CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15146/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rrefito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] _ eine ha concluso chiedendo 01 (Le. Cf> 11>4'l ne-k-,•••(3 Lsg 0 < 0 ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 26/01/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dallo "avere profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, avendo commesso il fatto in tempo di notte, in luogo isolato, lungo il ciglio di una strada secondaria, in prossimità di una scarpatina discendente", e, concessa l'attenuante della provocazione equivalente alla suddetta aggravante e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni quindici di reclusione. 1.1. L'imputato, nel tardo pomeriggio del 3 gennaio 2020, postosi alla guida del proprio veicolo, in seguito ad una lite avuta poco prima presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Borgosatollo di Brescia con il cognato [OSCURATO:PERSONA], dopo avere cercato ed individuato nella vicina via Maggia quest'ultimo, ne aveva cagionato volontariamente la morte, investendolo con detto veicolo. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto infondate le richieste difensive - contenute nell'appello - relative all'esclusione dell'aggravante della minorata difesa e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando la pronuncia di primo grado. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Hadzovic. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il difensore denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. Rileva la difesa che il primo Giudice, pur ritenendo sussistente l'aggravante contestata, precisava come la stessa dovesse ritenersi configurata per ragioni differenti da quelle descritte nel capo di imputazione, escludendo le circostanze di fatto in esso descritte (tempo di notte, strada secondaria e prossimità a scarpatina discendente). Lamenta che la Corte di assise di appello di Brescia ha deciso di confermare la sussistenza di detta aggravante restituendo valenza alle circostanze fattuali individuate nel capo di imputazione, ma incorrendo in un'interpretazione non conforme ai principi dettati dalla Corte di cassazione per la corretta individuazione di tale aggravante.Si osserva che nel periodo tra il deposito dell'atto di appello e la sua discussione è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite di detta Corte (n. 40275 del 15/07/2021), facente leva sulla necessità di un accertamento in concreto delle circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente avrebbe approfittato in modo tale da ostacolare la difesa della persona offesa, e della consapevolezza in capo all'agente di detto approfittamento. Si rileva che nel caso in esame non solo l'imputato voleva inizialmente inseguire a piedi la vittima, ma che comunque in base alla relazione del consulente tecnico del P.m. si arrestava ad uno stop più a lungo di quanto fosse necessario, a riprova del fatto che non aveva riflettuto sulle successive condotte poste in essere repentinamente, non sapendo nemmeno se avrebbe incontrato la vittima. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra gli elementi costitutivi della contestata aggravante descritti nel capo di imputazione e quelli ritenuti in sentenza, nonché vizio di motivazione in punto di contestata aggravante. Osserva il difensore che l'atto di appello era formulato in relazione alle considerazioni svolte in sentenza dal primo Giudice, che invero aveva escluso le circostanze in merito alla sussistenza dell'aggravante come evidenziate nel capo di imputazione; e che il secondo Giudice, ribaltando dette valutazioni, ha rivalutato la contestazione in fatto del capo di imputazione. L'imputato, quindi, secondo il ricorrente, non avrebbe mai potuto espletare le proprie difese sul punto, in quanto la circostanza sarebbe stata ritenuta sussistente per ragioni e su elementi differenti dalla sua formale enunciazione. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia svolto alcuna valutazione, ai fini della concessione di dette attenuanti, della missiva scritta dall'imputato e prodotta in appello da essa difesa, nella quale il suddetto mostrava dolore e pentimento per la vicenda in esame, nonché manifestava la propria volontà di recupero sociale anche attraverso l'attività lavorativa in carcere. Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per tutte le parti civili, insiste per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. La Corte territoriale risulta confrontarsi con il rilievo difensivo della nullità ex art. 522 cod. proc. pen. e con la doglianza secondo cui il primo Giudice avrebbe ritenuto esistente l'aggravante della minorata difesa, dando a quest'ultima un contenuto diverso da quello espressamente menzionato nel capo di imputazione. Al riguardo rileva che il primo Giudice ha ritenuto in parte inesatte le circostanze di fatto oggetto di imputazione (il tempo di notte, il luogo isolato, il punto di investimento localizzato lungo il ciglio di una strada secondaria e in prossimità di una scarpatina discendente) e nondimeno ha colto l'essenza della aggravante nel fatto che la modalità ritorsiva prescelta dall'imputato lo metteva al riparo da possibili reazioni auto-protettive della vittima, reazioni impedite da un investimento effettuato repentinamente con una sterzata eseguita all'ultimo, mentre quest'ultima procedeva, a piedi ed ignara, sul ciglio di una strada segnata da un intenso traffico veicolare. Osserva, quindi, la Corte a qua come nella sentenza di primo grado siano stati utilizzati per fondare l'aggravante gli stessi elementi di fatto che risultano descritti nel capo di imputazione e che comunque sono stati ampiamente valorizzati nelle indagini così da farne materia di valutazione e di discussione anche da parte della difesa; e che la diversa giustificazione circa la fondatezza della contestazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. non ha quindi arrecato alcun vulnus alle facoltà difensive e non ha integrato violazione alcuna delle regole poste dall'art. 521 cod. proc. pen. e dunque cause di nullità ex art. 522 stesso codice. Rilevano i Giudici di appello che: - comunque l'impostazione ricostruttiva offerta dal Giudice di primo grado meriti di essere ripensata nel senso di restituire precisa valenza, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, proprio alle circostanze enumerate nel capo di imputazione; - lo stesso Giudice ha posto l'accento sul fatto che le modalità adottate da Hadzovic per "far pagare" a Ghirardini ciò che questi aveva fatto poco prima erano state tali da porre l'agente al riparo da "reazioni auto-protettive della vittima" e ciò significa che esse miravano a impedire che costei potesse avere apprezzabili chances di farla franca; - in questa prospettiva non possono non avere allora rilievo anche le condizioni di tempo e di luogo in cui si è calata l'azione omicida; - se è vero, come affermato dal primo Giudice, che l'omicidio non avvenne di notte, è anche vero che avvenne dopo le sette di un pomeriggio dei primi di gennaio, allorché erano ormai da tempo calate le tenebre; - tale circostanza ultima impediva a Ghirardini di percepire finanche il sopraggiungere dalla direzione davanti a sé dell'auto del cognato che egli, visto quello che era appena accaduto al campo, ben avrebbe avuto ragione di temere; - le condizioni di visibilità consentivano infatti alla vittima di vedere solo i fari delle auto, ma non certo di rendersi conto che dietro le luci ci potesse essere l'auto che l'avrebbe investita; - se è vero che il luogo prescelto per l'atto era una strada urbana a elevato transito veicolare, come da sentenza di primo grado, è anche vero che era pure una via di penetrazione nel centro abitato priva in quel punto di agglomerati abitativi o di spazi aperti che la costeggiassero e che di fianco alla stessa vi era una degradante scarpata che finiva contro il muro di cinta di un impianto sportivo; - non può negarsi, anche a voler escludere vie di scampo per Ghirardini in ragione della repentinità della manovra investitrice, che il trovarsi lo stesso in quel preciso punto, sul ciglio di quella strada e, stante la conformazione della stessa, costretto a camminare praticamente a ridosso della linea bianca delimitante la carreggiata, valeva a porlo in una situazione di estrema vulnerabilità; - questo e le già rilevate condizioni di visibilità azzerarono praticamente le sue possibilità di reazione a fronte della condotta dell'imputato; - Hadzovic, piuttosto che affrontare a viso aperto il cognato scendendo dall'auto, preferì, invece, sorprenderlo appunto approfittando di quelle condizioni di tempo e di luogo, in modo da non lasciargli nemmeno la possibilità di una qualche reazione difensiva; - né vale enfatizzare contro queste considerazioni la rapidità dell'azione dell'imputato, che quindi non avrebbe avuto neppure il tempo di organizzare la propria condotta mediante il consapevole sfruttamento di quelle condizioni, risultando, invero, che Hadzovic si pose alla ricerca della vittima e che, quando la individuò, certamente avrebbe potuto orientare il suo agire secondo ben altre modalità di comportamento, preferendo, invece, alla vista dello stesso solo e inoffensivo nel suo ignaro camminare su quella strada, sfruttare quell'occasione