CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le richieste del difensore, Avv. G. Picchi, che ha concluso chiedendol’accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, la diversa qualificazionegiuridica della condotta, con ogni conseguenza sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermatola condanna dell’imputato alla pena di anni undici di reclusione, pronunciata neisuoi confronti dal Tribunale di Frosinone, in data 7 febbraio 2025, per il reato ditentato omicidio pluriaggravato commesso ai danni di un agente di poliziapenitenziaria, all’interno della Casa circondariale di Frosinone dove si trovavaristretto.2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione l’imputato, per il tramite del difensore, denunciando plurimi vizi, conquattro motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione circa il motivo diappello contenente la richiesta di rinnovazione istruttoria in ordine alla mancataacquisizione integrale dei flussi video.[OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello, aveva dedotto che l'impianto divideosorveglianza era composto da tre telecamere, che le immagini estratte eutilizzate per la decisione provenivano soltanto da due di queste, mentre quelledella terza telecamera, collocata all'ingresso della sezione isolamento, non eranostate acquisite in quanto ritenute non di interesse.Sul punto era stata formulata istanza di rinnovazione istruttoriadibattimentale richiamando anche la precedente richiesta ex art. 507 cod. proc.pen. formulata nel giudizio di primo grado.La sentenza, a parere del ricorrente, non spiega le ragioni per le quali leulteriori riprese sono state ritenute non decisive e rilevanti. Si tratta di richiestanon esplorativa ma destinata a verificare aspetti centrali quanto allaricostruzione continua dell'azione, ai movimenti dell'imputato prima e dopo ilfatto, all'eventuale possibilità di occultamento dello strumento utilizzato, allacorrispondenza tra le dichiarazioni testimoniali e i dati risultanti dal video. Delresto, la stessa consulenza ha dato atto che la qualità delle immagini e il punto diripresa non avevano consentito l’individuazione dello strumento lesivo.2.2. Con il secondo motivo si denuncia travisamento della provadichiarativa e omesso confronto rispetto alle contraddizioni evidenziate nell’attodi appello circa l’identificazione dello strumento lesivo.La sentenza impugnata indica che lo strumento utilizzato per la condottaè rimasto non identificato anche se viene descritto in termini di certezza comestrumento affilato, tagliente.Si contesta il contenuto della deposizione del teste individuando all'internodelle dichiarazioni una frizione oggettiva dedotta in sede di appello rispetto alvestiario dell'imputato. Il teste aveva dichiarato di ricordare che l’imputatoindossava una maglietta, pantaloni e scarpe mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato ildato estrapolato dal video dal quale risulta che l'imputato era a torso nudo. Ciòdimostra l’inaffidabilità percettiva della narrazione del testimone.La Corte d'appello ha eluso comunque le deduzioni svolte reputando ledeposizioni testimoniali coerenti e precise senza spiegare perché si possonosuperare le discrasie evidenziate circa l'attendibilità del testimone.2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 56,575 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’idoneità degli atti.I giudici di merito ritengono corretta la qualificazione giuridica dellacondotta per la sede del corpo attinta, la lunghezza della ferita, l'affilatura dellostrumento utilizzato, la protrazione della colluttazione.La consulenza tecnica richiamata nella sentenza, tuttavia, ha evidenziatoche la lesione era una ferita singola lineare di circa 24 centimetri, collocata insede latero-cervicale destra, con interessamento soltanto del piano cutaneo esottocutaneo e con esposizione della fascia muscolare, senza attacco allestrutture neurovascolari.Inoltre, si è escluso il pericolo di vita nel caso concreto, precisando chesolo astrattamente il distretto cervicale è sede di strutture vitali, segnalando chesi è trattato di una lesione unica in assenza di reiterazione.Il ricorrente deduce che il dato astratto secondo cui il collo è sede diorgani vitali non è sufficiente perché l’idoneità richiesta per la configurazione deltentativo di omicidio non coincide con la mera pericolosità anatomica della zonacondotta di condurre all'evento morte.Nella specie, non si è individuato precisamente lo strumento che non èneanche ricavabile dall'esame diretto delle videoriprese.2.4. Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame del contenuto dellaconsulenza medico legale in punto di compatibilità tra le lesioni e il mezzoutilizzato.La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni dell'imputato circal'utilizzo di un pezzo di formica, ritenendole un tentativo di ridimensionamentodella portata offensiva della condotta. La motivazione, tuttavia, non si confrontacon la consulenza tecnica secondo la quale, in assenza dell'esame diretto dellostrumento utilizzato, non è possibile esprimersi in termini concreti sullapotenziale idoneità del pezzo di formica appuntito a produrre una lesione comequella riportata dalla persona offesa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, A. Cocomello, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], Avv. G. Picchi, ha fatto pervenire articolate richieste scritte, conle quali ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, in subordine, hainsistito per la diversa qualificazione della condotta con ogni conseguenza sultrattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è inammissibile.La richiesta istruttoria appare, per come illustrata anche con le precisazionicontenute nel ricorso e nella memoria, di contenuto esplorativo. Del resto, sinota che nemmeno con l’atto di impugnazione dinanzi a questa Corte si illustraspecificamente il contenuto dei video dai quali non sono state estrapolateimmagini e si spiega perché proprio dalle telecamere indicate dal ricorrentesarebbero derivate immagini tali da consentire una migliore visione dellostrumento usato.È vero che la Corte territoriale pare non considerare, esplicitamente, ilcontenuto dell’istanza ex art. 603 cod. proc. pen.In ogni caso, la deduzione risulta affetta da inammissibilità originariaproprio in quanto fonda su una richiesta di contenuto esplorativo. Sul punto,invero, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, conriferimento al giudizio di appello, vista la presunzione di tendenziale completezzadel materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado,l’inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale chesi risolva in una attività " esplorativa", finalizzata alla ricerca di prove anche soloeventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto adessa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (tra le altre, Sez.3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012,Ritorto, Rv. 253707, nel senso che la perizia non rientra nella categoria della"prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile aisensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce ilrisultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, èinsindacabile in cassazione).Non va trascurato, infine, che la mancata assunzione di una provadecisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedottasolo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a normadell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova siastato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi deipoteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. -come pare avvenuto nel caso di specie nel corso del giudizio di primo grado - eda questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 841del 18/12/2012, dep. 2013, Barbero, Rv. 254052).1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.La sentenza impugnata reputa che l’oggetto usato sia stato unostrumento idoneo a cagionare lesioni anche in strati non superficiali del collo,precisando che uno dei testi lo aveva descritto come una lametta tipo Bic,oggetto che l'imputato teneva tra il pollice e l'indice.Inoltre, si fa riferimento al fatto che, immediatamente dopo i fatti, nellacella dell’imputato era stato reperito un frammento di lametta consegnato dalteste XXXXXXXXXXX all’Ispettore.Si deve, poi, rilevare, che la censura contesta il giudizio di attendibilità delteste peraltro fondando la deduzione su un aspetto secondario, quello delladescrizione del vestiario dell’imputato, senza confrontarsi con il dato di fattoriportato dal dichiarante laddove questi ha ricordato di aver visto il detenuto conin mano una lametta tipo Bic, circostanza alla quale ha fatto seguito ilreperimento nella cella di un pezzo di lametta del medesimo tipo.2.3. Il terzo e quarto motivo sono infondati.Invero, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi,assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto,con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che sipresentava all’agente al momento del compimento degli atti, in base allecondizioni umanamente prevedibili (tra le altre, Sez. 1, n. 11928 del29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 39293 del23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339 - 01; Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000, Stabile,Rv. 215511 - 01; Sez. 1, n. 7906 del 24/03/1988, Aiello, Rv. 178825 - 01).La valutazione dell’esistenza del dolo omicidiario, anche nelle forme deldolo alternativo, può essere raggiunta, dunque, attraverso un procedimentologico d’induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensitàdei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni ditempo e di luogo che favoriscano l’azione cruenta (Sez. 1, n. 11928 del29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012; Sez. 1, n. 5029 del 16/12/2008, dep.2009, Rv. 243370).Quanto all’idoneità degli atti si osserva che, secondo la costantegiurisprudenza di questa Corte, ai fini della punibilità del tentativo rileval’idoneità causale rispetto all’obiettivo delittuoso, nonché l’univocità della lorodestinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante, in rapporto alle circostanzedi fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Rv.250932 - 01). Non rileva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte(tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702; Sez. 1, n.24173 del 5/04/2022, Rv. 283390 – 01), la scarsa entità (o anche l’inesistenza)delle lesioni provocate alla persona offesa. Si tratta di circostanze nonconsiderate idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida, in quantopossono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente(come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza ouna mira non precisa).In linea con tale indirizzo interpretativo, le convergenti sentenze di meritovalorizzano, ai fini dell’idoneità della condotta, il mezzo usato - oggettoacuminato descritto dalla consulenza tecnica - la zona attinta, la distanzaravvicinata alla vittima, la ferita da taglio inferta di circa 24 centimetri, comeconstatata dal sanitario intervenuto nell’immediatezza, l’infiltrazione emorragicaprodotta, la durata dell’aggressione protrattasi nel tempo, il fatto che la zonafatto che l’imputato abbia puntato, direttamente, al collo della vittima celando lostrumento tra le dita; e in tal modo ravvisano, con ragionamento immune davizi, il dolo diretto alternativo.Si tratta di elementi di fatto che, allo stato delle indagini di cui rendeconto il provvedimento censurato, rendono del tutto ineccepibile la qualificazionedella condanna che ha confermato l’ordinanza del Tribunale impugnata.3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Con oscuramento dei dati sensibili in quanto si procede per reato di lesionipersonali e, quindi, dovendo commentare nel presente provvedimento la malattiapatita dalla persona offesa. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.