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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28301/2023

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nciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 4286/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 23 giugno 2021 n. 236; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito, per la parte resistente, l'[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:ingiunzione fiscale ex r.d. 639/10 -omessa impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto - conseguenza -fattispecie.

1. Nel 2004 la Regione [OSCURATO:SOCIETA] pagò a [OSCURATO:PERSONA] la somma di circa 23.000 euro, a titolo di indennizzo per i danni causati dalla siccità nell’annata agraria 1989-90.

Sette anni dopo la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che il pagamento fosse stato effettuato per errore, revocò in via di autotutela il relativo provvedimento amministrativo.

Il provvedimento di revoca fu regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Poiché quest'ultima non restituì l'importo, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] nel 2013 emise un’ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. 14.4.1910 n. 639 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], basata sul provvedimento di revoca del contributo.

3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento dinanzi al Tribunale di Taranto, che la rigettò con sentenza 7 dicembre 2018 n. 2986.

Il Tribunale ritenne che: -) l'ingiunzione di pagamento era stata emessa sulla base di un titolo valido ed efficace, cioèil provvedimento amministrativo di revoca in via di autotutela dell'erogazione del contributo; -) qualsiasi doglianza concernente la legittimità del provvedimento di revoca doveva essere fatta valere impugnando quest'ultimo, il che non era avvenuto.

La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.

4. La Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza 23 giugno 2021 n. 236 rigettò il gravame, condividendo integralmente la motivazione della sentenza di primo grado.

5. La sentenza d'appello èstata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sostenendo che la Regione [OSCURATO:SOCIETA], allorché adottò il provvedimento di revoca del pagamento, non agì nell’esercizio di poteri autoritativi, e di conseguenza non vi era necessità per la parte ingiunta di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il suddetto provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione.

Sostiene che la sentenza sarebbe nulla per avere richiamato pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza prendere posizione sulle censure proposte con l'atto di gravame.

1.1. Il motivo è infondato.

Una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo nel caso estremo in cui non se ne possa comprendere la ratio decidendi (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie, invece, la ratio decidendi è ben chiara: la Corte d’appello ha ritenuto che non si possa proporre l’opposizione ad una ingiunzione di pagamento, se non si è preventivamente impugnato il provvedimento amministrativo su cui quella ingiunzione si fonda.

Né l'eventuale silenzio serbato dal giudice di appello su uno o più motivi di gravame integra gli estremi del vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione: quel silenzio, infatti, potrebbe rappresentare non un vizio di motivazione, ma un vizio di omessa pronuncia, che tuttavia deve essere fatto valere con un motivo ad hoc, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., non proposto nel caso di specie.

2. Col secondo motivo la ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell’art. 50 c.p.c., formula una tesi giuridica così riassumibile: a) nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Taranto la Regione [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna al pagamento del contributo sopra indicato; b) fu nel corso di quel giudizio che la Regione [OSCURATO:SOCIETA] versò il contributo richiesto, per poi revocare il relativo provvedimento ritenendolo frutto di errore; c) poiché il Tribunale di Taranto declinò la propria competenza ratione loci, sarebbe stato onere della Regione [OSCURATO:SOCIETA] riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente; non avendolo fatto, era ormai preclusa per la Regione la possibilità di far accertare il proprio diritto alla restituzione delle somme versate.

L’illustrazione del motivo si conclude con l’affermazione per cui “la certa estinzione del giudizio [di cui sopra]preclude ab origine all’ente regionale di utilizzare la cennata sentenza del Tribunale di Taranto quale asserito titolo per la ripetizione delle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA]”.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per incoerenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, non ha mai affermato che il titolo posto a fondamento dell’ingiunzione fiscale fosse la sentenza declinatoria di competenza, pronunciata dal Tribunale di Taranto nel precorso giudizio tra le stesse parti.

Ha affermato una cosa ben diversa, e cioè che è inammissibile l'opposizione avverso una ingiunzione di pagamento, se prima non si è impugnato il provvedimento amministrativo da essa sotteso.

2.2. Sotto altro profilo, il motivo sarebbe comunque infondato nel merito: la ricorrente infatti pretende che l'estinzione di un giudizio di condanna comporti, per chi in quel giudizio assunse la veste di convenuto, l'impossibilità di esigere la restituzione di quanto abbia spontaneamente pagato all’attore, se in seguito ritenga non dovuto quel pagamento.

Sarà dunque appena il caso di ricordare che l’estinzione del giudizio non produce altri effetti che quelli stabiliti dall’art. 310 c.p.c., dai quali ovviamente esula la soluti retentio.

3. Nel terzo motivo sono contenute due censure.

3.1. Con una prima censura la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Il fatto decisivo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato viene ravvisato nell’illegittimità del provvedimento di revoca, in via di autotutela, del pagamento già effettuato.

3.1.1. Questa prima censura è inammissibile perché il vizio di omesso esame del fatto non è prospettabile in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 348 terc.p.c..

3.2. Con una seconda censura la ricorrente investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’opposizione all’ingiunzione di pagamento, in assenza della previa impugnazione del provvedimento di revoca dell’ordine pagamento.

Su questo punto la ricorrente sostiene una tesi così riassumibile: a) che [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto all’indennizzo previsto dalla legislazione statale per gli imprenditori agricoli danneggiati dalla siccità era stato stabilito dal Comune di Crispano, con un provvedimento del 1992 divenuto inoppugnabile; b) il provvedimento regionale di revoca del pagamento già corrisposto “non scalfisce il diritto di credito della Strada a percepire gli importi dovuti, siccome contenuto nella determina [comunale] del 1992 giammai revocata”.

3.2.1. Tale censura, per quanto si dirà nei §§ seguenti, resta assorbita (ex art. 276, secondo comma, c.p.c.) dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso.

4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione del r.d. 14.4.1910 n. 639 (senza ulteriori indicazioni), “per avere la Corte di Appello di Lecce erroneamente negato la propria competenza a statuire la l’illegittimità dei provvedimenti di recupero somme adottati dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] in danno di [OSCURATO:PERSONA]”.

La ricorrente sostiene che per opporsi ad una ingiunzione fiscale non è affatto necessario impugnare preventivamente il provvedimento amministrativo sul quale quella ingiunzione è fondata.

Al contrario, il giudice investito della opposizione avverso una ingiunzione fiscale è tenuto ad accertare la sussistenza e la validità del rapporto giuridico sottostante su cui l'ingiunzione si fonda.

4.1. Il motivo è fondato.

Nel presente giudizio la Regione Pugliaassume di avere pagato a [OSCURATO:PERSONA] una somma non dovuta, e ne chiede la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] assume invece che la somma versatale dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] le era dovuta in adempimento di una obbligazione di diritto civile.

4.2. La somma oggetto del contendere è pretesa da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 10 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 367 (convertito con modificazioni nella l. 30.1.1991, n. 31, e recante “Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990”).

L’art. 10 d.l. 367/90 prevede che “le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'art. 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” concernente l’entità dei danni subìti, e che (comma 2) “le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza”.

La legge, dunque, attribuiva agli agricoltori danneggiati dalla siccità un diritto soggettivo perfetto, senza che sulle domande la p.a. potesse esercitare altro controllo che quello concernente la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge.

Mancava, dunque, in capo alla p.a. incaricata dei pagamenti qualsiasi potere discrezionale.

4.3. [OSCURATO:PERSONA], allorché adottò il provvedimento di revoca del pagamento già erogato, ha dunque nella sostanza contestato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del contributo.

Per la stessa ragione [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione all’ingiunzione fiscale, ha vantato un diritto soggettivo (di credito) nei confronti della Regione.

La lite incardinata con l’opposizione all’ingiunzione fiscale aveva dunque ad oggetto l’esistenza o meno d’un diritto (soggettivo) di credito, come esattamenterilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] quindi non aveva alcun onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento amministrativo di revoca del contributo.

Spettava invece al giudice dell’opposizione accertare la fondatezza della pretesa dell’una e dell’altra parte, e se del caso disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell’ordine di pagamento.

Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 investe il giudice dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall’amministrazione (ex permultis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023, Rv. 666803 -01).

Se quindi a fondamento dell’opposizione è vantato un diritto soggettivo, nei poteri del giudice dell’opposizione rientra, “quale mezzo al fine della tutela dei diritti [dell’opponente], l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi posti a base della pretesa” della P.A. (Sez.

U, Sentenza n. 5811 del 23/11/1985, Rv. 442998 -01).

4.4. In applicazione di questi princìpi, ed in fattispecie simile, questa Corte ha già ritenuto che nel caso di opposizione proposta avverso un’ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l’Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l’atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale l’impugnazione del provvedimento di autoannullamento”del pagamento che si assume indebito (Sez.

U, Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016, in motivazione).

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso; (-) accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 4286/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 23 giugno 2021 n. 236; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito, per la parte resistente, l'[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:ingiunzione fiscale ex r.d. 639/10 -omessa impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto - conseguenza -fattispecie. 1. Nel 2004 la Regione [OSCURATO:SOCIETA] pagò a [OSCURATO:PERSONA] la somma di circa 23.000 euro, a titolo di indennizzo per i danni causati dalla siccità nell’annata agraria 1989-90. Sette anni dopo la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che il pagamento fosse stato effettuato per errore, revocò in via di autotutela il relativo provvedimento amministrativo. Il provvedimento di revoca fu regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Poiché quest'ultima non restituì l'importo, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] nel 2013 emise un’ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. 14.4.1910 n. 639 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], basata sul provvedimento di revoca del contributo. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento dinanzi al Tribunale di Taranto, che la rigettò con sentenza 7 dicembre 2018 n. 2986. Il Tribunale ritenne che: -) l'ingiunzione di pagamento era stata emessa sulla base di un titolo valido ed efficace, cioèil provvedimento amministrativo di revoca in via di autotutela dell'erogazione del contributo; -) qualsiasi doglianza concernente la legittimità del provvedimento di revoca doveva essere fatta valere impugnando quest'ultimo, il che non era avvenuto. La sentenza fu appellata dalla parte soccombente. 4. La Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza 23 giugno 2021 n. 236 rigettò il gravame, condividendo integralmente la motivazione della sentenza di primo grado. 5. La sentenza d'appello èstata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sostenendo che la Regione [OSCURATO:SOCIETA], allorché adottò il provvedimento di revoca del pagamento, non agì nell’esercizio di poteri autoritativi, e di conseguenza non vi era necessità per la parte ingiunta di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il suddetto provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione. Sostiene che la sentenza sarebbe nulla per avere richiamato pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza prendere posizione sulle censure proposte con l'atto di gravame. 1.1. Il motivo è infondato. Una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo nel caso estremo in cui non se ne possa comprendere la ratio decidendi (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie, invece, la ratio decidendi è ben chiara: la Corte d’appello ha ritenuto che non si possa proporre l’opposizione ad una ingiunzione di pagamento, se non si è preventivamente impugnato il provvedimento amministrativo su cui quella ingiunzione si fonda. Né l'eventuale silenzio serbato dal giudice di appello su uno o più motivi di gravame integra gli estremi del vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione: quel silenzio, infatti, potrebbe rappresentare non un vizio di motivazione, ma un vizio di omessa pronuncia, che tuttavia deve essere fatto valere con un motivo ad hoc, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., non proposto nel caso di specie. 2. Col secondo motivo la ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell’art. 50 c.p.c., formula una tesi giuridica così riassumibile: a) nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Taranto la Regione [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna al pagamento del contributo sopra indicato; b) fu nel corso di quel giudizio che la Regione [OSCURATO:SOCIETA] versò il contributo richiesto, per poi revocare il relativo provvedimento ritenendolo frutto di errore; c) poiché il Tribunale di Taranto declinò la propria competenza ratione loci, sarebbe stato onere della Regione [OSCURATO:SOCIETA] riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente; non avendolo fatto, era ormai preclusa per la Regione la possibilità di far accertare il proprio diritto alla restituzione delle somme versate. L’illustrazione del motivo si conclude con l’affermazione per cui “la certa estinzione del giudizio [di cui sopra]preclude ab origine all’ente regionale di utilizzare la cennata sentenza del Tribunale di Taranto quale asserito titolo per la ripetizione delle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA]”. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per incoerenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, non ha mai affermato che il titolo posto a fondamento dell’ingiunzione fiscale fosse la sentenza declinatoria di competenza, pronunciata dal Tribunale di Taranto nel precorso giudizio tra le stesse parti. Ha affermato una cosa ben diversa, e cioè che è inammissibile l'opposizione avverso una ingiunzione di pagamento, se prima non si è impugnato il provvedimento amministrativo da essa sotteso. 2.2. Sotto altro profilo, il motivo sarebbe comunque infondato nel merito: la ricorrente infatti pretende che l'estinzione di un giudizio di condanna comporti, per chi in quel giudizio assunse la veste di convenuto, l'impossibilità di esigere la restituzione di quanto abbia spontaneamente pagato all’attore, se in seguito ritenga non dovuto quel pagamento. Sarà dunque appena il caso di ricordare che l’estinzione del giudizio non produce altri effetti che quelli stabiliti dall’art. 310 c.p.c., dai quali ovviamente esula la soluti retentio. 3. Nel terzo motivo sono contenute due censure. 3.1. Con una prima censura la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il fatto decisivo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato viene ravvisato nell’illegittimità del provvedimento di revoca, in via di autotutela, del pagamento già effettuato. 3.1.1. Questa prima censura è inammissibile perché il vizio di omesso esame del fatto non è prospettabile in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 348 terc.p.c.. 3.2. Con una seconda censura la ricorrente investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’opposizione all’ingiunzione di pagamento, in assenza della previa impugnazione del provvedimento di revoca dell’ordine pagamento. Su questo punto la ricorrente sostiene una tesi così riassumibile: a) che [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto all’indennizzo previsto dalla legislazione statale per gli imprenditori agricoli danneggiati dalla siccità era stato stabilito dal Comune di Crispano, con un provvedimento del 1992 divenuto inoppugnabile; b) il provvedimento regionale di revoca del pagamento già corrisposto “non scalfisce il diritto di credito della Strada a percepire gli importi dovuti, siccome contenuto nella determina [comunale] del 1992 giammai revocata”. 3.2.1. Tale censura, per quanto si dirà nei §§ seguenti, resta assorbita (ex art. 276, secondo comma, c.p.c.) dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso. 4. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione del r.d. 14.4.1910 n. 639 (senza ulteriori indicazioni), “per avere la Corte di Appello di Lecce erroneamente negato la propria competenza a statuire la l’illegittimità dei provvedimenti di recupero somme adottati dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] in danno di [OSCURATO:PERSONA]”. La ricorrente sostiene che per opporsi ad una ingiunzione fiscale non è affatto necessario impugnare preventivamente il provvedimento amministrativo sul quale quella ingiunzione è fondata. Al contrario, il giudice investito della opposizione avverso una ingiunzione fiscale è tenuto ad accertare la sussistenza e la validità del rapporto giuridico sottostante su cui l'ingiunzione si fonda. 4.1. Il motivo è fondato. Nel presente giudizio la Regione Pugliaassume di avere pagato a [OSCURATO:PERSONA] una somma non dovuta, e ne chiede la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] assume invece che la somma versatale dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] le era dovuta in adempimento di una obbligazione di diritto civile. 4.2. La somma oggetto del contendere è pretesa da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 10 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 367 (convertito con modificazioni nella l. 30.1.1991, n. 31, e recante “Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990”). L’art. 10 d.l. 367/90 prevede che “le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'art. 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” concernente l’entità dei danni subìti, e che (comma 2) “le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza”. La legge, dunque, attribuiva agli agricoltori danneggiati dalla siccità un diritto soggettivo perfetto, senza che sulle domande la p.a. potesse esercitare altro controllo che quello concernente la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge. Mancava, dunque, in capo alla p.a. incaricata dei pagamenti qualsiasi potere discrezionale. 4.3. [OSCURATO:PERSONA], allorché adottò il provvedimento di revoca del pagamento già erogato, ha dunque nella sostanza contestato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del contributo. Per la stessa ragione [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione all’ingiunzione fiscale, ha vantato un diritto soggettivo (di credito) nei confronti della Regione. La lite incardinata con l’opposizione all’ingiunzione fiscale aveva dunque ad oggetto l’esistenza o meno d’un diritto (soggettivo) di credito, come esattamenterilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] quindi non aveva alcun onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento amministrativo di revoca del contributo. Spettava invece al giudice dell’opposizione accertare la fondatezza della pretesa dell’una e dell’altra parte, e se del caso disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell’ordine di pagamento. Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 investe il giudice dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall’amministrazione (ex permultis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023, Rv. 666803 -01). Se quindi a fondamento dell’opposizione è vantato un diritto soggettivo, nei poteri del giudice dell’opposizione rientra, “quale mezzo al fine della tutela dei diritti [dell’opponente], l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi posti a base della pretesa” della P.A. (Sez. U, Sentenza n. 5811 del 23/11/1985, Rv. 442998 -01). 4.4. In applicazione di questi princìpi, ed in fattispecie simile, questa Corte ha già ritenuto che nel caso di opposizione proposta avverso un’ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l’Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l’atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale l’impugnazione del provvedimento di autoannullamento”del pagamento che si assume indebito (Sez. U, Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016, in motivazione). 5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso; (-) accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di
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