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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 40235/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 69-14818/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 26 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Trapani il 30 novembre 20W, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità del tentativo di truffa, è inammissibile poiché genericamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato nella sua forma tentata, atteso l'inserimento da parte del GRASSO di un annuncio di vendita ritraente fotografie di un oggetto diverso da quello effettivo e la successiva l'interruzione dell'azione prima del conseguimento dell'ingiusto profitto, che avrebbe perfezionato la condotta].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27/9/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 69-14818/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 26 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Trapani il 30 novembre 20W, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità del tentativo di truffa, è inammissibile poiché genericamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato nella sua forma tentata, atteso l'inserimento da parte del GRASSO di un annuncio di vendita ritraente fotografie di un oggetto diverso da quello effettivo e la successiva l'interruzione dell'azione prima del conseguimento dell'ingiusto profitto, che avrebbe perfezionato la condotta]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/202
Sentenza Cassazione n. 40235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris