CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08149/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 44/2017 del 21/11/2019 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria e le conclusioni assunte dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., che ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Migliorino con condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 3.510,00 oltre accessori di legge; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dì dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata in primo grado in data 09/10/2015 dal Tribunale di Lagonegro che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata, continuata in concorso, ritenendo l'atto di gravame mancante dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che dovrebbero sorreggere ogni richiesta e condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. Primo motivo: violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., con specifico riferimento alle norme di cui agli artt.581 e 591 cod. proc. pen. che si sono assunte come violate ed hanno condotto ad una contraddittoria, illogica, viziata e immotivata dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Secondo motivo: violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con specifico riferimento alle norme degli artt.190 e 495 cod. proc. pen., che si sono assunte come non violate ed hanno condotto ad una contraddittoria, illogica e viziata motivazione, oltre che alla violazione del diritto di difesa rispetto alla negata rinnovazione del dibattimento ed anche ai conseguenziali vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Terzo motivo: violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con l'erronea e viziata valutazione della prova e qualificazione dei fatti unitamente al difetto e alla manifesta illogicità della motivazione ed alla mancanza dell'elemento psicologico oltre che al difetto e alla manifesta illogicità della contraddittoria e viziata motivazione. Quarto motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. per la mancanza e carenza di motivazione in relazione con l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Quinto motivo: violazione ed errata applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peti., con riferimento alle nullità, vizi, erronea applicazione, inosservanza e violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prima di passare al merito della decisione, ritiene il Collegio di dover svolgere qualche breve riflessione di carattere preliminare. 2.1. Il contrasto che le Sezioni Unite Galtelli erano state chiamate a comporre, oscillava tra due indirizzi interpretativi. Un primo indirizzo favorevole ad un diverso "metro di valutazione" circa l'ammissibilità dei motivi di appello rispetto al ricorso per cassazione che proponeva di valutare il requisito della specificità dei motivi di appello in modo meno stringente e in ogni caso diverso rispetto alla specificità richiesta ai motivi di ricorso per cassazione: orientamento che faceva leva sul principio generale del favor impugnationis, valorizzando al contempo anche la sostanziale diversità strutturale dei due giudizi e ponendo in luce altresì la differente funzione dei motivi di ricorso nella delimitazione della cognizione dei due diversi giudizi. 2.1.1. L'indirizzo in parola non negava la necessità di un rigoroso sindacato sulla c.d. "genericità intrinseca" dei motivi ma valorizzava esclusivamente la necessità che l'atto di appello fosse valutato nel suo complesso al solo fine di apprezzarne la completezza e la sua idoneità a dare impulso al grado di giudizio successivo. 2.1.2. All'opposto, si riteneva che, accanto alla valutazione della "genericità intrinseca", doveva aggiungersi quella della c.d. "genericità estrinseca" dei motivi di appello, di tal che doveva ritenersi inammissibile l'appello che non metteva in correlazione i motivi di gravame con le ragioni di fatto o di diritto su cui si fondava la sentenza impugnata. In posizione intermedia tra i due orientamenti si poneva quello che faceva perno sulla diversità strutturale dei due giudizi per escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado fossero per ciò stesso causa di inammissibilità dell'appello che, a detta di tale orientamento, avrebbe per contenuto l'integrale rivisitazione del punto "attaccato", con gli stessi poteri del primo giudice e a prescindere dalle ragioni dedotte in sede di gravame. 2.2. L'orientamento accolto dalle Sezioni Unite riconosce invece la "sostanziale omogeneità" della valutazione sulla "specificità estrinseca" dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione. Omogeneità che traspare in primo luogo dalla struttura del giudizio di appello. Si è ritenuta infatti esserci "perfetta equiparazione" tra appello e ricorso per cassazione in punto di specificità dei motivi di censura e ciò discenderebbe intanto dalla natura del giudizio di appello che non è da intendere come un "nuovo giudizio" ma semplicemente come «uno strumento di controllo o, rectius, di censura su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata». Il tutto con la necessaria e prevedibile conseguenza che l'impugnazione «deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto e in fatto» (in questi termini, già Sez. 6, n. 13621 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227194). [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto questo orientamento come il più coerente con il piano normativo (ante riforma Orlando, ma oggi, ancor di più, dopo l'entrata in vigore della stessa). 2.3. Invero, se la diversità strutturale tra i giudizi di appello e di cassazione deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello, è però altrettanto vero che l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità: le censure mosse, cioè, devono essere basate su argomenti che siano strettamente collegate agli accertamenti della sentenza di primo grado. D'altro lato, se il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non essendo la manifesta infondatezza espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione (di tal che, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e tuttavia caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca), è altrettanto vero che il "rigore" sulla specificità delle censure deve involgere (oltre, eventualmente al diritto) il fatto nella sua complessità e deve sostanziarsi in "una precisa esposizione degli elementi a sostegno e (in) una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata ..." con adeguata prospettazione delle "ragioni della loro rilevanza nel caso concreto", non essendo sufficiente, ai fini del superamento dello scrutinio di ammissibilità, meri richiami evocativi ovvero generiche contestazioni finalizzate a semplici letture alternative dei risultati probatori, risultando invece come assolutamente necessaria una esplicita enunciazione ed argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 9374 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3. Fermo quanto precede, in sede di appello l'odierno ricorrente aveva articolato quattro motivi di gravame: 1) nullità ed erroneità della sentenza per violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. in relazione all'art. 190 cod. proc. pen. e collegati; 2) erronea e viziata valutazione della prova e qualificazione dei fatti; 3) insussistenza del fatto; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. 3.1. La Corte territoriale ha ritenuto come il prevenuto si fosse limitato a censurare solo assertivamente o, tutt'al più, solo vagamente e genericamente, il ragionamento probatorio articolato dal primo giudice omettendo di formulare autentici rilievi critici ed omettendo altresì di coniugare siffatta censura con il materiale processuale acquisito, di cui, per converso, il Tribunale ha operato una soddisfacente disamina scrutinando, in particolare, nel rispetto delle regole di giudizio applicabili, tutti gli elementi dichiarativi e documentali acquisiti. In particolare, la sentenza impugnata evidenzia come "il Tribunale (abbia dato) atto di tutti gli esiti emergenti dalla istruttoria svolta ... la pronunzia di condanna e tale percorso motivazionale sono perfettamente in linea con il capo d'imputazione, per cui il reato permarrebbe nella sua sussistenza anche qualora fosse stata avvalorata la prospettazione della difesa tecnica del prevenuto. Rispetto a tali argomentazioni motivazionali l'appello non muove critiche precise. In particolare, l'atto di gravame difetta della indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che dovrebbero sorreggere ogni richiesta. Il giudice di prime cure, invece, ha correttamente richiamato la giurisprudenza inerente il reato in questione". 3.2. In sede di ricorso per cassazione si assume di aver assolto all'onere di specificazione, evidenziandosi in particolare, con ciascun distinto motivo di ricorso, che: a) la Corte territoriale avrebbe dichiarato del tutto erroneamente l'inammissibilità dell'appello, in presenza di censure nient'affatto generiche ed aspecifiche, come invece ritenuto in spregio al principio del favor impugnationis, ma invece adeguatamente formulate in relazione ad una sentenza di primo grado estremamente scarna; b) la Corte territoriale avrebbe errato nel non accogliere il motivo di gravame avverso l'ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva revocato l'ordinanza ammissiva dei testi a discarico e a prova contraria, senza il necessario parere del difensore dell'imputato, privando il processo di essenziali strumenti accertativi; c) sarebbe mancato il necessario approfondimento dei fatti in quanto le vendite dei veicoli sarebbero avvenute utilizzando i documenti dei mezzi in originale, il chè escluderebbe l'appropriazione indebita; d) ricorrerebbe omessa motivazione in ordine alle prove poste alla base della decisione; e) vi sarebbe stata erronea valutazione di attendibilità degli elementi di accusa a carico del Migliorino, elementi che avrebbero dovuto condurre ad una sua assoluzione, stante il principio in dubio pro reo.4. Manifestamente infondato è il primo motivo, attesa la mancata riproduzione in ricorso del contenuto dell'atto di appello o la sua allegazione, e tanto impedisce di apprezzare in questa sede l'errore denunciato in rapporto ai motivi di gravame proposti. 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Trattasi di censura assorbita dalla rilevata intangibilità della decisione di inammissibilità dell'appello; ad ogni modo la censura è inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non riproducendo né il contenuto dell'ordinanza di revoca della prova testimoniale, né il contenuto della specifica censura mossa avverso l'ordinanza medesima, né specificando le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre. 6. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Trattasi - ancora una volta - di censura assorbita dalla rilevata intangibilità della decisione di inammissibilità dell'appello; ad ogni modo, le argomentazioni difensive, prive dei necessari riferimenti concreti al preciso contenuto degli atti processuali e del materiale istruttorio acquisito, elementi mai riprodotti in ricorso né allegati, si risolvono in una critica generica al convincimento giudiziale di cui invoca una rivisitazione nel merito inammissibile in questa sede; ancora, si osserva che la censura rinnova le medesime argomentazioni già sollevate in appello e respinte dalla Corte territoriale la quale ha rilevato che quand'anche le vendite dei veicoli siano avvenute regolarmente, l'imputato non ha dimostrato di aver versato il ricavato - eventualmente decurtato delle sue spettanze - al venditore. 7. Manifestamente infondate sono sia il quarto che il quinto motivo, trattabili congiuntamente per identità di vizio. Le sovrariportate censure non sono scrutinabili per la loro manifesta genericità e apoditticità, stante la mancata specificazione delle ragioni alla base delle asserite carenze valutative; al contrario si osserva che la decisione, che nella presente fattispecie processuale di doppia conforme si salda con quella di primo grado, appare motivata in maniera adeguata consentendo di comprendere il percorso logico e argomentativo adottato per pervenire all'affermazione della responsabilità dell'imputato, senza che d'altra parte la difesa abbia introdotto in ricorso eventuali temi di indagine decisivi acquisiti in giudizio ed eventualmente trascurati dai giudici del merito. 8. In conclusione, il provvedimento impugnato ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, ritenendo che lo stesso fosse privo del A 6 requisito della specificità. Ritiene il Collegio che la valutazione della Corte territoriale sia pienamente in linea con i succitati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in quanto i motivi proposti risultano: I. del tutto generici in quanto riproducenti pedisseque censure già valutate e disattese con idonei argomenti giuridici; II. ampiamente inidonei a confutare le argomentazioni spese dal giudice di primo grado ovvero a disarticolare il corretto ragionamento probatorio; III. assolutamente privi di specifici rilievi critici avverso i capi ed i punti della sentenza impugnata nonché di qualsivoglia indicazione della loro rilevanza per la possibile emissione di una pronuncia in senso contrario rispetto a quella di primo grado; IV. in ogni caso, carenti di elementi a sostegno per una rivisitazione degli elementi in fatto. 9. In una situazione del genere, ampiamente giustificata risulta la pronuncia di inammissibilità dell'appello la quale, lungi dal semplice uso di formule di stile, ha validamente individuato il thema decidendi doverosamente stigmatizzando l'assenza di validi elementi critici di censura avverso la sentenza impugnata: valutazione di inammissibilità che si riverbera, di conseguenza, anche in relazione al presente ricorso ove è stata denunciata inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 591 cod. proc. pen. 10. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile