CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenze di merito conformi del delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che il ricorrente, a mezzo del difensore, si duole dell'affermazione di responsabilità, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 66 e 530 cod. proc. pen. Considerato, quanto all'unico motivo di doglianza proposto, che le deduzioni sviluppate nel ricorso prospettano, nella sostanza, il vizio del travisamento della prova (si assume contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che i rilievi dattiloscopici non hanno evidenziato 17 punti di coincidenza con le impronte apposte sul cartellino foto segnaletico della persona dell'imputato); ritenuto che l'asserita mancata coincidenza delle impronte rilevate sul luogo dei fatti non è sostenuta da alcuna documentazione; considerato che, ai fini della valida proposizione del vizio del travisamento della prova, secondo consolidato orientamento di questa Corte, è necessario il rispetto del requisito dell'autosufficienza, dovendo la parte provvedere alla allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione, essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta e altri, Rv. 263601; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 2531 5 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073). Considerato che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità "Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (così, ex multis, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167); ritenuto, pertanto, che la decisione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato è sostenuta da conferente apparato argomentativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore