CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 21479/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 19.3.2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Salerno in data 31.10.2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]." della quale era legale rappresentante, dichiarata fallita con sentenza del 19.12.2009. 2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui denuncia erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 601, 161 e 157 cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], motivata dal fatto che l'imputato era risultato sconosciuto all'indirizzo indicato; l'omessa notifica ha determinato che egli non abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento nei suoi confronti. Il difensore di fiducia aveva comunicato il problema di regolarità della notifica in una nota indirizzata alla Corte d'Appello cinque giorni prima dell'udienza camerale fissata per il giudizio, ma i giudici hanno ignorato la questione e concluso il processo emettendo la sentenza. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, poiché il decreto di citazione in appello non risulta sia stato notificato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Premesso che il Collegio ha avuto accesso agli atti per la natura processuale del vizio dedotto, come da costante giurisprudenza della Cassazione, è opportuno evidenziare i seguenti passaggi fondamentali, al fine di verificare se sia desumibile un'incolpevole conoscenza del processo: a) la prima notifica per la vocatio in ius relativa al giudizio in primo grado è stata fatta a mani della moglie, il 16.5.2016, dalla polizia municipale, esattamente presso la residenza indicata dal ricorrente, ove poi è risultato sconosciuto nella fase d'appello (secondo gli accertamenti del Collegio, la residenza era stata indicata in "via Roma n. 42, Pagani"); b) lo stesso imputato, nella nomina del nuovo difensore (diverso da quello del giudizio d'appello), proponente ricorso per cassazione, datata 28.4.2021, si è dichiarato nuovamente residente nell'indirizzo ove è stato annotato quale "sconosciuto", per non essere presente il nome sui citofoni ed essere stato invano richiesto ai vicini; c) l'udienza d'appello si è tenuta con rito camerale emergenziale da COVID 19 ed il difensore ha potuto regolarmente concludere, depositando conclusioni scritte del 13.3.2021, pur rappresentando una possibile irregolarità nella notifica con tali note. 3. Alla luce della descritta situazione di fatto, il Collegio evidenzia che il ricorrente non soltanto non ha chiarito nel ricorso neppure quale sia precisamente l'indirizzo ove risieda, se differente da quello indicato in plurimi atti processuali e ove — si badi - è stato effettivamente rintracciato al momento della prima, fondamentale vocatio in ius, dinanzi al Tribunale, ma neppure ha manifestato quale sia l'interesse processuale specifico violato nei suoi confronti, in un momento in cui la trattazione del processo era ispirata alla legislazione emergenziale disposti dall'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020; n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, che non prevedeva la comparizione delle parti processuali se non in caso di richiesta di trattazione orale, nel caso di specie mai avanzata dal difensore di fiducia che pure ha regolarmente concluso. A questo proposito, è essenziale rilevare come la presenza del difensore di fiducia, che all'epoca era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre presente nelle altre fasi del giudizio di merito, e le sue conclusioni nel merito rassicurino anche del fatto che le ragioni dell'imputato siano state sicuramente analizzate dal giudice d'appello. 3.1. Orbene, seppure si verta in un caso di omessa e non irregolare notifica, la peculiare situazione di fatto, per come descritta dianzi, impone di dare rilievo all'orientamento di legittimità che, da anni, si muove sotto l'egida di un canone generale di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perimetrarne i confini applicativi. Costituiscono punti di emersione di tale indirizzo, che attraversa orizzontalmente l'ermeneusi della disciplina delle nullità, alcune pronunce delle Sezioni Unite, sia pur sempre attente a collocarsi nell'alveo del principio di tassatività che domina il tema, collegando la sanzione di nullità direttamente alla norma, anche in funzione «dissuasiva» alla inosservanza di determinate forme. Si tratta di una prospettiva meno formalistica e più moderna, che connette l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In tale traccia si inseriscono (il Collegio richiama l'analitica esposizione delle Sezioni Unite Amato, cit.): a) la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palunnbo, cit. (che si ispira a Sez. U, n. 17179 del 27/2/2002, Conti, Rv. 221403 ed a Sez. II, n. 35358 del 9/7/2003, Ferrara, Rv.225361), secondo la quale, in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. Nella fattispecie decisa, la Cassazione ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione; b) la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Nlichaeler, Rv. 235697, secondo la quale, in base al vigente sistema processuale, appare legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o non di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (e ciò pur dando atto dell'esistenza di un altrettanto generale principio, sostenuto da una parte autorevole della dottrina, secondo cui rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato); c) la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, per la quale la nullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7 -bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto, è una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; d) la sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (è stato pertanto ritenuto, nel caso esaminato, che il reiterato avvicendamento di difensori, costituiva una strategia non giustificata da esigenza difensive, ma integrava un vero abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). Tali pronunce pongono una linea interpretativa valida anche al confronto con la recentissima e chiara scelta del massimo collegio nomofilattico di perseguire l'obiettivo di assicurare la conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da parte dell'imputato, effettuata con le sentenze "gemelle diverse" Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716; sentenze che, anzi, leggono in un prisma altrettanto sostanzialistico la disciplina formale della regolare vocatio in iudicium. 4. All'esito dell'analisi sin qui svolta, il Collegio, ispirato da tale giurisprudenza e soprattutto rammentando l'insegnamento di Sez. U Rossi, che punta il fuoco della verifica sull'esistenza di una strategia difensiva dell'imputato ingiustificata da reali esigenze difensive, ritiene che la censura proposta sia infondata, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie: - non si riscontra neppure una condizione di assenza o di radicale mancata conoscenza del processo, ma soltanto una (eventuale) omessa conoscenza della specifica udienza fissata per l'appello; - l'imputato ha conferito mandato al proprio difensore per l'impugnazione, a seguito della condanna in primo grado nel processo che lo aveva visto regolarmente destinatario di notifica di citazione; - il giudizio d'appello, svoltosi proprio sulla base di tale sua impugnazione, con rito emergenziale COVID 19 in udienza non partecipata, ha consentito la regolare difesa dell'imputato, mediante deposito di conclusioni scritte da parte del difensore di fiducia nominato, debitamente annotate in sentenza (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato), ed analisi compiuta di tutte le sue censure. 4.1. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato ed al rigetto segue la condanna dell'imputato alle spese sostenute nel procedimento. P. Q. M., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]