CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 39544/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha parzialmente modificato l'ordinanza del 10 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -con riguardo alla partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina e alla detenzione e cessione di vari quantitativi della medesima sostanza- ritenendo insussistente il quadro indiziario circa l'intraneità dell'indagata alla consorteria criminosa, con conseguente rivalutazione delle esigenze cautelari, in merito alla salvaguardia delle quali era ritenuta adeguata la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il Tribunale riteneva accertata, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative, servizi di osservazione e appostamento, perquisizioni e sequestri, cui si erano successivamente aggiunte le dichiarazioni rese da alcuni assuntori- l'operatività di un sodalizio criminale attivo nei territori di Paola, Cetraro, Scalea e altri paesi dell'[OSCURATO:PERSONA] cosentino, dedito all'attività di cessione di cocaina, i cui proventi confluivano in parte nelle casse della cosca "Muto". Si indicavano la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, i frequenti contatti, l'interdipendenza delle condotte, un collaudato modus operandi e il mutuo soccorso fra i sodali, la commissione di plurimi reati fine di traffico di stupefacenti mediante sperimentati canali di approvvigionamento. La gravità del quadro indiziario per i singoli reati-fine di cui ai capi 26), 29) e 30) è desunta dal tenore delle numerose conversazioni intercettate in concomitanza con il personale coinvolgimento della medesima, convivente del "capo" [OSCURATO:PERSONA], in vari episodi di cessione di droga. Il Tribunale del riesame ha evidenziato innanzitutto il tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate (in particolare quelle del 4-7-13-16 settembre 2016, in concomitanza con il personale coinvolgimento nei singoli episodi di cessione) e analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza. I Giudici del riesame ritenevano però che i comprovati episodi di cessione, accaduti presso la propria dimora, non fossero indicativi del vincolo durevole che accomunava [OSCURATO:PERSONA] ai sodali, essendosi la stessa limitata a coadiuvare il compagno nell'ottica di arricchimento del patrimonio familiare, senza costituire espressione di consapevole e stabile adesione ad un più ampio contesto associativo (capo 1). Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il Tribunale riteneva che il rischio di recidivanza fosse rilevante, atteso che il domicilio della indagata era divenuto un punto di riferimento per l'approvvigionamento degli acquirenti e che, tuttavia, alla luce dell'avvenuto arresto del convivente [OSCURATO:PERSONA] e del lasso temporale trascorso, fosse adeguata e sufficiente la misura dell'obbligo di dimora, comunque idonea a restringere la libertà di movimento della [OSCURATO:PERSONA] e quindi ad interromperne i rapporti diretti con fornitori e acquirenti. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: - per il profilo della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati. Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva attività di cessione di sostanze stupefacenti, ben potendo le stesse riferirsi a furti di carburante e autovetture in ordine ai quali nel medesimo periodo erano in corso ampie indagini, dalle quali del resto ha tratto origine il procedimento in esame, e comunque non concludenti in assenza di perquisizioni, sequestri di sostanza stupefacente e rinvenimento di denaro; - in relazione alle ragioni cautelari, atteso che il Tribunale non ha indicato gli elementi in base ai quali ritenere la propensione al crimine della ricorrente, né ha osservato le prescrizioni di cui all'art. 275 cod. proc. pen., che impongono di tenere conto dell'entità del fatto e della potenziale sanzione ai fini dell'applicazione delle misure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso concernente il quadro indiziario in ordine alla commissione dei plurimi reati-fine nel settembre 2016 è manifestamente infondato, oltre che formulato in termini generici e in gran parte aspecifici. Da un lato le doglianze sono sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità, dall'altro per la maggior parte della loro estensione hanno riguardo alla condotta di partecipazione alla struttura associativa ex art. 74 d.P.R. 309/90, che il Tribunale ha escluso con riferimento all'indagata e che pertanto in questa sede non vengono prese in considerazione. A fronte di una censura astratta, riferita unicamente alla necessità, in caso di "droga parlata", di motivare circa gli elementi che depongono in maniera certa sulla detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il Tribunale del riesame ha adeguatamente evidenziato innanzitutto il tenore chiaro e inequivoco delle varie conversazioni intercettate (in particolare quelle del 4-7-13-16 settembre, analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza). Dal contenuto delle medesime si evince che la ricorrente cedeva sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che talvolta a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta assuntore solito rifornirsi presso [OSCURATO:PERSONA], convivente della Zicco. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagata per i delitti contestati, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 2. Non è fondato neppure il motivo di ricorso riguardante il profilo delle esigenze cautelari. Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, è stata valorizzata con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di trafficare in sostanza stupefacente, tanto da rendere il proprio domicilio sicuro punto di riferimento. A fronte di ciò il Tribunale ha ritenuto adeguata -in ragione dell'avvenuto arresto del convivente e del periodo di tempo trascorso- la misura dell'obbligo di dimora, così sostituendola alla custodia domestica precedentemente applicata. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]