che non avrebbe a quegli dato scampo; - l'aggravante è integrata per il solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa delle quali il colpevole tragga coscientemente ed obiettivamente vantaggio ai fini dell'incontrastato sviluppo della propria condotta; - in relazione al quadro di fatto appena descritto l'applicazione nella specie dell'aggravante non può essere fondatamente negata. Tali essendo le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della Corte territoriale - che non solo sottolinea come le circostanze di fatto prese in esame da entrambi i giudici siano state ampiamente oggetto di contraddittorio e come quelle considerate sussistenti devono ritenersi comunque comprese nella contestazione in fatto dell'evento, senza alcuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ma ridimensiona l'asserito divario motivazionale - è evidente l'infondatezza delle censure difensive sopra riportate, sia sull'impossibilità dell'esercizio del diritto di difesa in relazione all'aggravante della minorata difesa sia sulla sussistenza dei presupposti per la configurazione nel caso in esame della medesima, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini (che ribadisce che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso - Rv. 282095-02 - e che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto - Rv. 282095 - 01). Ai cui insegnamenti, diversamente da come lamentato dalla difesa, la sentenza in esame risulta perfettamente uniformarsi. 5 A 1.2. Inammissibile è, invece, il terzo motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero la Corte territoriale, a fronte dell'invocazione da parte della difesa nell'appello delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo dell'imputato, rileva che, come già evidenziato dal primo Giudice, Hadzovic ammise ciò che non poteva negare, essendo tornato al campo nomadi con l'auto che già si sapeva, per avere essa perso nell'investire Ghirardini la targa anteriore, essere il veicolo investitore del pedone che giaceva, ormai morto, sulla strada, lì vicino. Osserva, inoltre, che lo spessore reale del comportamento processuale si misura piuttosto confrontando le dichiarazioni rese dall'imputato circa il suo asserito intento di spaventare soltanto il cognato con le modalità, ampiamente ricostruite nel processo, con cui egli ebbe a investirlo; e che dette dichiarazioni senza dubbio non possono essere apprezzate come segno di resipiscenza e di una presa di coscienza dell'estrema gravità di quanto commesso. Aggiunge, detta Corte, che le ragioni che hanno condotto l'imputato ad uccidere Ghirardini sono state già considerate nel riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sicché non possono valere a fondare anche le circostanze generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen.; inoltre che la sostanziale incensuratezza non è sufficiente per dettato normativo a giustificare l'applicazione del beneficio, come anche l'assenza di "connotazioni violente nel background esistenziale dell'imputato", che è condizione normale che dovrebbe essere comune a tutti i consociati di talché esibirla non può essere considerata fonte di particolari meriti giustificanti speciali riduzioni del trattamento sanzionatorio conseguente proprio a un grave fatto di violenza. Conclude per l'esclusione della mitigazione della pena, specie di fronte a un reato contrassegnato da una gravità particolarmente rilevante non solo sul piano oggettivo ma anche su quello soggettivo, non potendosi non rimarcare come pure a fronte di un disdicevole e anche allarmante comportamento tenuto dalla vittima, vi sia stata da parte dell'imputato una reazione inusitatamente violenta, volta a perseguire una giustizia personale, vendicativa, inesorabile e senza appello, a riprova di un'indole di Hadzovic dominata da pulsioni incontrollabili e sommamente pericolose che impone una valutazione personologica incompatibile con il riconoscimento delle richieste attenuanti. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, che si confrontano con tutti i rilievi contenuti nel motivo di appello, il ricorrente si limita a lamentare l'omessa valutazione del contenuto della sua missiva, espressivo di resipiscenza e ravvedimento. E trascura che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida, come da richiesta, in complessivi euro 5.730,99, oltre accessori di legge. Va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Brescia, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento di dette spese in favore dello Stato che le ha anticipate. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.730,99, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquida