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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16396/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Paola, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola il 22 aprile 2021, divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso il 4 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 13 maggio 2022 divenuta irrevocabile il 20 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso 11 agosto 2017, in epoca antecedente a quello per il quale gli era stato concesso il beneficio sospensivo oggetto di revoca. [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ha natura dichiarativa e prescinde, per la sua efficacia, da valutazioni di carattere discrezionale, risultando esclusivamente ancorato alla circostanza che il condannato riporta «un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedente, supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p.».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Paola, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola il 22 aprile 2021, divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso il 4 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 13 maggio 2022 divenuta irrevocabile il 20 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso 11 agosto 2017, in epoca antecedente a quello per il quale gli era stato concesso il beneficio sospensivo oggetto di revoca. [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ha natura dichiarativa e prescinde, per la sua efficacia, da valutazioni di carattere discrezionale, risultando esclusivamente ancorato alla circostanza che il condannato riporta «un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedente, supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p.». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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