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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 26356/2026

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l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art.

Dlgs.256 bis del Dlgs. 152/06 ed a quello ex art. 4 dellla L. 4/110 in ordine alladetenzione ingiustificata di un coltello a serramanico, riconoscendo le2.

Avverso la pronuncia suindicata, propone ricorso per cassazione LaMantia [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva due motivi diimpugnazione.3.

Deduce con il primo il vizio di violazione di legge e di motivazione, inordine al reato di combustione illecita dei rifiuti avendo i giudici riconosciutoche la finalità del ricorrente era diretta a recuperare materiale metallicomediante la combustione delle guaine plastiche che lo avvolgevano senzaalcuna finalità incendiaria, così scardinando il profilo della sussistenzadell'elemento soggettivo del reato: a fronte della valorizzazione di elementicome il tentativo di contenimento di fiamme e il fine di raccolta del rame, ilgiudice avrebbe dovuto indirizzarsi verso una diversa qualificazione del dolo oun giudizio di minore offensività.

Si sarebbe configurata una responsabilitàoggettiva.4.

Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 131 bis c.p. e ilvizio di motivazione.

Si lamenta la mancata considerazione della azionedell'imputato diretta a spegnere le fiamme, con mancata considerazione delcomportamento post delittuoso.5.

Il primo motivo è infondato.

La circostanza ammessa dallo stessogiudice, della intenzione di limitare l'opera delle fiamme nei limiti dellaacquisizione di cavi di rame contenuti in guaine di plastica incendiate, nonesclude la consapevolezza della condotta di combustione a fronte di reato adolo generico e non specifico o intenzionale, come sembra paventare ilricorrente.6.

Inammissibile è il secondo motivo attesa la esclusione della applicabilitàdella fattispecie ex art. 131 bis c.p., attraverso la valorizzazione di precedentispecifici non fatta oggetto di alcuna confutazione.

In tema di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamentoabituale ricorre anche quando i reati della stessa indole siano stati commessidall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che dal tenore letterale e dal contenutodell'art. 131-bis cod. pen. non si desumono limiti di ordine temporaleall'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento). (Sez.5, n. 7371 del 04/02/2026, Rv. 289510 - 01)7.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 2/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. Dlgs.256 bis del Dlgs. 152/06 ed a quello ex art. 4 dellla L. 4/110 in ordine alladetenzione ingiustificata di un coltello a serramanico, riconoscendo le2. Avverso la pronuncia suindicata, propone ricorso per cassazione LaMantia [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, che solleva due motivi diimpugnazione.3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge e di motivazione, inordine al reato di combustione illecita dei rifiuti avendo i giudici riconosciutoche la finalità del ricorrente era diretta a recuperare materiale metallicomediante la combustione delle guaine plastiche che lo avvolgevano senzaalcuna finalità incendiaria, così scardinando il profilo della sussistenzadell'elemento soggettivo del reato: a fronte della valorizzazione di elementicome il tentativo di contenimento di fiamme e il fine di raccolta del rame, ilgiudice avrebbe dovuto indirizzarsi verso una diversa qualificazione del dolo oun giudizio di minore offensività. Si sarebbe configurata una responsabilitàoggettiva.4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 131 bis c.p. e ilvizio di motivazione. Si lamenta la mancata considerazione della azionedell'imputato diretta a spegnere le fiamme, con mancata considerazione delcomportamento post delittuoso.5. Il primo motivo è infondato. La circostanza ammessa dallo stessogiudice, della intenzione di limitare l'opera delle fiamme nei limiti dellaacquisizione di cavi di rame contenuti in guaine di plastica incendiate, nonesclude la consapevolezza della condotta di combustione a fronte di reato adolo generico e non specifico o intenzionale, come sembra paventare ilricorrente.6. Inammissibile è il secondo motivo attesa la esclusione della applicabilitàdella fattispecie ex art. 131 bis c.p., attraverso la valorizzazione di precedentispecifici non fatta oggetto di alcuna confutazione. In tema di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamentoabituale ricorre anche quando i reati della stessa indole siano stati commessidall'autore molto tempo prima rispetto a quelli oggetto di giudizio. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che dal tenore letterale e dal contenutodell'art. 131-bis cod. pen. non si desumono limiti di ordine temporaleall'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento). (Sez.5, n. 7371 del 04/02/2026, Rv. 289510 - 01)7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 2/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26356/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris