livello, condivisa dalla Corte di merito è del tutto coerente con il dato testuale della pattuizione collettiva secondo la quale al 7° livello appartiene "il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico; - opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard; - ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; - gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; - possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro".

La struttura sintattica del periodo ed in particolare l'uso della disgiuntiva "o" non consentono di dubitare che al 7° livello sono riconducibili sia le funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti sia, in via cumulativa o alternativa alle prime, le funzioni professionali di contento specialistico;4.2. l'accertamento del giudice di merito relativo al contenuto specialistico dell'attività espletata dalla lavoratrice, fondato sulla documentazione in atti relativa al titolo di studio accademico posseduto, sui compiti alla stessa richiedibili in base al contratto e sulle ammissioni in relazione all'attività prestata formulate nella memoria di [OSCURATO:SOCIETA]., non è validamente incrinato dalle deduzioni della odierna ricorrente, alla luce della preclusione scaturente da « doppia conforme» ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo quanto già rappresentato al paragrafo 3.9.;

4.3. è inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. la quale non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, come in concreto avvenuto, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019, 27000/2016), censure estranee alla concreta prospettazione della società ricorrente;

4.4. è inammissibile, per difetto di specificità, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ. non sorretta dalla concreta illustrazione dell'errore di diritto ascritto in tesi al giudice di appello, risultando piuttosto le censure articolate, non supportate, in violazione dell'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., dalla integrale trascrizione dell'atto introduttivo, intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito del contenuto delle mansioni della originaria ricorrente;4.5. parimenti inammissibile il richiamo al principio dell'onere della prova che si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando, abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, così come verificatosi nella specie (Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass.17/06/2013, n. 15107;Cass. 21/02/2018, n. 4241);

5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza delle spese di lite;

6. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.250,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori, come per legge.

Con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. .1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8507-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 1394 [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2301/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 3693/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la nullità del primo dei contratti a progetto stipulati dalla suddetta con [OSCURATO:SOCIETA]., la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7.3.2009 con diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio con mansioni corrispondenti all'inquadramento nel 7 0 livello del c.c.n.l. Gas-Acqua, condannato la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dal 1.3.2015 (data di scadenza dell'ultimo contratto a progetto) ed al pagamento delle differenze retributive, maturate sino alla data indicata, tra quanto spettante secondo il corretto inquadramento riconosciuto e quanto, invece, percepito in base al contratto formalmente in essere; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di plurimi motivi; l'intimata ha resistito con tempestivo controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria ai ._...,, sensi dell'art. 380 bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art.. 11 disposizioni sulla legge in generale; violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d. Igs. n. 276/2003; violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1428 e 1362 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti; 1.1. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano, sotto vari profili, la ritenuta non conformità del primo dei contratti a progetto stipulati tra le parti al modello legale delineato dall'art. 61 d. Igs. n. 276/2003. Secondo la società ricorrente la valutazione di non conformità era stata effettuata non in relazione all'originario testo dell'art. 61 d. Igs. cit., applicabile ratione temporis, ma alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 23 e sgg. legge n. 92/2012, destinate, alla stregua del comma 25 dell'art. 1 cit., a trovare applicazione solo in relazione a fattispecie successive alla data di entrata in vigore - il 18.7.2012 - del detto provvedimento legislativo; l'art. 61 d. Igs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, consentiva infatti la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività riconducibili, oltre che a progetti specifici, anche a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti in modo autonomo dal collaboratore in funzione del risultato; non era pertanto coerente con l'originaria formulazione dell'art. 61 d. Igs. cit. la valorizzazione dell'assenza in contratto di uno specifico risultato produttivo, anche parziale, e della coincidenza delle mansioni affidate con l'attività ordinaria della società; in ogni caso nei contratti di collaborazione in controversia erano comunque distinguibili le clausole con le quali erano stabiliti il progetto e gli obiettivi della collaborazione e lo specifico oggetto dell'impegno lavorativo da affidare alla lavoratrice. Inoltre, la Corte di merito aveva errato nell'affermare che il difetto originario di causa del primo contratto a progetto per ciò solo ne determinava la nullità che si riverberava, quale nullità derivata, sui contratti successivi; infine, la sentenza impugnata era criticabile per avere escluso l'effetto novativo connesso alla stipula di contratti di collaborazione successivi al primo e per avere, in ogni caso, conferito valore di presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto, anziché relativa, alla non conformità del contratto al modello legale ex art. 61 d. Igs. n. 276/2003;2. con il secondo gruppo di motivi parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art.2103 cod. civ. e dell'art. 18 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anche in relazione agli artt. 1362 cod. civ. e sgg.; violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 115 e 116 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata per avere interpretato l'art. 18 c.c.n.I applicabile nel senso che per l'attribuzione del 7° livello contrattuale fosse suffiiciente lo svolgimento, in via alternativa e non cumulativa, di funzioni direttive e di funzioni specialistiche; contesta, inoltre, l'accertamento del giudice di merito relativo alla natura specialistica delle mansioni espletate dalla Rapicetta, accertamento che aveva trascurato il contenuto delle medesime allegazioni attoree formulate in ricorso; ciò in violazione dei principi di allegazione e prova rivenienti dall'art. 414 cod. proc. civ. e dall'art. 2013 cod. civ.; 3. il primo gruppo di motivi deve essere respinto. In relazione alle singole doglianze, per come concretamente formulate, al di là della formale enunciazione in rubrica, si osserva, infatti, che: 3.1. non sussiste violazione dell'art. 11 preleggi, in tema di efficacia della legge nel tempo, avendo la Corte di merito fatto espresso riferimento all'art. 61 d. Igs. 276/2003, nel testo antecedente la novella introdotta dalla legge 92/2012, che ha richiamato solo in funzione confermativa della valutazione adottata, dando atto che il legislatore del 2012 aveva recepito approdi ai quali era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti prescritti per la valida stipulazione di un contratto a progetto ex art. 61 d. Igs. 276/2003 (sentenza, pag. 4 e sgg.);3.2. la valutazione di non conformità del primo contratto tra le parti allo schema legale del contratto a progetto prefigurato dal legislatore del 2003, fondata sulla mancata individuazione nel testo contrattuale di un risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile, che doveva essere assicurato dalla lavoratrice, « risultando piuttosto dedotte, quale oggetto della sua prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all'obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall'esecuzione della convenzione di [OSCURATO:SOCIETA]. con il Ministero dell'Ambiente, sicché in ultima analisi, il progetto coincideva con l'attività ordinaria della società>> ( sentenza, pag. 6 terz'ultimo capoverso), è coerente con la condivisibile giurisprudenza di legittimità maturata nel vigore dell'art. 61 d. Igs. n. 276/2003 nel testo antecedente alla novella del 2012; 3.3. secondo il giudice di legittimità, in base alla definizione legale del contratto a progetto fornita dall'art. 61 d.lgs. 276/2003 nel testo originario (poi sostituito dall'art. 1 comma 23 lettera a) della I. n. 92 del 2012, modificato dall'art. 24 bis comma 7 del d.l.n. 83 del 2012 conv. in I. n. 134 del 2012 ed ancora dall'art. 7 comma 2 lettera c) del d.l. n. 76 del 2013 conv. in I. n. 99 del 2013 ed infine abrogato dall'art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. [OSCURATO:PERSONA]), per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, era necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.". In particolare, è stato puntualizzato che la nozione di "specifico progetto", scaturente dall' esegesi normativa, comportava - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla legge n. 92 del 2012 - la necessità di riferimento ad un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore e precisato che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 17707/2020, 10135/2018, 24739/2017); il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali; l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. n. 8142/2017); la valutazione di non conformità del contratto in controversia al modello legale delineato dall'art. 61 d. Igs n. 276/2003, ancorata ad un parametro normativo correttamente individuato, non è sindacabile in questa sede avendo questa Corte chiarito che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass.5 n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005); 3.4. in relazione poi alla deduzione di parte ricorrente riferita alla possibilità che l'attività dedotta nel contratto concernesse «programmi di lavoro o fasi di esso» e non un progetto specifico, si rileva che la questione, implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dal giudice di merito e che pertanto a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità, era onere del ricorrente allegare l'avvenuta rituale e tempestiva deduzione di tale questione innanzi al giudice di merito ed, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 3.5. le censure che investono l'interpretazione complessiva del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inammissibili in quanto non veicolate dalla individuazione dello specifico criterio ermeneutico violato, corredata dalla precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, come prescritto (Cass. 19044/2010, 15604/2007, in motivazione, 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione, come in concreto avvenuto, dell' interpretazione proposta dalla ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata possa rilevare ai fini dell'annullamento di quest'ultima in quanto intrinsecamente inidonea a dare contezza dell'errore in diritto ascritto in tesi al giudice di merito (Cass. 14318/2013, 23635/2010); 3.6. la "conversione" del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla verifica dell'assenza di un progetto specifico è conforme al principio giurisprudenziale, ormai consolidato ed al quale va data continuità, secondo cui la disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'arti., comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass.28156/2018, 17127/2016), dovendosi ulteriormente evidenziare che, come chiarito da questa Corte, "il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2016 (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto - non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore ( Cass.9471/2019); 3.7. i rilievi che precedono assorbono l'esame della censura incentrata sulla contestazione del vizio genetico del contratto in oggetto, affermata dal giudice di prime cure; la perdurante esistenza, sotto il profilo giuridico, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale effetto della conversione ex art. 69 d. Igs. n.276/2003, di rapporto formalmente instaurato sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'ad 61 d. Igs. cit., giustifica l'affermazione del giudice di merito circa l'invalidità derivata dei successivi contratti di collaborazione ex art. 61 d. Igs. risultando gli stessi, in definitiva, privi di causa in presenza di un rapporto già costituito; 3.8. la censura avente ad oggetto la negazione dell'effetto novativo connesso alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa successivi al primo è inammissibile; la esclusione da parte del giudice di appello di un animus novandi in relazione ai successivi contratti stipulati tra le parti,—animus novandi per il quale si richiede la inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova,-costituisce accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod. civ., e congruamente motivato (v. in particolare in tema di effetto novativo connesso alla successione di contratti a termine: Cass. 14712/2015, 17328/2012, 16038/2004), avendo in particolare la Corte di merito fatto riferimento all'assenza di consapevolezza nelle parti, all'epoca, della conversione del precedente rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul quale in tesi avrebbe dovuto incidere, con effetto estintivo, il successivo contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 3.9. infine, a prescindere da profili di inammissibilità concernenti la modalità di deduzione, non conforme all'attuale configurazione del mezzo di cui all'ad. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla denunzia di omesso esame di fatto controverso e decisivo, enunciata tra i motivi di ricorso, se ne rileva, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ,. la preclusione scaturente da «doppia conforme>>non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni poste a base decisione di primo gradi° e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano sono tra loro diverse (Cass. 5528/2018, 19001/2016, 26774/2016, 19001/2016, 5528/2014); 4. le censure articolate con il secondo gruppo di motivi sono da respingere; 4.1. la interpretazione dell'art. 18 c.c.n.l. in tema di declaratoria relativa al 7° livello, condivisa dalla Corte di merito è del tutto coerente con il dato testuale della pattuizione collettiva secondo la quale al 7° livello appartiene "il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico; - opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard; - ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; - gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; - possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro". La struttura sintattica del periodo ed in particolare l'uso della disgiuntiva "o" non consentono di dubitare che al 7° livello sono riconducibili sia le funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti sia, in via cumulativa o alternativa alle prime, le funzioni professionali di contento specialistico;4.2. l'accertamento del giudice di merito relativo al contenuto specialistico dell'attività espletata dalla lavoratrice, fondato sulla documentazione in atti relativa al titolo di studio accademico posseduto, sui compiti alla stessa richiedibili in base al contratto e sulle ammissioni in relazione all'attività prestata formulate nella memoria di [OSCURATO:SOCIETA]., non è validamente incrinato dalle deduzioni della odierna ricorrente, alla luce della preclusione scaturente da « doppia conforme» ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo quanto già rappresentato al paragrafo 3.9.; 4.3. è inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. la quale non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, come in concreto avvenuto, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019, 27000/2016), censure estranee alla concreta prospettazione della società ricorrente; 4.4. è inammissibile, per difetto di specificità, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ. non sorretta dalla concreta illustrazione dell'errore di diritto ascritto in tesi al giudice di appello, risultando piuttosto le censure articolate, non supportate, in violazione dell'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., dalla integrale trascrizione dell'atto introduttivo, intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito del contenuto delle mansioni della originaria ricorrente;4.5. parimenti inammissibile il richiamo al principio dell'onere della prova che si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando, abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, così come verificatosi nella specie (Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass.17/06/2013, n. 15107;Cass. 21/02/2018, n. 4241); 5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza delle spese di lite; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.250,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori, come per legge. Con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. .1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica
Sentenza Cassazione n. 30146/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris