CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2021
Cassazione n. 40298/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 2/07/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari applicata nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 716, comma 3, cod. proc. pen. Espone il ricorrente di essere stato tratto in arresto in esecuzione di una richiesta di consegna estradizionale formulata dall'autorità giudiziaria del Regno di Marocco per l'esecuzione di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per i delitti di installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni telefoniche; precisa, inoltre, che l'arresto è stato convalidato con ordinanza emessa in data 21 giugno 2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Brescia, che contestualmente aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo tre motivi e, segnatamente: 1) la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto la Corte di appello aveva illogicamente ritenuto sussistenti le condotte contestate, senza considerare che il ricorrente è stato condannato senza conoscere la pendenza di tale procedimento; 2) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la Corte di appello aveva sottovalutato le disposizioni che regolano le condizioni di applicabilità delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.), le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e i criteri di scelta delle misure (art 275 c.p.p.); 3) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata, in quanto i fatti contestati avrebbero potuto giustificare l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in luogo di quella maggiormente afflittiva della custodia cautelare. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 5 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata in data 12 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto è stato proposto deducendo motivi diversi da quelli consentiti e, comunque, manifestamente infondati. 2. L'art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753). D'altra parte la prima censura svolta dal ricorrente si rivela generica in quanto non tiene conto della specifica disciplina dettata dal codice di rito per le misure cautelari strumentali all'esecuzione dell'estradizione e non precisa il proprio fondamento legale. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente, peraltro, inammissibilmente sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga. L'ordinanza impugnata, del resto, congruamente motiva l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga, in quanto il soggetto richiesto in consegna è cittadino straniero e privo di radicamento sul territorio italiano, e argomenta l'adeguatezza della sola misura custodiale a fronteggiare tale rischio, in ragione dell'entità della pena inflitta dallo Stato richiedente e dell'occasionalità della presenza del ricorrente sul territorio dello Stato italiano. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]