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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 33156/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.537/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO X [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO V [OSCURATO:PERSONA] TORINO, MINISTERO DELLISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2980/2023 depositata il 18/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 2980 del 18/7/2023 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza n. 255 del 13/4/2021 con la quale Tribunale di Avellino aveva respinto la domanda da lui proposta, intesa ad ottenere, previo accertamento del suo diritto alle precedenze di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 23 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2018/19, il trasferimento, in via principale (con precedenza ex comma 15) presso il CTP [OSCURATO:PERSONA] “Genovesi”; ed in via subordinata (con precedenza ex comma 14) presso la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino;

2. al giudizio di appello risultano aver preso parte, oltre al convenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed articolazioni territoriali dello stesso, qui rimasti intimati, quali “controinteressati”, ancorchè contumaci, «i docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale nella Provincia di Salerno, per l’anno scolastico 2018/2019, nella classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado (ex A043)»; nonché «Prof. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»;

3. ai suddetti “controinteressati” la notifica del ricorso in appello è stata eseguita, previa autorizzazione, mediante pubblicazione sul sito web del MIUR;

4. il ricorrente ha chiesto , anche in questa sede, di essere autorizzato a notificare il ricorso per cassazione ai predetti “controinteressati”, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero, nell’apposita sezione predisposta a tale scopo; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso va notificato anche ai predetti “controinteressati” secondo gli artt. 331 e 371 bis c.p.c., trattandosi di causa inscindibile;

2. l’elevato numero dei destinatari e la difficoltà di individuarli tutti giustifica, nei casi di “concorsi interni” in senso lato, la notifica nella forma richiesta, che appare in tali casi anche più idonea allo scopo rispetto quella per pubblici proclami di cui all’art. 150 c.p.c. (in tal senso già Cass. ord. n. 22565/2022);

3. la richiesta invece non si giustifica quanto a [OSCURATO:PERSONA], in quanto già identificata quale titolare di una delle posizioni in lite; P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e dei docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale nella Provincia di Salerno, per l’anno scolastico 2018/2019, nella classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado (ex A043) con le seguenti mediante: notificazione personale quanto alla prima, e, quanto agli altri, mediante pubblicazione, nel sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’apposita sezione, del ricorso per cassazione e della presente ordinanza, e ciò nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione al ricorrente della presente ordinanza, a cura e spese del medesimo ricorrente, che documenterà in giudizio anche l’esecuzione di tale pubblicazione e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.537/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO X [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - UFFICIO V [OSCURATO:PERSONA] TORINO, MINISTERO DELLISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2980/2023 depositata il 18/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 2980 del 18/7/2023 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza n. 255 del 13/4/2021 con la quale Tribunale di Avellino aveva respinto la domanda da lui proposta, intesa ad ottenere, previo accertamento del suo diritto alle precedenze di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 23 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2018/19, il trasferimento, in via principale (con precedenza ex comma 15) presso il CTP [OSCURATO:PERSONA] “Genovesi”; ed in via subordinata (con precedenza ex comma 14) presso la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino; 2. al giudizio di appello risultano aver preso parte, oltre al convenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed articolazioni territoriali dello stesso, qui rimasti intimati, quali “controinteressati”, ancorchè contumaci, «i docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale nella Provincia di Salerno, per l’anno scolastico 2018/2019, nella classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado (ex A043)»; nonché «Prof. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; 3. ai suddetti “controinteressati” la notifica del ricorso in appello è stata eseguita, previa autorizzazione, mediante pubblicazione sul sito web del MIUR; 4. il ricorrente ha chiesto , anche in questa sede, di essere autorizzato a notificare il ricorso per cassazione ai predetti “controinteressati”, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero, nell’apposita sezione predisposta a tale scopo; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso va notificato anche ai predetti “controinteressati” secondo gli artt. 331 e 371 bis c.p.c., trattandosi di causa inscindibile; 2. l’elevato numero dei destinatari e la difficoltà di individuarli tutti giustifica, nei casi di “concorsi interni” in senso lato, la notifica nella forma richiesta, che appare in tali casi anche più idonea allo scopo rispetto quella per pubblici proclami di cui all’art. 150 c.p.c. (in tal senso già Cass. ord. n. 22565/2022); 3. la richiesta invece non si giustifica quanto a [OSCURATO:PERSONA], in quanto già identificata quale titolare di una delle posizioni in lite; P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e dei docenti che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale nella Provincia di Salerno, per l’anno scolastico 2018/2019, nella classe di concorso A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di primo grado (ex A043) con le seguenti mediante: notificazione personale quanto alla prima, e, quanto agli altri, mediante pubblicazione, nel sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’apposita sezione, del ricorso per cassazione e della presente ordinanza, e ciò nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione al ricorrente della presente ordinanza, a cura e spese del medesimo ricorrente, che documenterà in giudizio anche l’esecuzione di tale pubblicazione e
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